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armi: Un buon articolo da Web Magazine




>Resent-Date: Tue, 9 Apr 2002 21:39:26 +0200
>From: Roberto Del Bianco <delbia@tin.it>
>To: Lista Progetto di Peacelink <progetto@peacelink.it>
>Date: Tue, 09 Apr 2002 21:33:41 +0200
>Organization: Dal notebook :-)
>Subject: Un buon articolo da Web Magazine
>X-Mailer: Opera 6.0 build 999
>Resent-From: progetto@peacelink.it
>Reply-To: progetto@peacelink.it
>X-Mailing-List: <progetto@alexn.itb.it> archive/latest/187
>X-Loop: progetto@alexn.itb.it
>List-Post: <mailto:progetto@alexn.itb.it>
>List-Help: <mailto:progetto-request@alexn.itb.it?subject=help>
>List-Unsubscribe: <mailto:progetto-request@alexn.itb.it?subject=unsubscribe>
>Resent-Sender: progetto-request@peacelink.it
>Sender: progetto-request@peacelink.it
>
>
>Ho trovato dal sito Web Magazine un buon articolo che illustra la "storia" 
>della 185/90, non credo sia possibile
>ricopiarlo e metterlo in news ma può essere anche un promemoria per noi.
>
>http://www.wema.it/art.asp?id=111
>
>UNA LICENZA GLOBALE PER I FABBRICANTI DI ARMI: IL DDL 1927
>di Daniele Rocca
>pubblicato il 4/09/2002
>
>  Pochi lo sanno, ma negli ultimi giorni è iniziata la discussione, in 
> sede parlamentare, di un ddl  della Casa delle
>Libertà che prevede alcune rilevanti modifiche della normativa italiana 
>sul commercio delle armi  (legge 185/90).
>E se fra i politici l?opposizione è finora stata minima, organizzazioni 
>come Amnesty International,  Rete Lilliput,
>Acli,
>Vita, Peacelink, Pax Christi, Carta, Emergency, Medici Senza Frontiere, 
>Nigrizia, Arci hanno invece
>immediatamente espresso il proprio dissenso. Vediamo il perché.
>La legge 185/90 stabiliva alcuni importanti principi. All?art. 1, per 
>esempio, si legge che  «l?esportazione,
>l?importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione 
>delle relative licenze di  produzione
>devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell?Italia», che 
>«tali operazioni vengono  regolamentate
>dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia 
>la guerra come mezzo di  risoluzione
>delle
>controversie internazionali», e che «le operazioni di esportazione e 
>transito sono consentite solo  se effettuate
>con
>governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario».
>In omaggio al principio di trasparenza, l?art. 5 prevede poi che in una 
>relazione annuale al  Parlamento vengano
>esposte «indicazioni analitiche» circa gli «oggetti concernenti le 
>operazioni contrattualmente  definite» e «la lista
>dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive».
>Più in generale, la 185 ha tre caratteristiche: subordina le esportazioni 
>di armi alla politica  estera nazionale,
>impone un controllo circa la destinazione finale delle armi e favorisce la 
>trasparenza in questo  genere di
>commercio. Ebbene, come vedremo fra poco, la legge 1927 mette in 
>discussione tutti e tre questi  principi. Ma
>essa non rappresenta che l?ultimo approdo, squisitamente nazionale, d?un 
>decennio che in materia di  armamenti
>ha visto l?Europa muoversi in mezzo alle ambiguità.
>L?ULTIMA FASE
>L?anno dopo il varo della legge 185, nel 1991, un?iniziativa 
>internazionale pare confermarne le  linee generali.
>Nasce infatti il Registro delle Nazioni Unite delle Armi Convenzionali, 
>finalizzato a raccogliere  dati sul commercio
>internazionale di armi: gli stati che aderiscono al Registro ONU devono 
>comunicare anno per anno i  dati relativi al
>loro commercio di armi. In tal modo è possibile disporre di un prospetto 
>generale relativo alle  acquisizioni di
>materiale bellico.
>Nel giugno 1998 è stato poi varato un Codice di Condotta dell?Unione 
>Europea per le Esportazioni di  Armi che
>stabilisce i criteri di selezione dei paesi destinatari della vendita. Di 
>questi ultimi viene qui  preso in esame
>l?eventuale coinvolgimento in conflitti e il rispetto dei diritti umani, 
>soprattutto nel quadro di  una vigilanza contro le
>triangolazioni: cioè contro quella pratica della rivendita di materiale, 
>prodotto in un paese A e  venduto in prima
>istanza a un paese B, a paesi terzi (C) in stato di guerra o sotto dittatura.
>Il Codice di Condotta non è peraltro giuridicamente vincolante, e sembra 
>piuttosto generico nei  suoi principi come
>nelle sue norme.
