valutazioni dei cittadini di brescia per il riciclaggio
- Subject: valutazioni dei cittadini di brescia per il riciclaggio
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- Date: Tue, 18 Jan 2005 23:40:38 +0100
CITTADINI PER IL RICICLAGGIO Comitato Ambiente Città di Brescia Brescia 7 gennaio 2005
Oggetto: Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale della terza linea dell’inceneritore Asm di Brescia, di cui alla domanda di Asm Spa del 7 dicembre 2004, p.g. 34795
0. Illegalità della procedura: la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata prima dell’autorizzazione dell’impianto In premessa, si intende denunciare l’anomalia di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale effettuata a posteriori, non solo dopo la costruzione dell’impianto che ha preceduto addirittura le stesse autorizzazioni, peraltro contestate dall’Ue, ma successiva anche alla messa in attività dello stesso (primavera 2004). Si sottolinea anche che, in spregio ad ogni rispetto del significato della Via e dell’approccio autorizzativo adottato e censurato dalla Ue per l’impianto in questione, non si è voluta neppure sospendere la sua messa in esercizio nonostante l’esplicita richiesta degli scriventi avanzata alle autorità competenti il 3 agosto 2004. Va inoltre ricordato che le scriventi associazioni avevano già per tempo formalmente diffidato, il 13 settembre 2002, gli Enti competenti ad autorizzare la costruzione della terza linea dell’inceneritore Asm di Brescia senza la preventiva valutazione di impatto ambientale, la cui obbligatorietà è stata nuovamente ribadita dalle scriventi associazioni con lettera raccomandata agli stessi Enti competenti il 18 settembre 2003. La stessa Ue, infatti, nel proprio parere motivato espresso nell’ambito del procedimento aperto sull’impianto, indica anche quale deve essere la strada da seguire per ottemperare correttamente alla normativa comunitaria, nel caso in cui l’impianto sia già stato realizzato, come la terza linea dell’inceneritore di cui trattasi: "provvedimenti particolari di questo tipo sono costituiti, in particolare, dalla revoca o dalla sospensione di un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale del progetto in questione come quella prevista dalla direttiva 85/337. Inoltre, lo Stato membro ha l’obbligo di risarcire tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell’impatto ambientale" (item 66 del parere motivato Ue del 7 luglio 2004 sulla procedura d’infrazione 2002/5394). Al riguardo anche la legislazione nazionale è tassativa nell’indicare l’espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale prima della concessione di ogni autorizzazione: "La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori" (art. 7, comma 1, DPR 12 aprile 1996, "Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"; concetto ribadito anche dal comma 3 dell’art. 6 L. 349/86, che introduce la Via nella legislazione italiana). Peraltro lo stesso principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741. Per di più la stessa normativa invocata dall’Asm, il DPCM 377/88, sancisce all’art. 7 che "la disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l’autorizzazione a norma delle disposizioni vigenti": di conseguenza delle due l’una, o la terza linea in questione è ritenuta tutt’ora priva di autorizzazione e quindi l’Asm sta commettendo un grave illecito continuando l’attività di smaltimento di rifiuti, illecito per il quale le Autorità competenti dovrebbero intervenire per un immediata sospensione dell’esercizio della terza linea stessa, oppure la procedura che si sta attuando di Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del DPCM 377/88 è del tutto priva di valore sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello giuridico - formale, riducendosi ad una pura finzione nella cui rappresentazione convergono sia Asm che il Ministero competente al solo fine di aggirare le disposizioni dell’Unione europea e sottrarsi con un escamotage alle sanzioni che dalla stessa potrebbero essere erogate. Si sta in sostanza procedendo ad un’operazione che contraddice la legislazione vigente e che, al di là degli aspetti formali, rivela come la procedura di Valutazione di impatto ambientale, ammesso che di questo si trattai davvero nel caso in esame, sia considerata nel nostro Paese poco meno che la produzione di documentazione cartacea di nessuna rilevanza rispetto all’obiettivo ispiratore della procedura di Via, cioè verificare le condizioni preliminari perché un progetto e un impianto abbia ragione o no di essere realizzato in un determinato contesto ambientale. La documentazione in questo senso prodotta da Asm sembra infatti presupporre che, ancora una volta, sarà vincente la pratica del "cosa fatta, capo ha", mancando infatti di un reale studio approfondito soprattutto per gli aspetti che riguardano le motivazioni della necessità della terza linea dell’inceneritore Asm, palesemente insussistenti come si dimostrerà di seguito, la condizione di grave inquinamento pregresso del contesto in cui l’impianto si colloca e quindi gli impatti cumulativi del territorio interessato. Di conseguenza, dando per scontata la dichiarazione di compatibilità ambientale dell’impianto così com’è stato concepito e realizzato, non è stato prodotto neppure uno studio di qualità di livello accettabile per una vera valutazione di impatto ambientale, trascurando elementi sostanziali, evitando di produrre dati disponibili e verificando effettive alternative al sistema proposto. Stessa scarsa considerazione viene poi data alla partecipazione dei cittadini, anche in questo caso facendo un’evidente forzatura della legislazione vigente, "scegliendo" (o pretendendo) che la procedura venisse espletata dallo Stato (Ministero dell’Ambiente) e non dalla Regione Lombardia, come prevede la norma per questo tipo di impianti (DPR 12 aprile 1996, "Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"), Ente quest’ultimo più vicino al territorio interessato e con il quale per i cittadini sarebbe stato più agevole interloquire proficuamente. Si noti anche che la dialettica partecipativa è resa ancor più difficile dalla scelta di far coincidere i 30 giorni per le osservazioni di cittadini con le vacanza natalizie e di fine d’anno. |
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