(Fwd) spese militari attenzione! Pericolo aumento - Osm -



------- Forwarded message follows -------
From:	"LOC" <locosm at tin.it>
To:	<locosm at tin.it>
Subject:	spese militari attenzione! Pericolo aumento - Osm - 
Date sent:	Tue, 11 Jul 2006 11:27:14 +0200


Segnaliamo alcune questioni per la discussione 
nell'ambito della Pace :

a) Il decreto bersani di "tagli" della spesa 
pubblica riporta un leggero aumento dei fondi per 
il servizio civile, ma all'articolo 28 non taglia al 
pari del pubblico le diarie delle missioni 
all'estero....

b) se il decreto bersani non recupera fondidalle 
spese militari ci preoccupiamo molto in quanto lo 
sforzo di risanamento pubblico riguarda solo la 
popolazione italiana civile e non quella militare 
(non abbiamo analizzato a fondo tutte le leggine 
connesse al decreto e siamo pronti a modificare 
questa ipotesi);

c) nell'aria c'è forse un aumento delle spese 
militari? Se leggiamo il Decreto legge approvato 
dal Governo sulle Missioni militari all'estero ci 
convinciamo che una volta fatta la tabella di spesa 
di finanziamento delle varie missioni (non 
prodotta nel disegno di legge) risultano almeno 
tre contrarietà che devono essere risolte:

1) Si chiamano missioni di Pace interventi militari 
che dovrebbero essere chiamati interventi militari 
a riduzione dei danni prodotti dai conflitti (ad 
essere molto buoni nei giudizi) la parola Pace è 
collegata e sovrapposta al termine guerra 
provocando in questo modo una confusione che è 
voluta e non produce un'alternativa al sistema 
militare offensivo attualmente in atto;

2)Come già segnalato in precedenti analisi la 
spesa militare non riguarda solo il bilancio della 
difesa ma si allarga nelle coperture finanziarie 
anche ad altri settori;

3) Le truppe in Iraq rimangono fino a dicembre del 
2006 in quanto il fiananziamento segnalato pur 
per il ritiro ha quella data. L'intervento in Iraq non 
è sospeso ma continua attraverso vari capitoli di 
bilancio;

Buona lettura e se qualcuno volesse approfondire 
con noi il tutto è ben accetto

Il coordinamento nazionale Osm per la Dpn 
(Obiezione alle Spese Militari per la Difesa 
Popolare Nonviolenta)


Decreto Bersani. Infrastrutture, famiglia e spesa 
pubblica 
Decreto Legge , Titolo II, 04.07.2006 n° 223 
                              Art. 18.
 Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo 
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui 
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla 
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni 
di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro 
annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 
1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.


                              Art. 28.
                   Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in 
data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si 
applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive 
modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e 
militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 
2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.






Il governo italiano ha varato un decreto sul rifinanziamento delle missioni 
militari che verra´ discusso: il 17 luglio alla Camera; il 25 luglio al Senato.