>Il 9 settembre 1998, ufficialmente proprio al fine di razionalizzare la 
>produzione e il commercio  di armamenti, e per
>rendere più severo il Codice di Condotta, è stato firmato da Italia, 
>Francia, Germania e Gran  Bretagna l?accordo
>di
>Farnborough, che prevede la creazione di un organismo per la cooperazione 
>relativa al commercio di  armamenti,
>l?OCCAR (Organizzazione congiunta per la Cooperazione in materia di 
>Armamenti). Intanto, il 27  luglio 2000 si è
>stipulato un accordo-quadro tra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia 
>e Gran Bretagna secondo  il quale, in
>caso di coproduzione di armamenti, solo lo stato che ne produce le parti 
>maggiori e pù importanti  ha un effettivo
>potere di veto circa la destinazione finale.
>Di lì a poco, il 15 novembre 2000 la Camera italiana ha approvato la 
>convenzione relativa  all?istituzione della
>OCCAR (legge 348). Sennonché già con questo accordo si va contro la 185, 
>in quanto la gestione del
>commercio di armamenti viene di fatto trasferita ad un organismo 
>sovranazionale, qual è l?OCCAR,  che gode di
>una capacità negoziale propria. Non solo, ma l?accordo di Farnborough, 
>concretizzato  dall?istituzione dell?
>OCCAR,
>non impone criteri etici per la selezione dei Paesi con cui commerciare in 
>armamenti, e le previste  liste bianche
>con i nomi dei possibili paesi destinatari non sono destinate alla 
>pubblicazione.
>Dunque già l?accordo di Farnborough e il successivo accordo-quadro non 
>perfezionano, ma vanno  piuttosto
>contro il Codice di Condotta varato pochi mesi addietro, e rappresentano 
>quindi una rivincita dei  mercanti d?armi
>sugli orientamenti che andavano prevalendo nell?ultimo decennio.
>Per ratificare ed applicare alla nostra legislazione l?accordo di 
>Farnborough, su presentazione dei  ministri
>Ruggiero, Martino, Tremonti e Marzano il 9 novembre 2001 è stato così 
>varato il ddl 1927: secondo  la
>dichiarazione dei proponenti, l?accordo del luglio 2000 ha inteso 
>«stabilire un comune quadro  giuridico-normativo
>al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione 
>dell?industria per la  difesa e, nel contempo,
>di concorrere a definire l?identità europea nel campo della sicurezza e 
>della difesa», e va accolto  proprio per
>facilitare la crescita dell?industria nazionale.
>Tuttavia la legge 1927 amplia ed estremizza alcuni punti nodali 
>dell?accordo, fino a renderlo  pericoloso nei suoi
>presupposti come nelle sue conseguenze. Basti pensare a quanto si legge 
>all?art. 7:  «l?autorizzazione può
>assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a 
>singolo operatore, quando  riguarda
>esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da 
>effettuare nel quadro di  programmi congiunti
>intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di 
>materiali di armamento svolti  con imprese di Paesi
>membri dell?UE o della NATO con i quali l?Italia abbia sottoscritto 
>specifici accordi che  garantiscano, in materia
>di
>trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo 
>delle operazioni secondo i  principi ispiratori
>della presente legge.
>Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata 
>la fornitura di  materiali di armamento,
>sviluppati e/o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti 
>Paesi per uso militare  nazionale».
>La legge 1927 va dunque ben oltre l?accordo-quadro. Con l?introduzione di 
>un?«autorizzazione di  progetto
>globale» (o «licenza globale», o «autorizzazione open»), dal modulo in cui 
>si richiede  l?autorizzazione al
>commercio di armamenti potranno infatti scomparire i dati sul numero dei 
>pezzi venduti, sul loro  valore, sul
>destinatario finale e sulle intermediazioni finanziarie; le esportazioni 
>saranno esenti da  controlli bancari; non verrà
>neppure richiesto il certificato di arrivo a destino, e tantomeno quello 
>di uso finale: si avrà,  nel complesso, una
>sorta di delega in bianco rilasciata dal governo ai venditori.
>Il magistrato Bellagamba ha fatto notare che in tal modo si legittimano e 
>si agevolano le  triangolazioni.
>Fra l?altro, l?accordo di Farnborough riguardava solo sei paesi, mentre la 
>legge varata dal nostro  governo è
>rivolta
>anche agli altri stati membri dell?Unione Europea e della NATO, come USA, 
>Spagna, Olanda, Polonia e  Canada.
>Sennonché, laddove il consensus attorno alla destinazione finale delle 
>armi in caso di  triangolazione, stando
>all?accordo-quadro, riguarderebbe tutti e sei i paesi firmatari, con la 
>legge 1927 esso non è  richiesto a nessuno
>dei
>paesi che vengono ad aggiungersi. Sicché l?Italia potrebbe fabbricare armi 
>o tecnologie militari  per o con
>l?Olanda, e l?Olanda rivenderle di sua iniziativa all?Iraq.
>D?altronde, chi informerà il Parlamento della destinazione finale dei 
>pezzi, visto che dalla legge  1927 è sparito
>anche ogni riferimento alla relazione annuale da tenersi davanti alle 
>Camere sul commercio di  armamenti e sulle
>licenze concesse?
>Tanto più che, secondo il ddl, le armi non possono essere vendute solo ai 
>paesi i cui governi siano  responsabili
>di
>«gravi e accertate violazioni» dei diritti umani, mentre il Codice di 
>Condotta parlava solo di  «accertate» violazioni;
>e dire che nel Codice si raccomandava esplicitamente di procedere in sede 
>nazionale a legislazioni  più restrittive,
>non certo più lassiste.
