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parlamentari e armi: contate in quanti minuti hanno neutralizzato la legge 185
Commissioni Riunite III e IV
Resoconto di martedì 22 gennaio 2002
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Pag. 12
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SEDE REFERENTE
Martedì 22 gennaio 2002. - Presidenza del presidente della IV Commissione
Luigi RAMPONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa
Filippo Berselli.
La seduta comincia alle
11.10.
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea
della difesa. C. 1927 Governo. (Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame.
Cesare PREVITI (FI), relatore per la IV Commissione, ricorda che
il 27 luglio 2000 è stato sottoscritto dai ministri della difesa di
Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un Accordo quadro
per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea
della difesa. L'Accordo è volto a stabilire un comune quadro
giuridico-normativo al fine di accelerare il processo di
razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa e, nel
contempo, concorrere a definire l'identità europea nel campo della
sicurezza e della difesa. L'obiettivo è quello di tutelare il
consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali europee che
potrà consentire di competere e collaborare in modo più equilibrato con
gli Stati Uniti dove, già a metà dello scorso decennio, l'industria si è
fortemente concentrata. A questa progressiva europeizzazione delle
problematiche inerenti la sicurezza e la difesa l'Italia ha dato un forte
contributo nella convinzione, condivisa dalla quasi totalità delle forze
politiche rappresentate in Parlamento, che la costruzione di un'Europa
della difesa rappresenti anche la migliore tutela del nostro interesse
nazionale e del rafforzamento del pilastro europeo della NATO. In
quest'ottica il Governo ha operato per garantire il coinvolgimento
dell'Italia in tutte le iniziative di integrazione europee, pur
consapevole che non sempre il nostro quadro giuridico ed amministrativo è
preparato ad operare in un contesto europeo. La partecipazione
dell'Italia alle iniziative europee impone, quindi, ed insieme offre al
paese lo stimolo per un tempestivo adeguamento della normativa
nazionale. L'Accordo in esame è strutturato in nove parti e si
compone di 60 articoli. La prima parte, relativa agli obiettivi,
all'uso dei termini e alla organizzazione generale, indica, tra
l'altro, all'articolo 1, tra gli obiettivi dell'Accordo quello di
facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della
difesa, garantendo una consultazione tempestiva ed efficace degli Stati
sulle conseguenti problematiche; quello di contribuire a raggiungere la
sicurezza negli approvvigionamenti di armi e servizi; quello di
omogeneizzare le procedure nazionali di controllo sull'esportazione di
prodotti e tecnologie militari; quello di facilitare gli scambi di
informazioni classificate tra i paesi firmatari o fra le relative
industrie per la difesa, stabilendo princìpi comuni per la gestione di
tali informazioni. Infine, tra gli obiettivi figurano anche quelli del
coordinamento nella ricerca, nonché quello di armonizzazione dei
requisiti militari delle Forze armate dei vari paesi aderenti
all'Accordo. L'articolo 3 dell'Accordo prevede inoltre la
costituzione di un Comitato esecutivo, composto da un rappresentante per
ogni paese, che avrà la responsabilità di esercitare il controllo
sull'attuazione dell'Accordo, monitorarne l'efficacia, nonché proporre
eventuali modifiche ad esso. In particolare, l'Accordo quadro
prevede uno sforzo congiunto dei paesi aderenti per omogeneizzare,
attraverso un meccanismo di consultazione dei Governi e delle
amministrazioni, le rispettive azioni in sei diversi campi di intervento,
che sono costituiti: dalla sicurezza degli approvvigionamenti (articoli
4-11); dalle procedure di trasferimento e di esportazione (articoli
12-18); dalla sicurezza delle informazioni classificate (articoli 19-27);
dalla ricerca tecnologica nel settore della difesa (articoli 28-36); dal
trattamento delle informazioni tecniche (articolo 37-44);
dall'armonizzazione dei requisiti militari (articoli 45-49); dalla tutela
delle informazioni sensibili a livello commerciale (articoli
50-54). Al fine di rendere operativo tale Accordo il Governo
adotterà le necessarie determinazioni e darà le opportune indicazioni
agli uffici competenti. Per rispettare più efficacemente alcuni
impegni si pone però anche l'esigenza di un adeguamento normativo che
consenta di fare fronte al nuovo contesto europeo. Le modifiche
riguardano soprattutto le previsioni dell'Accordo in materia di sicurezza
degli approvvigionamenti, di sicurezza delle informazioni classificate e
di procedure di trasferimento e di esportazione. Nei primi due casi la
normativa italiana risale all'ultimo conflitto ed è, quindi, evidente la
sua inadeguatezza. Nel terzo caso la disciplina in vigore è stata