Missioni di pace, i fondi per il 
2006 - (Dl 224/2006 - GU n. 
155 del 6.7.2006)
Sono stati stanziati fondi per tutto il 2006 da destinarsi alle numerose 
missioni di pace internazionali, che ci vedono impegnati in Iraq, Afghanistan, 
Sudan, Golfo arabico, Balcani, Medio Oriente, Palestina e Cipro. In 
particolare, per proseguire l´opera di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq 
viene autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di 33.320.634 di Euro, 
da impiegarsi al fine di favorire lo sviluppo socio-sanitario a favore delle 
fasce più deboli della popolazione e quello socio-economico, ma da 
spendere anche in formazione nei settori della pubblica amministrazione, 
delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi 
pubblici, oltre che per il sostegno istituzionale, tecnico e dei mezzi di 
comunicazione. In ogni modo, in casi di necessità ed urgenza, il ministero 
degli affari esteri è autorizzato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in 
economia (anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello 
Stato), ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti ed 
organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché 
in possesso di specifiche professionalità. In via generale, cioè per tutte le 
operazioni di pace in svolgimento, sono stati stanziati 5.010.000 Euro, per 
interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia (anche in 
deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato) che potranno 
essere disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle 
missioni per sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione 
locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. 
Cifre e modalità di destinazione sono dettagliatamente contenute nel 
decreto legge n. 224/2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 
2006 ed in vigore già dal giorno successivo. Le disposizioni contenute in 
questo Provvedimento, comunque, riguardano molti fronti collegati alle 
missioni di pace, che in alcuni casi vedono lo stanziamento di fondi per 
iniziative da svolgersi in Italia, come ad esempio il corso di formazione per 
magistrati e funzionari iracheni, da tenersi a cura del nostro Ministero della 
giustizia ed a cui vanno 199.895 Euro. Questa somma dovrà essere 
impiegata oltre che per sostenere gli onorari e le spese di rimborso forfetario 
per i viaggi di docenti e interpreti, anche per far fronte alle indennità 
giornaliere ed alle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e per acquistare i 
sussidi didattici. E´ previsto, inoltre, che, per le esigenze connesse con le 
missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dalla legge, possano 
essere richiamati in servizio a domanda gli ufficiali di complemento, nei limiti 
del contingente stabilito dalla legge di bilancio per questo settore delle forze 
armate. Nel decreto, poi, sono contenute le indicazioni per le indennità di 
missione che spettano al personale dalla data di entrata nel territorio, nelle 
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di 
uscita per il rientro nel territorio nazionale, ovviamente in aggiunta allo 
stipendio od alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 
Ecco le percentuali: 1) il 98% al personale militare delle missioni MSU, Joint 
Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in 
Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e 
della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo; 2) il 
98%, calcolato sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni 
Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in 
Afghanistan; 3) la misura intera al personale della Polizia di Stato della 
missione in Moldavia e Ucraina e della missione EUPOL COPPS; 4) la 
misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a 
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa 
alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed 
EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, ed al personale 
dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-
Erzegovina; 5) la misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata 
sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e 
Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, 
è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari 
impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella 
cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a 
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti; 6) la misura intera incrementata del 
trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con 
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere 
diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla 
missione ISAF, in Afghanistan. 
Per il personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di 
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica è prevista, oltre al 
trattamento economico di legge, pure l'indennità speciale nella misura del 
cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Infine, il decreto 
legge contiene l´autorizzazione per quest´anno della spesa di 300.000 Euro 
da destinarsi alla "prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo 
prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri 
elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari 
impiegati nelle missioni internazionali". La ricerca è tesa ad individuare 
eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la 
salute. (11 luglio 2006) 

DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. 224 Disposizioni urgenti per la 
partecipazione italiana alle missioni internazionali. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti articoli 77 e 87 della Costituzione [1];
Visti gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30dicembre 
2005, n. 273 [2], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, 
n. 51, recanti disposizioni per la partecipazione di personale militare a 
missioni internazionali e per la prosecuzione della missione umanitaria, di 
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 [3], recante nuova disciplina della 
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte 
ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Iraq e in 
Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita 
delle popolazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la 
fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della 
partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle 
missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 
giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli 
affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle 
finanze;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Capo I
              INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE,
                    RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE
                             Articolo 1.
               Missione umanitaria, di stabilizzazione
                       e ricostruzione in Iraq
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 
per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di 
ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione 
delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative 
della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di 
interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 
luglio 2003, n.165 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno 
e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più 
deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle 
infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi 
pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è 
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il 
Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed 
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, 
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero 
degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di 
consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale 
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche 
professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al 
comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 
5 e 6, el'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 
165 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 
219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui 
all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003 [6], 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si 
applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 
49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 
31maggio 2005, n. 90 [7], convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di 
euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per 
l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata 
d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato 
secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio1967, n. 18 [8].
                             Articolo 2.
              Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e 
Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad 
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, 
come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla 
realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello 
sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della 
popolazione.
                               Capo II
             MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
                      E DELLE FORZE DI POLIZIA
                             Articolo 3.
                          Missione in Iraq
1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro 
l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione 
internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 
39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per 
la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla 
riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, 
nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle 
Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
                             Articolo 4.
                       Missione in Afghanistan
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 
internazionale in Afghanistan, denominata International Security 
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, 
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
                             Articolo 5.
            Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 
multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, 
operante nel quadro della missione Enduring Freedom e alla missione 
nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 
39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
                             Articolo 6.
               Missioni e altri interventi nei Balcani
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 
per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni 
internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 
per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 
in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies 
semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel 
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per 
il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa 
alla missione Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, 
comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la 
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in 
Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui 
all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, 
da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità 
previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la 
partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati 
all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare 
in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.
                             Articolo 7.
                      Missioni in Medio Oriente
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per 
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 
internazionale denominata Temporary International Presence in 
Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per 
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di 
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European 
Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui 
all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 
2006, n. 51.
                             Articolo 8.
                         Missioni in Africa
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per 
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella 
regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-
vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per 
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di 
polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL 
Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 
per la partecipazione di personale militare alla missione militare a 
sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella 
Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, 
di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 
2006.
                             Articolo 9.
                        Missione ONU a Cipro
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per 
la proroga della partecipazione di personale militare alla missione 
denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di 
cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
febbraio 2006, n. 51.
                            Articolo 10.
                Missioni e programmi di cooperazione
                       delle Forze di polizia
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la 
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di 
finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo 
(UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per 
la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla 
missione ISAF.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per 
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla 
missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di 
cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 
per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia 
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-
vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per 
la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri 
alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui 
all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 
2006, n. 51.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per 
la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle 
attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione 
delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui 
all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 
2006, n. 51.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la 
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in 
Palestina, denominata European Union Police Mission for the 
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 
2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di 
assistenza alla polizia civile palestinese.
                            Articolo 11.
                         Corso di formazione
                per magistrati e funzionari iracheni
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per 
lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e 
funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito 
della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies 
bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei 
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la 
misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i 
partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
                            Articolo 12.
                       Consigliere diplomatico
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, 
determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un 
funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del 
comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, 
di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
febbraio 2006, n. 51.
                            Articolo 13.
        Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, 
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, 
disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti 
militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine 
di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, 
compreso il ripristino dei servizi essenziali.
                            Articolo 14.
                        Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque 
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di 
uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale 
che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per 
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli 
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di 
cui al regiodecreto 3 giugno 1926, n. 941 [9], nelle misure di seguito 
indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli 
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle 
missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 
2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo 
della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla 
missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con 
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale 
militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring 
Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla 
missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a 
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che 
partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL 
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al 
personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM 
in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria 
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al 
personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è 
impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari 
impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e 
nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non 
usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul 
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia 
Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del 
comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, 
in Afghanistan.
2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze 
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il 
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e 
l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella 
misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio 
all'estero.
                            Articolo 15.
                      Trattamento assicurativo
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per 
l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del 
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei 
carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza 
dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.
                            Articolo 16.
                   Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia, 
Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice 
penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 
2001, n. 421 [10], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 
2002, n. 6.
2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint 
Enterprise, CIU, Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei 
Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL 
Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si 
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, 
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a 
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica 
Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti 
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della 
difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del 
Tribunale di Roma.
                            Articolo 17.
                  Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 
2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle 
acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, 
nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite 
complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui 
all'articolo 22.
2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 
9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità 
militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in 
relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o 
comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di 
stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a 
titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle 
Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni 
internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di 
protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto 
ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al 
Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto 
dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                            Articolo 18.
                  Valutazione del servizio prestato
                     in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di 
imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei 
carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo 
svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto 
sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 
1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 
ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
                            Articolo 19.
                Richiami in servizio degli ufficiali
                    delle forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 [11], 
nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, 
secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali 
appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente 
stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di 
completamento.
                            Articolo 20.
                          Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari 
internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, 
commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2002, n. 15.
                            Articolo 21.
                   Attività di ricerca scientifica
                   a fini di prevenzione sanitaria
1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la 
prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale 
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi 
potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari 
impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali 
situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, 
di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
                            Articolo 22.
                        Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente 
decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si 
provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente 
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo 
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
                             Tabella A
                                2006
                                  