>I POLITICI E LA 1927
>Per fermare in tempo l?iter di questa legge è stato lanciato un appello ai 
>parlamentari. I  promotori: Acli, Amnesty,
>Associazione Lunaria, Associazione Obiettori Nonviolenti, Rivista Missione 
>Oggi, Rivista Nigrizia,  Pax Christi
>Italia,
>Peacelink, Rete Lilliput e settimanale Vita. Lo scopo: spingere il maggior 
>numero di politici a  battersi contro la
>legge 1927. Parallelamente, c?è anche stato un Appello della Campagna di 
>pressione alle banche  armate,
>proposto da Missione Oggi, Nigrizia e Pax Christi.
>Quanto ai politici, il centro-destra è compattamente favorevole alla 
>legge, anche perché ne aveva  presentata
>una
>molto simile nella scorsa legislatura (ddl 4431); nel centro-sinistra, per 
>un Mattarella che dice  «sì», Pecoraro
>Scanio e Laura Cima dei Verdi si battono per il «no», e Rizzo pure.
>Da parte sua il senatore Tino Bedin (Margherita), membro della Commissione 
>permanente della Difesa,  ha
>significativamente affermato che «con la procedura utilizzata con la 
>?legge sulle rogatorie?, il  governo parte
>dall?accordo internazionale per modificare strutturalmente la legislazione 
>nazionale esistente».
>Nella discussione parlamentare del 25 marzo, Gustavo Selva, presidente 
>della III Commissione  permanente (Affari
>esteri e comunitari), ha sottolineato che in questa legge «non c?è affatto 
>un allargamento per  quanto riguarda la
>produzione delle attrezzature, degli impianti militari, ma una pura e 
>semplice razionalizzazione»  volta a una
>«nuova
>forma globale di autorizzazione». Secondo Laura Cima così si rischia di 
>lasciare il mercato degli  armamenti alla
>mercé di «semplici accordi tra industrie, che non prevedono un accordo 
>preventivo tra Governi». Da  parte sua
>Marco Minniti (DS), da alcuni sospettato di accordi sottobanco con Cesare 
>Previti (IV Commissione  permanente:
>Difesa), uno dei padrini della legge, il 25 ha fatto un solo intervento, 
>per limitarsi a reclamare  una seduta diurna e
>non notturna.
>In linea di massima, dalle dichiarazioni di Previti e Selva emerge il 
>solito refrain della  necessaria modernizzazione
>di fronte alle urgenze della globalizzazione e dell?unione europea. A ciò 
>si aggiunga che la  maggior parte dei
>politici dell?opposizione si sono detti ignari del reale contenuto della 
>legge e delle sue  possibili conseguenze.
>COSSIGA: COLPA DEL PECCATO ORIGINALE
>Dinanzi a tale situazione, non si è esitato a fare ricorso all?appello 
>personale. In particolare,  Carlo Gubitosa e
>Alessandro Marescotti di Peacelink si sono rivolti a Cossiga affinché 
>intervenisse contro il ddl.  Quest?ultimo però,
>il
>18 febbraio, ha risposto in un telefax di non voler raccogliere l?appello 
>e di poter anzi  «testimoniare», data la
>lunga
>carriera politica, che «l?indebitamento dei Paesi del terzo Mondo è 
>avvenuto solo e soltanto perché  i dittatorelli
>africani e asiatici, colpevoli dei massacri razziali molto di più che non 
>i governatori britannici  e francesi, hanno
>usato i prestiti o i donativi dei cosiddetti paesi ricchi per arricchirsi 
>o per comprare armi per  lo sterminio di massa, e
>così continuano a fare». Secondo Cossiga, «a cagione del peccato originale 
>(...), come sempre  avremo i poveri,
>sempre avremo le guerre e sempre avremo le armi».
>Rivendicando la propria fede cristiana, il senatore a vita ha poi 
>ironizzato sulla presunta non- violenza di chi a suo
>dire ha distrutto Genova «con la benedizione delle porpore rosse», 
>sottolineando in chiusura che  «il Pacifismo è
>stato sempre unidirezionale e ha sempre in fondo benedetto le guerre».
>Certo finché si avrà il coraggio di giudicare conciliabili cristianesimo, 
>guerre e traffico d?armi  la strada per
>l?affossamento della 1927 e il disarmo dei «dittatorelli» d?ogni parte del 
>mondo sarà ancora lunga:  se oggi
>Betlemme brucia, la colpa non è di Gandhi.
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>E qui trovate il testo dell?Accordo di Farnborough... purtroppo è in svedese!
>http://www.svenska-freds.se/vapenexport/ramavtalet
>Ciao e buon lavoro!
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>Roberto Del Bianco - ICQ 68931976, robi55 in IRC.
>My Home Site: http://www.casamia.2y.net
>Visit also: http://www.peacelink.it, the best Italian site for Pacifism 
>and Human Rights.
>
>
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>--
>progetto@peacelink.it: La lista degli iscritti all'associazione PeaceLink