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(Fwd) spese militari attenzione! Pericolo aumento - Osm -
- Subject: (Fwd) spese militari attenzione! Pericolo aumento - Osm -
- From: "Davide Bertok" <davide at bertok.it>
- Date: Wed, 12 Jul 2006 01:11:53 +0200
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Subject: spese militari attenzione! Pericolo aumento - Osm -
Date sent: Tue, 11 Jul 2006 11:27:14 +0200
Segnaliamo alcune questioni per la discussione
nell'ambito della Pace :
a) Il decreto bersani di "tagli" della spesa
pubblica riporta un leggero aumento dei fondi per
il servizio civile, ma all'articolo 28 non taglia al
pari del pubblico le diarie delle missioni
all'estero....
b) se il decreto bersani non recupera fondidalle
spese militari ci preoccupiamo molto in quanto lo
sforzo di risanamento pubblico riguarda solo la
popolazione italiana civile e non quella militare
(non abbiamo analizzato a fondo tutte le leggine
connesse al decreto e siamo pronti a modificare
questa ipotesi);
c) nell'aria c'è forse un aumento delle spese
militari? Se leggiamo il Decreto legge approvato
dal Governo sulle Missioni militari all'estero ci
convinciamo che una volta fatta la tabella di spesa
di finanziamento delle varie missioni (non
prodotta nel disegno di legge) risultano almeno
tre contrarietà che devono essere risolte:
1) Si chiamano missioni di Pace interventi militari
che dovrebbero essere chiamati interventi militari
a riduzione dei danni prodotti dai conflitti (ad
essere molto buoni nei giudizi) la parola Pace è
collegata e sovrapposta al termine guerra
provocando in questo modo una confusione che è
voluta e non produce un'alternativa al sistema
militare offensivo attualmente in atto;
2)Come già segnalato in precedenti analisi la
spesa militare non riguarda solo il bilancio della
difesa ma si allarga nelle coperture finanziarie
anche ad altri settori;
3) Le truppe in Iraq rimangono fino a dicembre del
2006 in quanto il fiananziamento segnalato pur
per il ritiro ha quella data. L'intervento in Iraq non
è sospeso ma continua attraverso vari capitoli di
bilancio;
Buona lettura e se qualcuno volesse approfondire
con noi il tutto è ben accetto
Il coordinamento nazionale Osm per la Dpn
(Obiezione alle Spese Militari per la Difesa
Popolare Nonviolenta)
Decreto Bersani. Infrastrutture, famiglia e spesa
pubblica
Decreto Legge , Titolo II, 04.07.2006 n° 223
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni
di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro
annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si
applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e
militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno
2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il governo italiano ha varato un decreto sul rifinanziamento delle missioni
militari che verra´ discusso: il 17 luglio alla Camera; il 25 luglio al Senato.
Missioni di pace, i fondi per il
2006 - (Dl 224/2006 - GU n.
155 del 6.7.2006)
Sono stati stanziati fondi per tutto il 2006 da destinarsi alle numerose
missioni di pace internazionali, che ci vedono impegnati in Iraq, Afghanistan,
Sudan, Golfo arabico, Balcani, Medio Oriente, Palestina e Cipro. In
particolare, per proseguire l´opera di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq
viene autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di 33.320.634 di Euro,
da impiegarsi al fine di favorire lo sviluppo socio-sanitario a favore delle
fasce più deboli della popolazione e quello socio-economico, ma da
spendere anche in formazione nei settori della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi
pubblici, oltre che per il sostegno istituzionale, tecnico e dei mezzi di
comunicazione. In ogni modo, in casi di necessità ed urgenza, il ministero
degli affari esteri è autorizzato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia (anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato), ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti ed
organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché
in possesso di specifiche professionalità. In via generale, cioè per tutte le
operazioni di pace in svolgimento, sono stati stanziati 5.010.000 Euro, per
interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia (anche in
deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato) che potranno
essere disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle
missioni per sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione
locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
Cifre e modalità di destinazione sono dettagliatamente contenute nel
decreto legge n. 224/2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio
2006 ed in vigore già dal giorno successivo. Le disposizioni contenute in
questo Provvedimento, comunque, riguardano molti fronti collegati alle
missioni di pace, che in alcuni casi vedono lo stanziamento di fondi per
iniziative da svolgersi in Italia, come ad esempio il corso di formazione per
magistrati e funzionari iracheni, da tenersi a cura del nostro Ministero della
giustizia ed a cui vanno 199.895 Euro. Questa somma dovrà essere
impiegata oltre che per sostenere gli onorari e le spese di rimborso forfetario
per i viaggi di docenti e interpreti, anche per far fronte alle indennità
giornaliere ed alle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e per acquistare i
sussidi didattici. E´ previsto, inoltre, che, per le esigenze connesse con le
missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dalla legge, possano
essere richiamati in servizio a domanda gli ufficiali di complemento, nei limiti
del contingente stabilito dalla legge di bilancio per questo settore delle forze
armate. Nel decreto, poi, sono contenute le indicazioni per le indennità di
missione che spettano al personale dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di
uscita per il rientro nel territorio nazionale, ovviamente in aggiunta allo
stipendio od alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Ecco le percentuali: 1) il 98% al personale militare delle missioni MSU, Joint
Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in
Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo; 2) il
98%, calcolato sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni
Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in
Afghanistan; 3) la misura intera al personale della Polizia di Stato della
missione in Moldavia e Ucraina e della missione EUPOL COPPS; 4) la
misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa
alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed
EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, ed al personale
dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-
Erzegovina; 5) la misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e
Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq,
è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari
impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella
cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti; 6) la misura intera incrementata del
trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere
diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla
missione ISAF, in Afghanistan.
