Armi Chimiche: Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche



La Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 vieta la produzione delle armi chimiche.

Definizioni di armi chimiche:

1) Compositi che rappresentano i composti più tossici in assoluto ad alto potenziale d'uso in attività proibite dalla Convenzione.
Ne fanno parte: gas nervini; solfoipriti, lewisiti, saxitossina, ecc.

2) Compositi a tossicità letale e incapacitante utilizzabili come precursori.
Ne fanno parte: BZ, PFIB, amitone, gliecina A, ecc.

3) Compositi a tossicità letale e incapacitante, potenzialmente rilevanti nella produzione di compositi.
Ne fanno parte: Fosfogene, pentacloruro di fosforo, trietanolammina, ecc.

4) Compositi DOC. Qualunque composto chimico organico definito con l'esclusione di: ossidi, solfuri, carbonati metallici, idrocarburi ed esplosivi.

5) Compositi PSF. Tutti i compositi definiti DOC contenenti uno o più elementi quali: Fosforo, zolfo, fluoro.

1 : sostanze dedicate alla produzione di vere e proprie armi chimiche del tipo : gas nervini, lewisiti, solfoipriti ecc. 2 : sostanze, certamente tossiche, ma di ampio uso industriale ed, in particolare per i prodotti 3. 3 : composti DOC e PSF costituiscono la classe più variegata e di collocazione più sfuggente. 4 : Il composto DOC è definito come un composto chimico organico a formula definita ottenuto per sintesi, ad esclusione di idrocarburi ed esplosivi ; risultano quindi esclusi tutti quei prodotti, ad esempio alcoli, ottenuti per fermentazione. 5: I composti PSF costituiscono in realtà una sottoclasse dei prodotti DOC che, oltre a rispondere alla definizione precedente, contengono nella molecola : fosforo (P) e/o zolfo (S) e/o fluoro (F).