definita alla fine degli anni ottanta, ma la profonda trasformazione del
quadro strategico e militare a livello mondiale ed europeo, nonché quella
dello specifico mercato della difesa, hanno da tempo messo in luce alcuni
suoi limiti e alcune difficoltà nel fare fronte ad uno scenario che la
legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta le esportazioni militari,
non poteva prevedere. In particolare, si registra una sua inadeguatezza
al fine di gestire il complesso fenomeno della concentrazione industriale
europea con la formazione di nuove imprese sotto forma di STD-società
transnazionali per la difesa che presuppone la possibilità di
razionalizzare e specializzare le unità produttive secondo una logica di
efficienza industriale, potendo far circolare le parti prodotte fra i
diversi stabilimenti e considerando l'area dei paesi aderenti all'Accordo
come un mercato unitario. Questa necessità era già emersa negli scorsi
anni tanto che il Governo aveva presentato nel gennaio 2000 un disegno di
legge (atto Senato n. 4431) volto ad aggiornare tale legge. Tale volontà
era già stata anticipata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel
marzo del 1998, nella relazione al Parlamento sulle esportazioni,
importazioni e transito dei materiali di armamento prevista dall'articolo
5 della legge stessa ed inoltre, successivamente, la medesima volontà è
stata confermata nelle relazioni degli anni successivi. In questi
documenti, infatti, fra gli intendimenti programmatici del Governo, è
stata posta in evidenza la necessità di un adeguamento della vigente
normativa sull'interscambio di materiali di armamento ai nuovi scenari
europei al fine di consentire al nostro paese di poter partecipare
attivamente al processo di integrazione di questo delicato settore di
attività. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 185 del 1990 ad
oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente in Europa, grandi
cambiamenti che, se da una parte hanno confermato la piena validità dei
princìpi informatori della legge italiana, dall'altra, richiedono
opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative per
l'interscambio di questi materiali: ciò sia nell'interesse primario della
amministrazione ma anche in quello, non secondario, dell'industria
nazionale che deve essere posta nelle condizioni di potersi presentare al
meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria
degli armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai programmi
di coproduzione. Nel disegno di legge in esame si è tenuto conto
delle proposte formulate nell'atto Senato n. 4431 limitatamente a quanto
attiene agli impegni derivanti dall'Accordo quadro. Il criterio di base
per innovare la disciplina giuridica vigente è stato quello di
individuare l'indispensabilità delle modifiche in modo da apportare il
minor numero possibile di varianti, agendo solo là dove fosse
indispensabile, pur tenendo conto che l'esplicito richiamo dell'Accordo
quadro al “Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di
armi” impone anche un adeguamento a quanto ivi previsto. L'obiettivo
perseguito è quello del rafforzamento del concetto di
corresponsabilizzazione dei paesi partner in caso di esportazione verso
paesi terzi di prodotti costruiti nel quadro di programmi congiunti
intergovernativi o industriali e della agevolazione, in questi casi, dei
trasferimenti intraeuropei dei componenti attraverso lo strumento di una
nuova forma “globale” di autorizzazione. Il disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame consta
di 14 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente,
l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, con entrata in
vigore 30 giorni dopo il secondo atto di ratifica, in conformità con
quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro. Gli articoli da 3 a
11 apportano modifiche alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento. Tali modifiche hanno l'obiettivo di adeguare la legge al nuovo
contesto che verrà a determinarsi con l'entrata in vigore dell'Accordo in
esame nonché quello di aggiornare la normativa attualmente vigente nel
nostro paese alle novità intervenute nel settore dell'industria della
difesa nell'ultimo decennio. L'articolo 3 reca modifiche
all'articolo 1, comma 6, della citata legge, relativo al divieto di
esportazione di transito di materiali di armamento. La modifica
introdotta alla lettera c) della predetta disposizione è volta ad
estendere tale divieto verso i paesi nei confronti dei quali sia stato
dichiarato l'embargo da parte dell'Unione europea, oltre che dalle
Nazioni Unite. La modifica della lettera d) della medesima disposizione
ha lo scopo di specificare che le violazioni delle Convenzioni sui
diritti umani, a causa delle quali è fatto divieto di esportazione di
armamenti verso i paesi che se ne rendano responsabili, debbono essere
gravi ed accertate dall'ONU, dall'UE e dal Consiglio d'Europa.
