commercio armi: lettera del sen. Battafarano



Senato della Repubblica - Roma 20 marzo 2002

Caro Marescotti,
ho ricevuto la tua cartolina relativa al ddl 1927. Come sai, il testo attualmente è all'esame della Camera. I Deputati DS, d'intesa con la segreteria nazionale DS, intendono impegnarsi per cancellare dal testo il cosiddetto "emendamento Previti", che intacca punti qualificanti della 185/90. Naturalmente l'esito dipenderà dalle scelte della maggioranza. Mi auguro che il problema si risolva alla Camera, altrimenti riproporremo la questione al Senato.
Cordiali saluti
Giovanni Battafarano

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PER SAPERNE DI PIU'
Questo è il testo dei messaggi e-mail che in queste ore giungono ai parlamentari.
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Lei sarà chiamato ad esercitare il suo voto in Parlamento sul
disegno di legge 1927 “relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa” che
ratificherà l’Accordo quadro tra Francia, Germania, Italia, Spagna,
Svezia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord siglato a Farnborough il 27
luglio 2000
Il disegno di legge 1927 minaccia seriamente i fondamenti della legge
185/90 che regolamenta il commercio di armi italiane.
La riforma di questa legge permetterebbe l’immissione sul mercato di una
quantità rilevante di armi e, in particolare, renderebbe ancora più
difficile accertare i canali di vendita e i destinatari finali.
Come cittadina/o italiana/o esprimo la mia viva preoccupazione e la mia
contrarietà alle misure introdotte dall’Accordo in questione.
Le chiedo di votare contro ogni modifica della LEGGE 185/90 e le chiedo di
attivarsi per fare in modo che le norme, i principi, i divieti, i
controlli e la trasparenza contemplati dalla legge 185/90 siano applicati
anche alle forme di coproduzione internazionale di materiale di armamento.
In particolare, anche nel caso di programmi di cooperazione (coproduzioni,
joint-ventures, consorzi, fusioni, subforniture, etc.) identifichiamo i
seguenti punti irrinunciabili.
1.di sapere sin dalla fase autorizzatoria destinatario intermedio e finale
della coproduzione transnazionale di materiale di armamento;
2.di sapere numero, valore, spese per intermediazione finanziaria e
destinazione precisa (impresa e Paese di destinazione intermedia, Paese di
destinazione finale) di ciascun pezzo e componente esportato;
3.di conoscere le banche d’appoggio alle esportazioni di singoli pezzi e
componenti delle coproduzioni (con dati relativi a valore, destinatario
intermedio e finale, industria di riferimento);
4.di garantire adeguati controlli sia sull’uso finale (Certificato di Uso
Finale e controlli successivi) che sulle movimentazioni di pezzi e
componenti (certificato di arrivo a destinazione e controlli doganali);
5.di applicare, anche nel caso di coproduzioni, i divieti di cui all’art.
1.6 della legge, sia sul destinatario intermedio che su quello finale;
6.di mantenere il potere di indirizzo e controllo parlamentare, quale
previsto dalla legge;
7.di riportare tutti i dati relativi alle coproduzioni di cui sopra
(numero e tipo di pezzi e componenti, relativo valore, industria
produttrice, industrie coproduttrici, Paesi di destinazione intermedia,
Paesi di destinazione finale, spese per intermediazione) nei vari allegati
della relazione annuale del presidente del Consiglio (Esteri, Difesa,
Tesoro, Finanze, Industria);
8.che sia mantenuto ed affermato anche in sedi sopranazionali, quale
condizione irrinunciabile, il principio che informa tutta la legge vigente
secondo cui le esportazioni di armi sono subordinate alla politica estera
del Paese intesa come orientata alla pace ed alla sicurezza
internazionale, all’art. 11 della Costituzione, ai principi del diritto
internazionale (prevenzione dei conflitti, tutela dei diritti umani,
sviluppo e cooperazione).
Tutti i punti di cui sopra dovranno essere specificati per legge, presenti
e tutelati anche in eventuali accordi internazionali, cui l’Italia intenda
partecipare.