LEGGE ITALIANA DI GUERRA



"P: Avere le stesse regole d'ingaggio delle truppe americane e inglesi per noi italiani significherebbe essere in guerra e quindi in netto contrasto con il dettato della Costituzione... C: ...No, perché non c'è una guerra in Iraq. C'è una situazione ben diversa da una guerra".Barbara Contini

Questo è il quadro mentale entro cui l'Italia continua ad andare in guerra.
La Legge italiana di guerra del 1938 che potrete leggere qui di seguito non è mai stata abrogata.

A due giorni dal voto per il finanziamento della missione in Afghanistan si torna a parlare di regole di ingaggio. Ricordiamoci che le regole di ingaggio rimangono in parte classificate (non pubbliche).

LEGGE ITALIANA DI GUERRA Approvata con r.d. 8 luglio 1938,n.1415

TESTO DEL DECRETO VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art.3, n.1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Vista la legge 2 maggio 1938-XVI, n.735, che delega al governo del RE la facolta' di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo MInistro Segretario di Stato, MInistro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana,per la guerra per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/F511C82E-894B-4FBD-8F3B-70A1987065DC/0/legge_it_guerra.pdf

Regole di ingaggio delle missioni militari all’estero e profili problematici in ordine all’applicabilità delle cause di non punibilità del codice penale comune e militare.
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21149.html

Da codice militare di guerra a codice dei conflitti armati
ten. col. Carlo Stracquadaneo
Le norme per per i nuovi conflitti approdano anche nel diritto penale militare italiano. L’innalzamento della soglia d’intensità dei conflitti del “dopo 11 settembre” ha portato all’applicazione del codice penale di guerra per i nostri contingenti in Asia Centrale, Mare Arabico, Golfo Persico, Oceano indiano, Iraq e per il personale al loro comando, controllo e supporto anche se stanziato in Italia o in altri Paesi. A due anni dalla sua prima applicazione, è giunto il momento di chiedersi se sia lo strumento più idoneo da applicare alle operazioni militari internazionali.
http://www.diritto.net/content/view/686/6/


Titolo I - Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione
http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/Legislazione/CPM-guerra/LIBRO+PRIMO/

Codice Penale Militare di Pace
http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/Legislazione/CPM-pace/

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra e per
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare. (A.C. 5433)
http://www.ostinatiperlapace.org/ostinati/docs/615-9305_schedainformativadelega2493.pdf
http://www.uonna.it/disegno-di-legge-2493.htm

Legge 31 gennaio 2002, n. 6
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303"
http://www.parlamento.it/leggi/02006l.htm

Compiti delle Forze armate 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
http://www.parlamento.it/leggi/00331l.htm

Conflitti armati

Lo scenario si riempie oggi di un ulteriore livello normativo, quello delle regole di ingaggio, a cui ci si è sistematicamente richiamati nei giorni addietro per il loro tipico contenuto di atti che disciplinano l'impiego della forza sul campo, che individuano la catena di comando, che definiscono alcuni poteri coattivi delle forze armate, trascurandosi tuttavia di considerare le immediate ripercussioni sul piano delle responsabilità che dalla loro violazione, ma soprattutto dalla loro osservanza, può eventualmente discendere.

Anche qui gioverà sottolineare d'emblée che di tali RoE viene rivelata solo una modesta porzione contenente principi di ordine generale, mentre sono classificate, per ragioni di protezione delle forze in campo, le disposizioni di dettaglio attinenti alle modalità concrete di impiego della forza.

Nello specifico della situazione irakena pare comprendersi, dalle modeste notizie a disposizione, che le RoE siano state modellate sulla falsariga delle regole della Nato, di gran lunga le più elaborate e sperimentate in un contesto di intervento multinazionale, e esse che subiscono una applicazione parzialmente modulata sulle peculiarità delle singole forze operanti in campo, grazie alla possibilità di apporre riserve (caveat) da parte di ciascun Paese.

Contrariamente a quanto si è affermato nel dibattito di questi giorni, non è pensabile un'applicazione indistinta e uniforme delle medesime regole per tutte le forze della Coalizione: forse utile in termini operativi, tale soluzione sarebbe destinata a scontrarsi con le radicali diversità di regime penale cui sono assoggettati i militari, alcuni dei quali (come i soldati nordamericani) sono - a tacer d'altro - notoriamente esclusi dalla giurisdizione della Corte penale internazionale ed agiscono pertanto al di fuori del preciso quadro di divieti e responsabilità che gravano invece sulle forze italiane.

Dal punto di vista formale, le RoE sono elaborate ed approvate dai comandi militari, ed hanno pertanto la natura di un ordine - talvolta sufficiente preciso da imporne l'osservanza immediata da parte del singolo, talaltra necessario di concretizzazione in funzione delle circostanze del caso e riempito quindi di contenuti ad opera della catena di comando (audizione Martino, 18.5.2004).

Il militare è tenuto ad osservare tali disposizioni, ma pur sempre nel rispetto delle regole sovraordinate: pertanto, e contrariamente a quanto si è udito in questi giorni, tali regole non consentono di derogare alle stringenti disposizioni di legge, specie a quelle penali, né alle norme di diritto internazionale umanitario, che sono espressamente richiamate e che comunque si applicano indipendentemente da un espresso rinvio. Le RoE pertanto non consentono di aggirare i limiti della legittima difesa, ma si limitano ad adeguarla alle esigenze peculiari del caso, concretizzando talune situazioni di pericolo in presenza delle quali una reazione è ammessa, ma pur sempre con i caratteri di attualità del pericolo dell'offesa e di necessità e proporzionalità della risposta.

E' quasi superfluo aggiungere che un ordine palesemente illegittimo sarebbe incapace di esimere il sottoposto da responsabilità e, viceversa, esporrebbe anche i superiori che lo avessero impartito a conseguenze penali.

Se questo è il quadro in cui operano le forze armate italiane, sembra giunto allora il momento di una definitiva puntualizzazione in sede politica dei profili di eventuale rilevanza penale sui quali ci siamo interrogati, puntualizzazione che deve passare attraverso una pubblicizzazione controllata di alcuni elementi normativi sinora vagamente richiamati nel dibattito, la definitiva chiarificazione dei rapporti tra gli imperativi di fonte interna e internazionale e - con maggiore problematicità - dei profili di interferenza con ordinamenti di altri Stati membri della Coalizione che non risultano astretti alle medesime regole di condotta, nonché mediante un accurato ripensamento in sede legislativa di aspetti irrisolti o inadeguatamente contemplati dal nostro diritto vigente.
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