                        Ministero del lavoro
                             10.039.565
                                  
                   Ministero degli affari esteri
                             2.000.000
                                  
                     Ministero dell'istruzione
                             3.700.000
                                  
                       Ministero dell'interno
                             8.800.000
                                  
                      Ministero dell'ambiente
                              642.000
                                  
                 Ministero delle politiche agricole
                             5.000.000
                                  
                               Totale
                             30.181.565
                                  
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            Articolo 23.
                      Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente 
decreto sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le 
prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in 
vigore del presente decreto.
                            Articolo 24.
                          Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

[1] Gli articoli 77 ed 87 della nostra Costituzione stabiliscono quanto 
segue: "Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, 
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi 
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua 
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il 
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se 
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque 
giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti 
in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere 
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base 
dei decreti non convertiti. Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il 
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi 
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima 
riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi 
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi 
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i 
funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, 
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione 
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio 
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di 
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della 
magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce 
le onorificenze della Repubblica.".


[2] Gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273 ("Definizione e proroga di termini, nonché 
conseguenti disposizioni urgenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
303 del 30 dicembre 2005) stabiliscono quanto segue: "Articolo 39-
vicies semel. (Partecipazione di personale militare a missioni 
internazionali). 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 
13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla 
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active 
Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 157. 2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la 
spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di 
personale militare alla missione internazionale International Security 
Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 
157. 3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 
111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, 
compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione 
dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale 
ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, 
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate: a) 
Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo; b) Multinational 
Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Enterprise in Kosovo e 
Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United 
Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) 
in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in 
Albania. 4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 
21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla 
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata 
ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui 
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. 5. È autorizzata, 
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della 
partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio 
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui 
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, 
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 6. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della 
partecipazione di personale militare alla missione internazionale 
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 
1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 157. 7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la 
spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di 
personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, 
comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 157. 8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la 
spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale 
militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan 
(UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, 
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 9. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della 
partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione 
europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL 
Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, 
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 10. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di 
personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle 
frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border 
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 
2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005. 11. È autorizzata, 
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di 
personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United 
Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione 
n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. 12. È 
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la 
partecipazione di personale militare alla missione NATO per il 
soccorso umanitario in Pakistan. 13. Per la prosecuzione delle attività 
di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del 
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 
2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, 
attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali 
e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, 
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 
aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 
1997, n. 174. 14. Per le finalità di cui al comma 13, il Ministero della 
difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad 
acquisti e lavori da eseguire in economia. 15. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un 
funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere 
diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2. 
16. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per 
l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento 
dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione 
ALTHEA, di cui al comma 4. 17. Al fine di sopperire a esigenze di prima 
necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi 
essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, 
di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari 
sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi 
urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, 
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, 
entro i seguenti limiti complessivi: a) euro 2.800.000, per la missione 
ISAF; b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise; c) euro 15.000, 
per la missione ALTHEA. 18. Per le finalità di cui al comma 17 è 
autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000. 19. È 
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il 
sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui 
all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 20. È autorizzata, 
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della 
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United 
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del 
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 
2005, n. 157. 21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di 
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui 
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, 
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 22. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della 
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei 
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di 
cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, 
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 23. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della 
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei 
carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, 
denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del 
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 
2005, n. 157. 24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 
71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle 
attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di 
assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in 
Moldavia e Ucraina. 25. Con decorrenza dalla data di entrata nel 
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi 
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel 
territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai 
commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, è corrisposta per 
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli 
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di 
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per 
cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli 
interessati direttamente dagli organismi internazionali. 26. La misura 
dell'indennità di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle 
missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonché per il personale dell'Arma dei 
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul 
in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero 
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 27. 
L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa 
alla missione di cui al comma 24 nella misura intera. 28. L'indennità di 
cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni 
di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, 
incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a 
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 29. L'indennità di cui al 
comma 25 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 
16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario 
diplomatico di cui al comma 15, l'indennità è calcolata sul trattamento 
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e Oman. 30. Al personale che partecipa alla missione di 
cui al comma 21 si applica il trattamento economico previsto dalla 
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di 
lungo servizio all'estero. 31. I periodi di comando, di attribuzioni 
specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze 
armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e 
gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui 
al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 32. Al 
personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si 
applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-
legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 gennaio 2002, n. 6. 33. I reati commessi dallo straniero in 
territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti 
alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del 
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati 
commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 34. Per i reati di 
cui al comma 33 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 35. 
Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di 
pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-
legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 
2002. 36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, 
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle 
