Amianto: Decreto 27 ottobre 2004






Decreto 27 ottobre 2004

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attuazione dell'articolo 47
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto.

(GU n. 295 del 17-12-2004)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo
modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che
prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato,
ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che
modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;
Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella
previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione
obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella
rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici,
fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della
domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n.
269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione delle modalita' di attuazione;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le citate
disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle modalita' di
riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali
che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la
competenza in materia di rilascio della certificazione attestante
l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti
all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da
esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal
presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano gia' maturato,
alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla
medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto,
l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine
di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati,
per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative
comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e
comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto e'
moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della
prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
2. Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si
intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di
isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti
contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti
contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti
contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita'
effettivamente svolta.

Art. 3.
Procedura
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e
certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta
secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede
INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui
all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la
data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel
caso di raccomandata.
I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda
di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003
devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e' subordinato alla
presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum
lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato
dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed
abituale, ad una delle attivita' lavorative di cui al medesimo art. 2,
comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono
di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro
risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e'
rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di
lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti
ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL
esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene
necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi
quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle
indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura
scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di
lavoro con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni altra documentazione e
conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto
fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione
all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla
conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare
applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto
seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per
coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione
della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL
presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che
provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al
presente decreto.

Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero
al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di
appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino,
rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione
dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva
e' data facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per
l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di
pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 6, foglio n. 282


Allegato 1
(omissis)

Allegato 2
(omissis)