L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 ed è volto
a sostituire la parola UEO con la parola UE, in considerazione del fatto
che la maggior parte delle competenze dell'Unione europea occidentale
sono in via di trasferimento all'Unione europea. L'articolo 5
inserisce un comma aggiuntivo, 7-bis, all'articolo 9 della legge n. 185
del 1990, al fine di escludere dalla disciplina delle trattative
contrattuali da esso dettata le operazioni svolte nell'ambito dei
programmi congiunti intergovernativi di ricerca, sviluppo e produzione di
materiali di armamento, svolti con imprese di paesi dell'Unione europea o
della NATO. L'articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 11
della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma è volto a regolamentare la
procedura per il rilascio della licenza globale di progetto, di cui
all'articolo 13 della stessa legge n. 185 del 1990, tenendo conto della
particolarità di questa forma autorizzatoria che riguarda la
partecipazione ad un programma congiunto svolto con imprese di paesi UE o
NATO aderenti a specifici Accordi intergovernativi insieme al nostro
paese. L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della legge n. 185 del
1990, prevedendo la licenza globale di progetto come forma particolare di
autorizzazione da rilasciare all'impresa che partecipa a un programma
congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o
industriale, con altre imprese localizzate in paesi appartenenti all'UE o
alla NATO che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione
di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i
princìpi ispiratori della legge. L'articolo 8 modifica l'articolo
14 della legge n. 185 del 1990, disponendo che il rilascio
dell'autorizzazione per la licenza globale di progetto abbia una validità
di tre anni prorogabili. L'articolo 9, nel modificare l'articolo 19
della legge n. 185 del 1990, chiarisce quali sono i destinatari delle
comunicazioni che gli esportatori hanno l'obbligo di effettuare in
riferimento alle consegne e semplifica quindi la gestione delle
operazioni (in conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).
L'articolo 10 modifica l'articolo 20 della legge n. 185 del 1990
integrando con la licenza globale di progetto, l'elenco dei documenti da
inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di
esportazione o transito di materiali di armamento al Ministero degli
affari esteri.
L'articolo 11 modifica l'articolo 27, comma 1, della legge n. 185 del
1990, escludendo le operazioni effettuate sulla base della licenza
globale di progetto dall'obbligo di notifica al Ministero dell'economia e
delle finanze di tute le transazioni bancarie in materia di esportazione,
importazione e transito di materiali di armamento. L'articolo 12
definisce le modalità per l'eventuale passaggio di un programma di
coproduzione intergovernativa dall'attuale regime al nuovo regime di
licenza globale di progetto.
L'articolo 13 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri volto a determinare le condizioni per
l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di
cui è vietata la divulgazione, di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n.
1161, ai paesi membri dell'UE o della NATO. La modifica è necessaria al
fine di poter consentire gli scambi di informazioni sia a livello
governativo, sia a livello industriale. L'articolo 14 reca infine
le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento in
esame, il cui onere è valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002.