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali 
e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere 
sullo stanziamento di cui al comma 44. 37. Per quanto non 
diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente 
articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 
9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 
38. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la 
prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale 
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi 
potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari 
impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali 
situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, 
di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 39. 
L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo 
comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, 
comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si 
interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno 
natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi 
collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari 
disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro 
straordinario. 40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono 
sostituite dalle seguenti: "al personale militare e civile delle Forze 
armate estere". 41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 
21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della 
potestà sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del 
rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in 
missioni militari internazionali". 42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 
comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a 
decorrere dall'anno 2005"; b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 
30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere 
dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 
medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, 
comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,". 43. All'articolo 23, 
comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le 
seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: "821 unità" sono 
sostituite dalle seguenti: "478 unità"; b) alla lettera c), le parole: "749 
unità" sono sostituite dalle seguenti: "406 unità". 44. Agli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, 
pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata 
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 45. II 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 39-vicies 
bis. (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq). 
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per 
la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di 
ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 
2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di 
fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e 
nell'assistenza alla popolazione. 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle 
finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 
giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre 
che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, 
n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche 
alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e 
destinate, tra l'altro: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in 
favore delle fasce più deboli della popolazione; b) al sostegno 
istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica 
amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della 
gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-
economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. 3. Per le 
finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli 
affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere 
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle 
disposizioni di contabilità generale dello Stato. 4. Al capo della 
rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione 
in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8. 5. Per quanto non 
diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si 
applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 
l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. 6. Per 
l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui 
all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano 
altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. 7. È 
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo 
svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e 
funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito 
della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX. 
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei 
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la 
misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i 
partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici. 9. È 
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la 
proroga della partecipazione di personale militare alla missione 
internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 
19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
marzo 2005, n. 37. 10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il 
comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di 
necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad 
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle 
disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite 
complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima 
necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi 
essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per 
l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000. 11. È autorizzata, fino al 30 
giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti 
militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e 
dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e 
addestramento del personale delle Forze armate irachene. 12. Al 
personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della 
missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e 
sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito 
il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è 
autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605. 13. Con decorrenza 
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio 
aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il 
rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è 
corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o 
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità 
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura 
del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti 
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 14. La 
misura dell'indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento 
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e Oman. 15. L'indennità di cui ai commi 13 e 14 è 
corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al 
personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al 
comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), 
se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio 
gratuiti. 16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio 
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei 
carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo 
svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai 
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e 
successive modificazioni. 17. Al personale militare impiegato nella 
missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale 
militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello 
Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente 
articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e 
sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di 
appartenenti alle Forze armate. 19. Per i reati di cui al comma 18 la 
competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 20. Le disposizioni in 
materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali 
d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il 
limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di 
cui al comma 22. 21. Per quanto non diversamente previsto dal 
presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 
11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 
13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 22. Agli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente 
a curo 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata 
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 23. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".


[3] La Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della 
Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" è stato 
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49, del 
28 febbraio.


[4] L´articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 
("Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché 
proroga della partecipazione italiana a operazioni militari 
internazionali" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 
2003) stabilisce quanto segue: "Art. 1. - Missione umanitaria e di 
ricostruzione in Iraq - 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati 
tra l'altro: a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la 
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il 
potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con 
particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle 
malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare 
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali 
ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, 
anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo 
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della 
conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della 
funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello 
stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.",


[5] L´articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, 
commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 ("Interventi 
urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della 
partecipazione italiana a operazioni militari internazionali" pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003) stabiliscono quanto 
segue: "Art. 2. Organizzazione della missione - 2. Al personale inviato 
in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta 
l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento. 
Art. 3. Regime degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di 
cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 
febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in 
quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 
6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del 
personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di 
cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e 
strumentali di cui al medesimo articolo. 2. Per gli interventi di 
ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, 
di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri 
può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 3. Per le 
procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, 
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per 
le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di 
appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 
1992, n. 358, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui ai 
commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, 
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in 
materia di spese in economia. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, 
comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive 
modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi 
previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è 
necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria. 
6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari 
impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto 
alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 
90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto 
a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta 
e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma 
non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri 
assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di 
lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita 
richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un 
anno dal termine della missione di cui al presente Capo.".


