armi: Un buon articolo da Web Magazine




Resent-Date: Tue, 9 Apr 2002 21:39:26 +0200
From: Roberto Del Bianco <delbia at tin.it>
To: Lista Progetto di Peacelink <progetto at peacelink.it>
Date: Tue, 09 Apr 2002 21:33:41 +0200
Organization: Dal notebook :-)
Subject: Un buon articolo da Web Magazine
X-Mailer: Opera 6.0 build 999
Resent-From: progetto at peacelink.it
Reply-To: progetto at peacelink.it
X-Mailing-List: <progetto at alexn.itb.it> archive/latest/187
X-Loop: progetto at alexn.itb.it
List-Post: <mailto:progetto at alexn.itb.it>
List-Help: <mailto:progetto-request at alexn.itb.it?subject=help>
List-Unsubscribe: <mailto:progetto-request at alexn.itb.it?subject=unsubscribe>
Resent-Sender: progetto-request at peacelink.it
Sender: progetto-request at peacelink.it


Ho trovato dal sito Web Magazine un buon articolo che illustra la "storia" della 185/90, non credo sia possibile
ricopiarlo e metterlo in news ma può essere anche un promemoria per noi.

http://www.wema.it/art.asp?id=111

UNA LICENZA GLOBALE PER I FABBRICANTI DI ARMI: IL DDL 1927
di Daniele Rocca
pubblicato il 4/09/2002

