Della L. 381/91. 4. Qualora.



Art. 6
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi. di cui al precedente art. 5.
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dalla sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del d. l.vo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
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