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Ratifica accordi bilaterali



26 maggio 2004

Ratifica Accordo Italia-Georgia nel settore della difesa.
C. 4916 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Gregorio FONTANA (FI), relatore, rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa.
L'Accordo, firmato a Roma il 15 maggio 1997, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze Armate, al fine di giungere ad un reciproco avvicinamento nelle problematiche militari, in conformità alle leggi in vigore nei rispettivi Paesi.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala i seguenti articoli dell'Accordo:
l'articolo 1 che prevede che la cooperazione nel campo della difesa avvenga su base reciproca;
l'articolo 2 che stabilisce i settori ed il tipo di collaborazione militare;
l'articolo 3 che prevede periodici colloqui bilaterali a livello di Stati Maggiori della Difesa, anche al fine di coordinare le attività di carattere tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo.


Infine, dopo aver rilevato che l'Accordo non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica della Convenzione consolare Italia-Moldova.
C. 4921 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Gregorio FONTANA (FI), relatore, rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova. La Convenzione, fatta a Roma il 23 febbraio 2000, definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova e si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati.
Ciò posto, dopo aver rilevato che la Convenzione, non presenta profili di interesse per la Commissione, propone di esprimere sul testo del provvedimento nulla osta.


Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

Ratifica Memorandum intesa tra il Ministero della difesa italiano e Dipartimento della difesa indonesiano sulla cooperazione nel settore dell'industria per la difesa.
C. 4810 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).


La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe TARANTINO (FI), relatore, rileva che il provvedimento reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.
Il Memorandum si basa sulla convinzione che la cooperazione tra i due Paesi nel settore dei materiali per la difesa favorisca il consolidamento delle capacità difensive dei due Paesi ed il loro sviluppo industriale nello specifico settore degli armamenti.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 2 del Memorandum, che individua le varie forme di cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della difesa.
Infine, dopo aver rilevato che il Memorandum non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole.


Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Cina nel campo degli equipaggiamenti militari.
C. 4811 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe TARANTINO (FI), relatore, rileva che il provvedimento reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica popolare cinese nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, fatto a Roma il 26 febbraio 1999.
L'Accordo di cooperazione con la Cina, che rinnova e reitera il precedente Accordo sottoscritto il 24 aprile 1989 con una validità da estendere ogni 10 anni, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 3 dell'Accordo che istituisce il Comitato misto Italo-Cinese - che comprende fino ad un massimo di sette membri per ciascuna parte - quale responsabile per la trattazione della cooperazione nell'ambito della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.
Infine, dopo aver rilevato che l'Accordo non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole.


Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica Accordo euromediterraneo istituente Associazione CE e Stati membri-Libano.
C. 4875 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).


La Commissione inizia l'esame.

Roberto LAVAGNINI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il presente provvedimento reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo euromediterraneo tra la Comunità Europea e la Repubblica Libanese, con allegati Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
Ricorda che l'accordo euro-mediterraneo di associazione (AEMA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Libanese, dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato Partenariato euro-mediterraneo, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione europea nei confronti dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Tali Paesi sono rappresentati dall'Algeria, dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, da Israele, dalla Giordania, dal Libano, dalla Siria, e dall'Autorità palestinese nonché dai tre Paesi mediterranei attualmente coinvolti nel processo di allargamento dell'Unione Europea, ossia Malta Cipro e Turchia. L'obiettivo è quello di instaurare relazioni politiche, economiche e sociali approfondite e strutturate con periodici incontri ai massimi livelli istituzionali.
Il Partenariato euromediterraneo si sviluppa sulla complementarità tra livello regionale e bilaterale. La cooperazione regionale riguarda i rapporti politici, economici e culturali tra i 12 paesi mediterranei e l'Unione europea; la cooperazione bilaterale si manifesta, tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico, nel negoziato - e relativa esecuzione - di Accordi euro-mediterranei di associazione (AEMA), con i singoli Paesi e nella cooperazione finanziaria bilaterale.
L'AEMA con il Libano e l'Atto finale sono stati firmati a Lussemburgo il 17 giugno 2002. L'Accordo è stato già ratificato dal Parlamento libanese, dall'Irlanda, dalla Germania e dalla Svezia.
L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato.
L'AEMA favorisce inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti, in particolare, regola la cooperazione in materia di commercio e investimenti.
A decorrere dalla data della sua entrata in vigore l'AEMA sostituisce l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e l'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica libanese, firmati Bruxelles il 3 maggio 1977. L'Accordo è concluso per un periodo illimitato; ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'Accordo dandone notifica all'altra Parte.
Infine, dopo aver rilevato che l'Accordo non presenta profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole.


Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
http://www.europalex.kataweb.it/Article/0,1605,28738%7C374,00.html