Pochi lo sanno, ma negli ultimi giorni è iniziata la discussione, in sede parlamentare, di un ddl della Casa delle Libertà che prevede alcune rilevanti modifiche della normativa italiana sul commercio delle armi (legge 185/90). E se fra i politici l?opposizione è finora stata minima, organizzazioni come Amnesty International, Rete Lilliput,
Acli,
Vita, Peacelink, Pax Christi, Carta, Emergency, Medici Senza Frontiere, Nigrizia, Arci hanno invece
immediatamente espresso il proprio dissenso. Vediamo il perché.
La legge 185/90 stabiliva alcuni importanti principi. All?art. 1, per esempio, si legge che «l?esportazione, l?importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell?Italia», che «tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione
delle
controversie internazionali», e che «le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate
con
governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario».
In omaggio al principio di trasparenza, l?art. 5 prevede poi che in una relazione annuale al Parlamento vengano esposte «indicazioni analitiche» circa gli «oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite» e «la lista
dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive».
Più in generale, la 185 ha tre caratteristiche: subordina le esportazioni di armi alla politica estera nazionale, impone un controllo circa la destinazione finale delle armi e favorisce la trasparenza in questo genere di commercio. Ebbene, come vedremo fra poco, la legge 1927 mette in discussione tutti e tre questi principi. Ma essa non rappresenta che l?ultimo approdo, squisitamente nazionale, d?un decennio che in materia di armamenti
ha visto l?Europa muoversi in mezzo alle ambiguità.
L?ULTIMA FASE
L?anno dopo il varo della legge 185, nel 1991, un?iniziativa internazionale pare confermarne le linee generali. Nasce infatti il Registro delle Nazioni Unite delle Armi Convenzionali, finalizzato a raccogliere dati sul commercio internazionale di armi: gli stati che aderiscono al Registro ONU devono comunicare anno per anno i dati relativi al loro commercio di armi. In tal modo è possibile disporre di un prospetto generale relativo alle acquisizioni di
materiale bellico.
Nel giugno 1998 è stato poi varato un Codice di Condotta dell?Unione Europea per le Esportazioni di Armi che stabilisce i criteri di selezione dei paesi destinatari della vendita. Di questi ultimi viene qui preso in esame l?eventuale coinvolgimento in conflitti e il rispetto dei diritti umani, soprattutto nel quadro di una vigilanza contro le triangolazioni: cioè contro quella pratica della rivendita di materiale, prodotto in un paese A e venduto in prima
istanza a un paese B, a paesi terzi (C) in stato di guerra o sotto dittatura.
Il Codice di Condotta non è peraltro giuridicamente vincolante, e sembra piuttosto generico nei suoi principi come
nelle sue norme.
Il 9 settembre 1998, ufficialmente proprio al fine di razionalizzare la produzione e il commercio di armamenti, e per rendere più severo il Codice di Condotta, è stato firmato da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna l?accordo
di
Farnborough, che prevede la creazione di un organismo per la cooperazione relativa al commercio di armamenti, l?OCCAR (Organizzazione congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti). Intanto, il 27 luglio 2000 si è stipulato un accordo-quadro tra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna secondo il quale, in caso di coproduzione di armamenti, solo lo stato che ne produce le parti maggiori e pù importanti ha un effettivo
potere di veto circa la destinazione finale.
Di lì a poco, il 15 novembre 2000 la Camera italiana ha approvato la convenzione relativa all?istituzione della OCCAR (legge 348). Sennonché già con questo accordo si va contro la 185, in quanto la gestione del commercio di armamenti viene di fatto trasferita ad un organismo sovranazionale, qual è l?OCCAR, che gode di una capacità negoziale propria. Non solo, ma l?accordo di Farnborough, concretizzato dall?istituzione dell?
OCCAR,
non impone criteri etici per la selezione dei Paesi con cui commerciare in armamenti, e le previste liste bianche con i nomi dei possibili paesi destinatari non sono destinate alla pubblicazione. Dunque già l?accordo di Farnborough e il successivo accordo-quadro non perfezionano, ma vanno piuttosto contro il Codice di Condotta varato pochi mesi addietro, e rappresentano quindi una rivincita dei mercanti d?armi
sugli orientamenti che andavano prevalendo nell?ultimo decennio.
Per ratificare ed applicare alla nostra legislazione l?accordo di Farnborough, su presentazione dei ministri Ruggiero, Martino, Tremonti e Marzano il 9 novembre 2001 è stato così varato il ddl 1927: secondo la dichiarazione dei proponenti, l?accordo del luglio 2000 ha inteso «stabilire un comune quadro giuridico-normativo al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell?industria per la difesa e, nel contempo, di concorrere a definire l?identità europea nel campo della sicurezza e della difesa», e va accolto proprio per
facilitare la crescita dell?industria nazionale.
Tuttavia la legge 1927 amplia ed estremizza alcuni punti nodali dell?accordo, fino a renderlo pericoloso nei suoi presupposti come nelle sue conseguenze. Basti pensare a quanto si legge all?art. 7: «l?autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell?UE o della NATO con i quali l?Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia
di
trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori
della presente legge.
Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati e/o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale». La legge 1927 va dunque ben oltre l?accordo-quadro. Con l?introduzione di un?«autorizzazione di progetto globale» (o «licenza globale», o «autorizzazione open»), dal modulo in cui si richiede l?autorizzazione al commercio di armamenti potranno infatti scomparire i dati sul numero dei pezzi venduti, sul loro valore, sul destinatario finale e sulle intermediazioni finanziarie; le esportazioni saranno esenti da controlli bancari; non verrà neppure richiesto il certificato di arrivo a destino, e tantomeno quello di uso finale: si avrà, nel complesso, una