Gustavo SELVA (AN), relatore per la III Commissione, nel
condividere la relazione svolta dal relatore per la IV Commissione,
osserva in particolare che l'Accordo in questione riguarda paesi che nel
quadro della ricerca per la produzione e la vendita di armamenti
rivestono un carattere di eccellenza. Precisa che l'Accordo è volto a
stabilire un comune quadro giuridico-normativo e politico per accelerare
il processo di razionalizzazione e di concentrazione dell'industria per
la difesa e, nel contempo, per concorrere a definire l'identità europea
nel campo della sicurezza e della difesa. Del resto, il Consiglio europeo
di Nizza, tenutosi dal 7 al 10 dicembre 2000, ha approvato la relazione
sulla PESD presentata dalla Presidenza nella quale viene ribadita
l'intenzione dell'Unione europea di giocare pienamente il suo ruolo sulla
scena internazionale. La relazione, inoltre, stabilisce le disposizioni
necessarie a rendere permanenti le strutture politiche e militari per la
gestione della politica di difesa europea, definendo competenze,
funzionamento ed organi del Comitato politico e di sicurezza, del
Comitato militare dell'Unione europea e dello Stato maggiore dell'Unione
europea. Il Consiglio europeo di Laeken, svoltosi il 14 e 15
dicembre 2001, ha adottato la dichiarazione relativa all'operatività
della politica europea comune di sicurezza e di difesa, nella quale
si dichiara che l'Unione è ormai capace di condurre operazioni di
gestione delle crisi: infatti le conferenze sulle capacità militari e di
polizia hanno consentito di compiere progressi verso gli obiettivi di
capacità. Gli Stati membri hanno annunciato contributi volontari medianti
decisioni nazionali. Osserva inoltre che il ministro della difesa
spagnolo Federico Trillo, il 10 gennaio di quest'anno, ha indicato tra i
principali obiettivi della presidenza spagnola in ambito PESD la
cooperazione nel settore dell'industria della difesa. La presidenza
spagnola intende presentare delle linee guida non vincolanti per
l'industria degli armamenti e proporre la creazione di una o più agenzie
europee degli armamenti per la gestione, l'acquisizione o la ricerca di
nuove formule di finanziamento necessarie allo sviluppo ed al
raggiungimento degli obiettivi generali. Passando al contenuto del
disegno di legge di ratifica, sottolinea in particolare che l'articolo 3
modifica il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, relativo
al divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento. La
modifica introdotta alla lettera c) è volta ad estendere tale divieto
verso i paesi nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo da
parte dell'Unione europea (oltre che dalle Nazioni Unite), mentre la
modifica della lettera d) ha lo scopo di specificare che le violazioni
delle convenzioni sui diritti umani, a causa delle quali è fatto divieto
di esportazione di armamenti verso i paesi che se ne rendano
responsabili, debbono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'Unione
europea o dal Consiglio d'Europa. Dopo aver osservato che
l'articolo 4 è teso a sostituire la parola “UEO” con la parola “UE”, in
considerazione del fatto che la maggior parte delle competenze
dell'Unione dell'Europa occidentale sono in via di trasferimento
all'Unione europea, conclude raccomandando l'approvazione del
provvedimento in esame.
Il sottosegretario Filippo BERSELLI si associa alle considerazioni
svolte dai relatori, auspicando la sollecita ratifica dell'Accordo
quadro, che agevola la ristrutturazione dell'industria europea della
difesa e si inserisce nel processo volto alla costruzione di una comune
politica europea di sicurezza e di difesa. Rileva infine che esso
introduce un opportuno adeguamento della normativa italiana al nuovo
contesto europeo.
Roberto LAVAGNINI (FI), nel sottolineare l'importanza dell'Accordo
quadro per la creazione di una politica di sicurezza e difesa europea,
lamenta tuttavia l'assenza di un riferimento alla necessità di
valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica europea nel settore
degli armamenti, che registra un preoccupante divario rispetto a quella
degli Stati Uniti. Auspica pertanto che l'Italia si faccia promotrice di
una politica europea per la valorizzazione di tale settore.
Marco MINNITI (DS-U) considera l'Accordo quadro un passaggio di
grande rilievo nella costruzione di un progetto di sicurezza e difesa
europea, per la quale risultano essenziali forme di cooperazione nel
settore dell'industria degli armamenti. Nel sottolineare che
l'Accordo quadro rappresenta uno straordinario passo in avanti nel campo
dell'esportazione delle tecnologie e dello scambio delle informazioni
classificate, rileva che in tale materia rimane aperta la questione del
difficile rapporto con gli Stati Uniti, che appaiono tuttora piuttosto
restii al trasferimento di tecnologie. Nell'esprimere apprezzamento
per gli altri contenuti del disegno di legge, che facilitano
l'integrazione delle industrie europee nel settore della difesa, giudica
tuttavia una eccentricità la presa di posizione del Governo italiano in
riferimento alla mancata adesione al progetto per l'aereo da trasporto
A-400M. Dichiara infine il consenso del suo gruppo sul
provvedimento, che ratifica un Accordo da lui personalmente sottoscritto
in rappresentanza del Governo allora in carica.
