[Disarmo] Fwd: Mattarella rinvia alle Camere la legge sulle mine anti-uomo



 EVIDENTE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE»

Mattarella rinvia alle Camere la legge sulle mine anti-uomo

Redazione online, Il Sole 24 ore, 27 ottobre 2017

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinviato alle Camere la legge che contiene «misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo». Il provvedimento - si legge in un comunicato pubblicato in serata dal Quirinale - presenta, «profili di evidente illegittimità costituzionale». È la prima volta che accade durante il suo mandato. La legge è di iniziativa parlamentare: una delle poche non governative, e una delle poche che ha avuto solo due letture, senza navette tra Camera e Senato.

Mattarella chiede alle Camere una nuova deliberazione per la legge
In particolare, spiega la nota, Mattarella, ha chiesto alle Camere, a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione per la legge. «Il provvedimento presenta profili di evidente illegittimità costituzionale».

Vietato a banche, intermediari e fondi pensione di finanziare i produttori
La legge introduce il «divieto totale» del finanziamento a qualsiasi titolo delle aziende che producono mine anti-uomo e bombe a grappolo da parte di banche, intermediari finanziari o fondi pensione. A vigilare sono chiamati la Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Gli intermediari che violano la legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 euro a 1.500.000, e la perdita temporanea, da due mesi a tre anni, del requisito di onorabilità necessari per le attività bancarie.

Il nodo della sanzione penale esclusa per chi riveste ruoli apicali
Il Quirinale segnala che l’articolo 6, comma 2, della normativa in esame, in contrasto con la finalità dichiarata, determinerebbe l’esclusione della sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo (per esempio i vertici degli istituti bancari, delle società di intermediazione finanziaria e degli altri intermediari abilitati); per altri soggetti, privi di questa qualificazione, sarebbe invece mantenuta la sanzione penale, che prevede la reclusione da 3 a 12 anni, oltre alla multa da euro 258.228 a 516.456. Questo contrasta - sottolinea il Quirinale - con l’articolo 3 della Costituzione che vieta ogni irragionevole disparità di trattamento fra soggetti rispetto alla medesima condotta. Naturalmente la mancata promulgazione della legge «non determina alcun vuoto normativo in quanto mantiene in vigore l'attuale regime sanzionatorio di carattere penale».

Norma in contrasto con convenzioni di Oslo e Ottawa
Inoltre, continua il Colle, « la norma in questione, violando l’art. 117 della Costituzione, si pone in contrasto con le convenzioni di Oslo e di Ottawa a suo tempo ratificate con le leggi n. 106 del 1999 e n. 95 del 2011 che richiedono sanzioni penali per tutti i finanziatori degli ordigni vietati. La normativa in esame - continua il Quirinale - determinerebbe invece la depenalizzazione di alcune condotte oggi sanzionate penalmente. È appena il caso di sottolineare - conclude la nota del Quirinale - che la mancata promulgazione della legge non determina alcun vuoto normativo in quanto mantiene in vigore l’attuale regime sanzionatorio di carattere penale».

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