Per il personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica è prevista, oltre al
trattamento economico di legge, pure l'indennità speciale nella misura del
cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Infine, il decreto
legge contiene l´autorizzazione per quest´anno della spesa di 300.000 Euro
da destinarsi alla "prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo
prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri
elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari
impiegati nelle missioni internazionali". La ricerca è tesa ad individuare
eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la
salute. (11 luglio 2006)
DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. 224 Disposizioni urgenti per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti articoli 77 e 87 della Costituzione [1];
Visti gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30dicembre
2005, n. 273 [2], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,
n. 51, recanti disposizioni per la partecipazione di personale militare a
missioni internazionali e per la prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 [3], recante nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte
ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Iraq e in
Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita
delle popolazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la
fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della
partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle
missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli
affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE,
RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE
Articolo 1.
Missione umanitaria, di stabilizzazione
e ricostruzione in Iraq
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634
per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione
delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative
della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di
interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10
luglio 2003, n.165 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno
e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più
deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle
infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi
pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero
degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di
consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche
professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al
comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3,
5 e 6, el'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003 [6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si
applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge
31maggio 2005, n. 90 [7], convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di
euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per
l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata
d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato
secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio1967, n. 18 [8].
Articolo 2.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e
Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla
realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello
sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della
popolazione.
Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
E DELLE FORZE DI POLIZIA
Articolo 3.
Missione in Iraq
1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro
l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione
internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo
39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per
la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla
riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni,
nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle
Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Articolo 4.
Missione in Afghanistan
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
internazionale in Afghanistan, denominata International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Articolo 5.
Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour,
operante nel quadro della missione Enduring Freedom e alla missione
nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo
39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Articolo 6.
Missioni e altri interventi nei Balcani
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625
per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni
internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies
semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per
il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa
alla missione Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel,
comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui
all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000,
da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità
previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la
partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati
all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare
in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.
Articolo 7.
Missioni in Medio Oriente
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
internazionale denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European
Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
Articolo 8.
Missioni in Africa
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella
regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-
vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di
polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL
Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032
per la partecipazione di personale militare alla missione militare a
sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella
Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO,
di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile
2006.
Articolo 9.
Missione ONU a Cipro
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di
cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
Articolo 10.
Missioni e programmi di cooperazione
delle Forze di polizia
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per
la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione ISAF.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di
cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702
per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-
vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per
la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri
alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione
delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui
all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune
2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di
assistenza alla polizia civile palestinese.
Articolo 11.
Corso di formazione
per magistrati e funzionari iracheni
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per
lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e
funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito
della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies
bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i
partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
Articolo 12.
Consigliere diplomatico
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708,
determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un
funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del
comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF,
di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
Articolo 13.
Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti
militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine
di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale,
compreso il ripristino dei servizi essenziali.
Articolo 14.
Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di
uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale
che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di
cui al regiodecreto 3 giugno 1926, n. 941 [9], nelle misure di seguito
indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle
missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH
2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla
missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale
militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring
Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla
missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che
partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al
personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM
in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al
personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è
impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari
impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e
nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non
usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del
comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF,
in Afghanistan.
2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e
l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella
misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.
Articolo 15.
Trattamento assicurativo
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per
l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei
carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza
dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.
Articolo 16.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia,
Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice
penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre
2001, n. 421 [10], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.
2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint
Enterprise, CIU, Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei
Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica
Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della
difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del
Tribunale di Roma.
Articolo 17.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma
2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali,
nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite
complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui
all'articolo 22.
2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità
militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in
relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o
comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di
stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a
titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle
Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni
internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di
protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto
ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al
Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto
dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 18.