Sergio MATTARELLA (MARGH-U) dichiara di condividere il contenuto
dell'Accordo, volto a realizzare un quadro giuridico comune nel settore e
ad accelerare il processo di ristrutturazione e miglioramento
dell'industria per la difesa europea. Fa presente che il provvedimento si
affianca ad altre iniziative avviate in sede europea, tra le quali la più
importante è la Convenzione che istituisce l'OCCAR, l'organismo congiunto
per la gestione dei programmi intergovernativi, ratificata con la legge
n. 348 del novembre 2000, che va nella direzione di rispondere alle
preoccupazioni sulla ricerca, perché l'ambito della comune ricerca in
tema di armamenti è uno degli oggetti dell'accordo che ha dato vita
all'OCCAR. Osserva come il Governo, nella relazione che accompagna
il disegno di legge, abbia posto in evidenza che il vertice di Nizza
rappresenta la cornice di questi passi, disegnando organismi preposti,
costituendo una forza di intervento europea e definendo un meccanismo
volto a monitorare il rispetto degli impegni, inclusi i requisiti di
interoperabilità. Il Governo sottolinea altresì che la costruzione
di un'Europa della difesa nel duplice versante della politica di
sicurezza comune e dell'industria comune della difesa coincide con il
nostro interesse nazionale ed è pertanto pienamente condivisibile.
Appare pertanto poco coerente con tali affermazioni la mancanza o il
ritardo nell'adesione al programma dell'A-400M, per cui rileva l'esigenza
che il Governo riconsideri il proprio atteggiamento al riguardo. Osserva
in proposito che il ministro della difesa spagnolo ha sottolineato come
in mancanza di una comune industria della difesa europea non possa
esistere una comune politica di difesa dell'Europa. Nell'esprimere
pertanto il proprio consenso all'approvazione del disegno di legge,
sottolinea la discrasia esistente tra quanto oggi il Governo propone con
questo provvedimento e la scelta, finora annunciata non compiutamente, di
non partecipare ad un progetto che riveste la massima importanza ai fini
della realizzazione di quella comune ricerca e di quella comune industria
della difesa che l'Unione europea richiede.
Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ritiene che la difficile fase che si
sta attraversando a livello internazionale imponga una riflessione sul
significato della politica di sicurezza europea e della politica estera e
di difesa comune, in quanto l'incertezza che permane rischia di far sì
che a guidare le scelte di politica di sicurezza europea siano le
industrie degli armamenti e non i governi e l'Unione europea. Esprime
preoccupazione sulla mancanza di una politica dell'Unione europea in
materia che sia caratterizzata da scelte chiare, condivise e trasparenti,
in quanto difficilmente i singoli Parlamenti entrano nel merito della
riorganizzazione del settore, mentre essi dovrebbero essere posti nelle
condizioni di esprimere indirizzi e di fornire strumenti di
pianificazione e controllo. Chiede, infine, al Governo di fornire
un quadro relativo allo stato di attuazione della legge n. 185 del 1990,
visto che il codice di condotta non è vincolante; occorre infatti
ampliare le garanzie di controllo da parte sia dei singoli paesi sia
dell'Unione europea nel suo complesso.
Elettra DEIANA (RC) esprime un giudizio fortemente negativo sulla
centralità attribuita alla politica per gli armamenti nell'ambito della
costruzione di una politica di difesa europea, per la quale si dovrebbe
invece partire dai presupposti giuridici ed istituzionali.
Monica Stefania BALDI (FI), nel condividere le ampie relazioni
svolte, rileva l'esigenza che le Commissioni esteri e difesa affrontino
quanto prima l'enorme questione delle armi batteriologiche, nonché tutti
quegli aspetti che caratterizzano il quadro politico internazionale a
seguito degli avvenimenti dell'11 settembre scorso, affinché in sede di
convenzione europea il nostro paese ed in particolare il nostro
Parlamento possano svolgere un ruolo più incisivo nell'ambito
internazionale.