sorta di delega in bianco rilasciata dal governo ai venditori.
Il magistrato Bellagamba ha fatto notare che in tal modo si legittimano e si agevolano le triangolazioni. Fra l?altro, l?accordo di Farnborough riguardava solo sei paesi, mentre la legge varata dal nostro governo è
rivolta
anche agli altri stati membri dell?Unione Europea e della NATO, come USA, Spagna, Olanda, Polonia e Canada. Sennonché, laddove il consensus attorno alla destinazione finale delle armi in caso di triangolazione, stando all?accordo-quadro, riguarderebbe tutti e sei i paesi firmatari, con la legge 1927 esso non è richiesto a nessuno
dei
paesi che vengono ad aggiungersi. Sicché l?Italia potrebbe fabbricare armi o tecnologie militari per o con
l?Olanda, e l?Olanda rivenderle di sua iniziativa all?Iraq.
D?altronde, chi informerà il Parlamento della destinazione finale dei pezzi, visto che dalla legge 1927 è sparito anche ogni riferimento alla relazione annuale da tenersi davanti alle Camere sul commercio di armamenti e sulle
licenze concesse?
Tanto più che, secondo il ddl, le armi non possono essere vendute solo ai paesi i cui governi siano responsabili
di
«gravi e accertate violazioni» dei diritti umani, mentre il Codice di Condotta parlava solo di «accertate» violazioni; e dire che nel Codice si raccomandava esplicitamente di procedere in sede nazionale a legislazioni più restrittive,
non certo più lassiste.
I POLITICI E LA 1927
Per fermare in tempo l?iter di questa legge è stato lanciato un appello ai parlamentari. I promotori: Acli, Amnesty, Associazione Lunaria, Associazione Obiettori Nonviolenti, Rivista Missione Oggi, Rivista Nigrizia, Pax Christi
Italia,
Peacelink, Rete Lilliput e settimanale Vita. Lo scopo: spingere il maggior numero di politici a battersi contro la legge 1927. Parallelamente, c?è anche stato un Appello della Campagna di pressione alle banche armate,
proposto da Missione Oggi, Nigrizia e Pax Christi.
Quanto ai politici, il centro-destra è compattamente favorevole alla legge, anche perché ne aveva presentata
una
molto simile nella scorsa legislatura (ddl 4431); nel centro-sinistra, per un Mattarella che dice «sì», Pecoraro
Scanio e Laura Cima dei Verdi si battono per il «no», e Rizzo pure.
Da parte sua il senatore Tino Bedin (Margherita), membro della Commissione permanente della Difesa, ha significativamente affermato che «con la procedura utilizzata con la ?legge sulle rogatorie?, il governo parte dall?accordo internazionale per modificare strutturalmente la legislazione nazionale esistente». Nella discussione parlamentare del 25 marzo, Gustavo Selva, presidente della III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), ha sottolineato che in questa legge «non c?è affatto un allargamento per quanto riguarda la produzione delle attrezzature, degli impianti militari, ma una pura e semplice razionalizzazione» volta a una
«nuova
forma globale di autorizzazione». Secondo Laura Cima così si rischia di lasciare il mercato degli armamenti alla mercé di «semplici accordi tra industrie, che non prevedono un accordo preventivo tra Governi». Da parte sua Marco Minniti (DS), da alcuni sospettato di accordi sottobanco con Cesare Previti (IV Commissione permanente: Difesa), uno dei padrini della legge, il 25 ha fatto un solo intervento, per limitarsi a reclamare una seduta diurna e
non notturna.
In linea di massima, dalle dichiarazioni di Previti e Selva emerge il solito refrain della necessaria modernizzazione di fronte alle urgenze della globalizzazione e dell?unione europea. A ciò si aggiunga che la maggior parte dei politici dell?opposizione si sono detti ignari del reale contenuto della legge e delle sue possibili conseguenze.
COSSIGA: COLPA DEL PECCATO ORIGINALE
Dinanzi a tale situazione, non si è esitato a fare ricorso all?appello personale. In particolare, Carlo Gubitosa e Alessandro Marescotti di Peacelink si sono rivolti a Cossiga affinché intervenisse contro il ddl. Quest?ultimo però,
il
18 febbraio, ha risposto in un telefax di non voler raccogliere l?appello e di poter anzi «testimoniare», data la
lunga
carriera politica, che «l?indebitamento dei Paesi del terzo Mondo è avvenuto solo e soltanto perché i dittatorelli africani e asiatici, colpevoli dei massacri razziali molto di più che non i governatori britannici e francesi, hanno usato i prestiti o i donativi dei cosiddetti paesi ricchi per arricchirsi o per comprare armi per lo sterminio di massa, e così continuano a fare». Secondo Cossiga, «a cagione del peccato originale (...), come sempre avremo i poveri,
sempre avremo le guerre e sempre avremo le armi».
Rivendicando la propria fede cristiana, il senatore a vita ha poi ironizzato sulla presunta non- violenza di chi a suo dire ha distrutto Genova «con la benedizione delle porpore rosse», sottolineando in chiusura che «il Pacifismo è
stato sempre unidirezionale e ha sempre in fondo benedetto le guerre».
Certo finché si avrà il coraggio di giudicare conciliabili cristianesimo, guerre e traffico d?armi la strada per l?affossamento della 1927 e il disarmo dei «dittatorelli» d?ogni parte del mondo sarà ancora lunga: se oggi
Betlemme brucia, la colpa non è di Gandhi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

E qui trovate il testo dell?Accordo di Farnborough... purtroppo è in svedese!
http://www.svenska-freds.se/vapenexport/ramavtalet
Ciao e buon lavoro!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Roberto Del Bianco - ICQ 68931976, robi55 in IRC.
My Home Site: http://www.casamia.2y.net
Visit also: http://www.peacelink.it, the best Italian site for Pacifism and Human Rights.



--
progetto at peacelink.it: La lista degli iscritti all'associazione PeaceLink