[6] L´articolo 4del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, prevede 
quanto segue: "Art. 4. - Risorse umane e dotazioni strumentali - 1. Il 
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi 
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a 
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con 
personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di 
specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, 
comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministero degli 
affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui 
all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre 
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando 
oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 
30, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero degli 
affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei 
locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per 
assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le 
procedure previste dall'articolo 3, comma 3.".


[7] L´articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (in 
G.U. n. 125 del 31 maggio 2005- Disposizioni urgenti in materia di 
protezione civile) prevede quanto segue: " Art. 9. - Disposizioni per il 
Ministero degli affari esteri - 1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi 
del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 
euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto 
Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al 
personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare 
adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o 
comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità 
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli 
affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.".


[8] Il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato nella GU n. 44 del 
18/02/1967, Supplemento Ordinario) reca: "Ordinamento 
dell´amministrazione degli affari esteri". All´articolo 24 prevede quanto 
segue: "Articolo 24. (Organizzazione e funzionamento di particolari 
servizi) - Il ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce 
con suo decreto le norme per l´organizzazione e il funzionamento dei 
servizi tecnici e in particolare di quelli concernenti la cifra e le 
telecomunicazioni, gli archivi, la copia e la riproduzione, il centro 
organizzazione conferenze internazionali, il centro traduzioni, il centro 
meccanografico, la tipografia riservata, il centro fotorotolitografico, il 
Gabinetto dei microfilm e il centro documentazione automatica. Il 
servizio di corriere diplomatico fra il ministero e gli uffici all'estero è 
disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito 
dal regolamento. La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti 
impiegati qualificati ai sensi dell'art. 124 è determinata con decreto del 
ministro. Per esigenze particolari e temporanee l'amministrazione degli 
affari esteri può ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a 
prestazione saltuaria. con decreto del ministro per gli affari esteri di 
concerto con il ministro per il tesoro sono determinati i criteri 
concernenti le condizioni delle prestazioni nonché, per ogni esercizio 
finanziario, i limiti di spesa. si applicano le disposizioni degli articoli 11 
e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.".


[9] Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca "Indennità al personale 
dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero".


[10] L´articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 
(Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare 
all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 200) prevede 
quanto segue: "Art. 9. Disposizioni processuali - 1. Non si applicano le 
disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra 
sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 
20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni 
concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute 
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio 
decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La 
competenza territoriale è del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei 
casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale 
gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di 
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) 
disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, 
del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'articolo 174 
del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto 
dall'articolo 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione 
con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di 
pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 
195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o 
violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, 
previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata 
consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e 
terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in 
flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non 
consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione 
dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua 
efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi 
telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di 
convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, 
nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore 
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico 
ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive 
circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede 
all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 
388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti 
al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del 
codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento 
videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni 
provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si 
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con 
modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità 
delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire 
quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia 
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono 
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un 
ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la 
persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non 
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle 
facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza 
pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì 
diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore 
di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio 
per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il 
rientro nel territorio azionale, l'imputato ha diritto ad essere 
ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse 
modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona 
sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, 
quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti 
dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere 
giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria 
militare.".


[11] La legge 10 aprile 1954, n. 113, pubblicata nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 29 aprile, n. 98, reca "Stato degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". All´articolo 64 
stabilisce quanto segue: "Art. 64. La categoria della riserva di 
complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di 
appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente 
nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi 
di servizio soltanto in tempo di guerra.".


------- End of forwarded message -------