Filippo ASCIERTO (AN), rilevata l'indispensabilità di una comune
politica europea della difesa, osserva che la riorganizzazione
dell'industria degli armamenti facilita il processo di integrazione,
sottolineando tuttavia la necessità di tener conto in tale ambito delle
specifiche esigenze nazionali. Dichiara infine il consenso del suo
gruppo sul provvedimento.
Luigi RAMPONI, presidente, nel ringraziare i relatori e gli
intervenuti nel dibattito, in particolare il deputato Mattarella, a suo
tempo, in qualità di ministro della difesa, artefice dell'Accordo in
esame, rileva che la parte quinta dell'Accordo contiene disposizioni
volte ad incentivare l'integrazione nel settore della ricerca scientifica
e tecnologica. Nessun altro chiedendo di intervenire e constatato
che i relatori ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica,
dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica quindi che sono
pervenuti pareri favorevoli delle Commissioni VI e XIV. Avverte che
il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è fissato
alle ore 14 di giovedì 24 gennaio.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle
12.20.
Commissioni Riunite III e IV - Resoconto di mercoledì 30
gennaio 2002
Pag. 14
SEDE REFERENTE
Mercoledì 30 gennaio 2002. - Presidenza del presidente della IV
Commissione Luigi RAMPONI.
La seduta comincia alle
15.50.
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea
per la difesa.
C. 1927 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del
29 gennaio 2002.
Luigi RAMPONI, presidente, avverte che è pervenuto il parere
favorevole della I Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire
ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul
provvedimento. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire
oralmente.
Luigi RAMPONI, presidente, si riserva di designare, d'intesa con
il presidente Selva, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle
indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle
15.55.
Commissioni Riunite III e IV - Resoconto di martedì 29 gennaio
2002
Pag. 6
SEDE REFERENTE
Martedì 29 gennaio 2002. - Presidenza del presidente della III
Commissione Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per
la difesa Filippo Berselli.
La seduta comincia alle
11.25.
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea
per la difesa.
C. 1927 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 22
gennaio 2002.
Gustavo SELVA, presidente, avverte che sono stati presentati
emendamenti (vedi allegato).
Constata l'assenza del deputato Cima: si intende che abbia rinunciato ai
suoi emendamenti 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 e 13.1.
Luigi RAMPONI (AN) illustra il suo emendamento 8.1, teso a sanare
l'incongruenza presente nella legge n. 185 del 1990 laddove, per le
licenze globali di progetto, esclude l'autorizzazione per i paesi NATO e
UEO dal parere del comitato consultivo, ma non l'eventuale proroga.
Gustavo SELVA, presidente relatore per la III Commissione, esprime
parere favorevole sull'emendamento Ramponi 8.1.
Cesare PREVITI (FI), relatore per la IV Commissione, esprime
parere favorevole su tale emendamento.
Il sottosegretario Filippo BERSELLI esprime parere favorevole
sull'emendamento in esame, che considera migliorativo del testo.
La Commissione approva quindi l'emendamento Ramponi 8.1.
Gustavo SELVA, presidente, in attesa dell'espressione del parere
da parte della I Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di
domani, alle ore 15.45.
La seduta termina alle
11.30.
Commissioni Riunite III e IV - Martedì 29 gennaio 2002
Pag. 7
ALLEGATO
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea
per la difesa (C. 1927).
EMENDAMENTI
ART. 3
Alla lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.
3. 1.Cima.
ART. 5
Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.
5. 1.Cima.
ART. 6
Al capoverso 5-bis, lettera c), dopo le parole: il
tipo di materiale inserire le seguenti: , il numero dei pezzi e il
loro valore.
6. 1.Cima.
ART. 7
Al comma 1, sopprimere le parole: intergovernativi o industriali.
7. 1.Cima.
Al comma 1, sostituire le parole da: membri dell'UE fino alla
fine del periodo con le seguenti: parte dell'Accordo Quadro di cui
all'articolo 1.
7. 2.Cima.
ART. 8
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è
aggiunto il seguente periodo: “ad eccezione dei casi previsti
dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di
progetto”.
8. 1.Ramponi.
ART. 13
Sopprimerlo.
13. 1.Cima.