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[Disarmo] Il Trattato di Lisbona e la pena di morte
- Subject: [Disarmo] Il Trattato di Lisbona e la pena di morte
- From: jure LT <glry at ngi.it>
- Date: Thu, 23 Apr 2020 05:20:46 +0200
https://comedonchisciotte.org/forum-cdc/#/discussion/18211/il-trattato-di-lisbona-e-la-pena-di-morte
Il Trattato di Lisbona, ovvero il pastrocchio legale attualmente in vigore ed erede della vecchia Costituzione Europea, che comprende integrandoli il Trattato sull’Unione Europea (TUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, forniscono legittimità della pena di morte.
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Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario (???):
--1. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
--2. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
--3. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione (???).
Non vi è in evidenza alcuna legale definizione di “ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”, ad esempio, per un arresto. Questo rende libertà totale all'autorità. E in caso di "sommossa o "tumulto" altrettanto assolutamente indefinibile, un comandante impartisce l’ordine, e i sottoposti possono ammazzare manifestanti, sfasciare crani e costole senza alcun controllo e limite. Licenza di uccidere.
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Sesto protocollo aggiuntivo:
Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.
Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra
Va da sè che, grazie al patto di mutuo soccorso fra gli Stati europei in casi di opportuni attacchi terroristici, una nazione può in un attimo trascinare le altre in guerra. Fosse pure umanitaria o etica modello Jugoslavia. E come sopra, il "pericolo imminente di guerra" è assolutamente altrettanto indefinibile.
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Quando si dice che certe leggi sono scritte con i piedi, sappiate che non è per caso.
Altre meraviglie europee al link sopra.
Jure Eler
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