[Disarmo] Fwd: [ReteDisarmo] Step 2 - rendere più facile l'accesso alle armi




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From: Rete Disarmo - Segreteria <segreteria at disarmo.org>
Date: ven 29 mar 2019, 10:06
Subject: [ReteDisarmo] Step 2 - rendere più facile l'accesso alle armi
To: Coordinamento Rete Italiana per il Disarmo <coordinamento_RID at googlegroups.com>


ciao, eccoci alla “fase 2” della strategia...

qui sotto il testo di legge che smaschera le vere motivazioni del fronte pro-armi! Altro che sicurezza, vogliono solo "rendere più agevole l’iter per acquistare un’arma"...
(e dopo aver criticato nostre analisi ora le usano come "motivazione" al contrario…)

vi metto in rosso i passaggi più problematici
ce ne dovremo occupare…

ciao
Francesco


CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1261

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati 
VANESSA CATTOI, BINELLI, SEGNANA, ZANOTELLI, BADOLE, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Modifiche agli articoli 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in materia di armi comuni da sparo

Presentata l'11 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Procurarsi un'arma da fuoco, nel nostro Paese, non è un'operazione molto semplice, almeno per chi vuole farlo nel rispetto delle norme vigenti. 
  Le licenze concesse per la detenzione di armi in casa sono poco più di 5 milioni, il che significa che un italiano su dieci è in condizioni di utilizzare un'arma, anche se il numero delle licenze che consentono a coloro che le acquistano di portarle con sé è largamente inferiore. Non solo, ma in Italia esistono norme molto restrittive anche sull'acquisto di cartucce e di munizioni. 
  Le finalità per le quali è possibile richiedere l'autorizzazione all'acquisto di armi nel nostro Paese sono tre. La prima è per l'uso venatorio, la seconda è per finalità sportive (come ad esempio per il tiro a volo), la terza, invece, è per la difesa personale. Nei primi due casi ottenere le licenze è più semplice: generalmente sono presentate circa un milione di richieste ogni anno e per il rilascio della licenza è sufficiente seguire alcune procedure amministrative. Il picco di richieste si è avuto nel 2015, un dato che va messo strettamente in correlazione con la percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Spesso, infatti, la richiesta del porto d'armi per uso venatorio è solo un pretesto per avere un'arma in casa per difendersi dai malviventi. È significativo che gli iscritti alle associazioni venatorie siano poco più di mezzo milione, con un calo considerevole di quasi 250.000 aderenti nell'ultimo decennio. Un dato in netta controtendenza rispetto alle richieste del porto d'armi per uso venatorio nello stesso periodo: dieci anni fa le domande erano meno di 400.000, mentre oggi superano abbondantemente il mezzo milione. Proprio questo boom di richieste ha suggerito regole più restrittive da parte degli organi di pubblica sicurezza: tra il 2015 e il 2016, infatti, sono aumentati i dinieghi di rilascio della licenza. 
  È invece molto complesso ottenere il permesso per difesa personale. In questo caso solo un ristretto numero di persone può ricevere il placet per portare con sé un'arma. Le procedure sono molto lunghe, bisogna dimostrare di saper maneggiare correttamente l'arma, ma soprattutto di essere in uno stato psico-fisico pressoché perfetto. Decisiva per ricevere l'autorizzazione è poi la tipologia di lavoro svolto: generalmente essa è concessa a benzinai o a gioiellieri in quanto esposti più facilmente a rischi legati alla loro attività. 
  Ai sensi della normativa vigente, sono considerate armi comuni da sparo, oltre ai fucili, alle rivoltelle e alle pistole a funzionamento semiautomatico, anche le armi denominate «da bersaglio da sala», quelle ad emissione di gas, nonché quelle ad aria compressa o gas compressi, i cui proiettili eroghino un'energia cinetica superiore a 7,5 joule. Per acquistare un'arma dotata di potenza inferiore le procedure sono molto semplificate, in quanto è sufficiente aver compiuto la maggiore età ed esibire un documento d'identità in corso di validità. 
  L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di rendere più agevole l’iter per acquistare un'arma destinata alla difesa personale, aumentando da 7,5 a 15 joule il discrimine tra le armi comuni da sparo e quelle per le quali non è necessario il porto d'armi. 
  La presente proposta di legge si compone di tre articoli. 
  L'articolo 1 è volto ad apportare una modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di incrementare a 15 joule la potenza delle comuni armi da sparo al di sopra della quale è necessario avere il porto d'armi. 
  L'articolo 2 reca modifiche di analogo tenore all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
  L'articolo 3 prevede disposizioni di adeguamento della normativa regolamentare vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi e munizioni comuni da sparo)

  1. All'articolo 2, terzo comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule».

Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in materia di armi con modesta capacità offensiva)

  1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule»;

   c) al comma 4, le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule»;

   d) al comma 5, lettera a), le parole: «7,5 joule» sono sostituite dalle seguenti: «15 joule».

Art. 3. 
(Disposizioni di adeguamento)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, apporta le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2001, n. 362, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

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