Valutazione del servizio prestato
in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto
sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle
1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5
ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Articolo 19.
Richiami in servizio degli ufficiali
delle forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 [11],
nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda,
secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali
appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente
stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di
completamento.
Articolo 20.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari
internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2,
commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15.
Articolo 21.
Attività di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria
1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la
prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi
potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari
impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali
situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute,
di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Articolo 22.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente
decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si
provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Tabella A
2006
Ministero del lavoro
10.039.565
Ministero degli affari esteri
2.000.000
Ministero dell'istruzione
3.700.000
Ministero dell'interno
8.800.000
Ministero dell'ambiente
642.000
Ministero delle politiche agricole
5.000.000
Totale
30.181.565
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 23.
Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente
decreto sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le
prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
[1] Gli articoli 77 ed 87 della nostra Costituzione stabiliscono quanto
segue: "Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti. Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica.".
[2] Gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273 ("Definizione e proroga di termini, nonché
conseguenti disposizioni urgenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2005) stabiliscono quanto segue: "Articolo 39-
vicies semel. (Partecipazione di personale militare a missioni
internazionali). 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active
Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157. 2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la
spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157. 3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione
dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale
ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate: a)
Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo; b) Multinational
Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Enterprise in Kosovo e
Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU)
in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania. 4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. 5. È autorizzata,
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 6. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione internazionale
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157. 7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la
spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di
personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157. 8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la
spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan
(UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 9. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL
Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 10. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune
2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005. 11. È autorizzata,
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United
Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione
n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. 12. È
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la
partecipazione di personale militare alla missione NATO per il
soccorso umanitario in Pakistan. 13. Per la prosecuzione delle attività
di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre
2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali,
attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174. 14. Per le finalità di cui al comma 13, il Ministero della
difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia. 15. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un
funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere
diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
16. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per
l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento
dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione
ALTHEA, di cui al comma 4. 17. Al fine di sopperire a esigenze di prima
necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA,
di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari
sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi
urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
entro i seguenti limiti complessivi: a) euro 2.800.000, per la missione
ISAF; b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise; c) euro 15.000,
per la missione ALTHEA. 18. Per le finalità di cui al comma 17 è
autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000. 19. È
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il
sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 20. È autorizzata,
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157. 21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 22. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di
cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 23. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia,
denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157. 24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di
assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in
Moldavia e Ucraina. 25. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai
commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, è corrisposta per
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per
cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali. 26. La misura
dell'indennità di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle
missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonché per il personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul
in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 27.
L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa
alla missione di cui al comma 24 nella misura intera. 28. L'indennità di
cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni
di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera,
incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 29. L'indennità di cui al
comma 25 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e
16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario
diplomatico di cui al comma 15, l'indennità è calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman. 30. Al personale che partecipa alla missione di
cui al comma 21 si applica il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero. 31. I periodi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e
gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui
al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 32. Al
personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-
legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6. 33. I reati commessi dallo straniero in
territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti
alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati
commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 34. Per i reati di
cui al comma 33 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 35.
Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di
pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-
legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del
2002. 36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali
e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere
sullo stanziamento di cui al comma 44. 37. Per quanto non
diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente
articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2,
9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
38. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la
prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi
potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari
impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali
situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute,
di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 39.
L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo
comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4,
comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si
interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno
natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi
collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari
disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro
straordinario. 40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono
sostituite dalle seguenti: "al personale militare e civile delle Forze
armate estere". 41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della
potestà sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del
rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in
missioni militari internazionali". 42. All'articolo 4-bis del decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2005"; b) al comma 3, dopo le parole: "della legge
30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal
medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32,
comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,". 43. All'articolo 23,
comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: "821 unità" sono
sostituite dalle seguenti: "478 unità"; b) alla lettera c), le parole: "749
unità" sono sostituite dalle seguenti: "406 unità". 44. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43,
pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 45. II
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 39-vicies
bis. (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per
la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di
fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e
nell'assistenza alla popolazione. 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle
finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8
giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre
che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003,
n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche
alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e
destinate, tra l'altro: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in
favore delle fasce più deboli della popolazione; b) al sostegno
istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica
amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della
gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-
economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. 3. Per le
finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli
affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato. 4. Al capo della
rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione
in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8. 5. Per quanto non
diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si
applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. 6. Per
l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano
altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. 7. È
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo
svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e
funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito
della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i
partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici. 9. È
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione
internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2005, n. 37. 10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il
comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite
complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima
necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per
l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000. 11. È autorizzata, fino al 30
giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti
militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e
dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e
addestramento del personale delle Forze armate irachene. 12. Al
personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della
missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e
sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito
il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605. 13. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è
corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 14. La
misura dell'indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman. 15. L'indennità di cui ai commi 13 e 14 è
corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al
personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al
comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM),
se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti. 16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni. 17. Al personale militare impiegato nella
missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale
militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello
Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente
articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e
sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate. 19. Per i reati di cui al comma 18 la
competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 20. Le disposizioni in
materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali
d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il
limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui al comma 22. 21. Per quanto non diversamente previsto dal
presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a
11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e
13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 22. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente
a curo 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 23. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
[3] La Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della
Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" è stato
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49, del
28 febbraio.
[4] L´articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
("Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché
proroga della partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio
2003) stabilisce quanto segue: "Art. 1. - Missione umanitaria e di
ricostruzione in Iraq - 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati
tra l'altro: a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il
potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con
particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle
malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali
ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni,
anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della
conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della
funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.",
[5] L´articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4,
commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 ("Interventi
urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della
partecipazione italiana a operazioni militari internazionali" pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003) stabiliscono quanto
segue: "Art. 2. Organizzazione della missione - 2. Al personale inviato
in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta
l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.
Art. 3. Regime degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di
cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in
quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge
6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del
personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di
cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e
strumentali di cui al medesimo articolo. 2. Per gli interventi di
ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate,
di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri
può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 3. Per le
procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per
le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in
materia di spese in economia. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi
previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è
necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari
impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto
alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a
90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto
a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta
e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma
non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri
assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di
lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita
richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un
anno dal termine della missione di cui al presente Capo.".
[6] L´articolo 4del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, prevede
quanto segue: "Art. 4. - Risorse umane e dotazioni strumentali - 1. Il
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34,
comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui
all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando
oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo
30, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei
locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per
assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le
procedure previste dall'articolo 3, comma 3.".
[7] L´articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (in
G.U. n. 125 del 31 maggio 2005- Disposizioni urgenti in materia di
protezione civile) prevede quanto segue: " Art. 9. - Disposizioni per il
Ministero degli affari esteri - 1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi
del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00
euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo,
nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto
Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al
personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare
adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o
comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
[8] Il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato nella GU n. 44 del
18/02/1967, Supplemento Ordinario) reca: "Ordinamento
dell´amministrazione degli affari esteri". All´articolo 24 prevede quanto
segue: "Articolo 24. (Organizzazione e funzionamento di particolari
servizi) - Il ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce
con suo decreto le norme per l´organizzazione e il funzionamento dei
servizi tecnici e in particolare di quelli concernenti la cifra e le
telecomunicazioni, gli archivi, la copia e la riproduzione, il centro
organizzazione conferenze internazionali, il centro traduzioni, il centro
meccanografico, la tipografia riservata, il centro fotorotolitografico, il
Gabinetto dei microfilm e il centro documentazione automatica. Il
servizio di corriere diplomatico fra il ministero e gli uffici all'estero è
disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito
dal regolamento. La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti
impiegati qualificati ai sensi dell'art. 124 è determinata con decreto del
ministro. Per esigenze particolari e temporanee l'amministrazione degli
affari esteri può ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a
prestazione saltuaria. con decreto del ministro per gli affari esteri di
concerto con il ministro per il tesoro sono determinati i criteri
concernenti le condizioni delle prestazioni nonché, per ogni esercizio
finanziario, i limiti di spesa. si applicano le disposizioni degli articoli 11
e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.".
[9] Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca "Indennità al personale
dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero".
[10] L´articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421
(Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 200) prevede
quanto segue: "Art. 9. Disposizioni processuali - 1. Non si applicano le
disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra
sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto
20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni
concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio
decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La
competenza territoriale è del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei
casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale
gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a)
disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma,
del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'articolo 174
del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto
dall'articolo 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione
con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di
pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo
195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o
violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta,
previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata
consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e
terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in
flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non
consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua
efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi
telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di
convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore,
nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico
ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive
circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede
all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo
388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti
al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del
codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento
videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni
provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità
delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire
quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un
ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la
persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza
pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì
diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore
di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio
per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il
rientro nel territorio azionale, l'imputato ha diritto ad essere
ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse
modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona
sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere,
quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria
militare.".
[11] La legge 10 aprile 1954, n. 113, pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 29 aprile, n. 98, reca "Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". All´articolo 64
stabilisce quanto segue: "Art. 64. La categoria della riserva di
complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di
appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente
nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi
di servizio soltanto in tempo di guerra.".
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