[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all'amianto.



Direzione Centrale
delle Prestazioni

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 18 Dicembre 2003 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 195 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO:
Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.


SOMMARIO:
Modifica della disciplina di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257,riguardante benefici previdenziali previsti per i
lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all'amianto.

Introduzione

Nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25
novembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2003, n. 326, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici". Il provvedimento, entrato in
vigore il 26 novembre 2003, reca, all'articolo 47 (allegato 1),
disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto.

Con messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le
prime istruzioni riguardanti l'articolo 47 del citato decreto legge n. 269.

Nel confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre
2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi,
quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la disciplina di cui
al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata
dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si illustrano, di seguito, le modifiche
apportate in sede di conversione del decreto n. 269.

La legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto,
all'articolo 47, tra l'altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.

Il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti
disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con
esposizione all'amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre
2003, data di entrata in vigore del decreto, in situazioni individuate dal
comma stesso.

Il comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti
pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede
giudiziaria.

In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano
stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 47 come previsto dal
comma 6 del medesimo articolo 47, si fa seguito al messaggio n. 363 al fine
di fornire le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici
in favore di soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina
previgente nonché per l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti
pensionistici.


1- Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina

Il comma 6 bis così dispone: " Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti
di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento."

Pertanto l'esposizione ultradecennale all'amianto continua a dar luogo al
riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai
fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della
determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:

a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i
requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento
pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell' articolo
13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti
non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la
decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto
riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d.
"finestra di accesso" può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;

b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di
mobilità;

c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.

Nel far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in
favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso
approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra
condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni in
favore dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) in base alla previgente
disciplina.

Ai fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni
rilasciate dall'INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data
di rilascio delle stesse.


2- Abbandono dell'azione di recupero di indebito pensionistico

Il comma 6 quinquies dispone che "In caso di indebito pensionistico
derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati
il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente
previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La disposizione in questione prevede quindi l'abbandono dell'azione di
recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o
ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto
con esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente
esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di
giudizio a favore dell'Istituto.

La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26
novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.

Pertanto, le competenti Sedi provvederanno alle attività connesse
all'abbandono del debito residuo, dandone comunicazione ai medesimi
soggetti interessati.


3- Oneri

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 bis sono posti a carico
dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell'articolo 47
della legge 326.


4- Procedure

La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione delle
pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo "COD.
ATT." il valore 03 e nel campo "PROF.IND." il valore 326.

Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà essere
indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice 20.05 e nel
campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero delle settimane di beneficio
riconosciute.



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI


Allegato 1

Legge 24 novembre 2003, n. 326

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

OmissisŠ

Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25.
Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si
applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui
sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione
all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma
1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non
inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore
al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia
stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma
3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di
cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione
dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede
INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena
di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n.257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che
abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo,
i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come
rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari
di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici
di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero
l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora
abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter,
valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le
quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico
previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi
di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero
degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

OmissisŠ



Allegato 2
Messaggio N. 363 del 22/10/2003


DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI


AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE



Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Benefici previdenziali ai
lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47.



Nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2
ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con Comunicato
della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.234 dell'8 ottobre 2003.

Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca all'articolo 47
nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto.

Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A decorrere dal 1° ottobre
2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il
predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della
determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della
maturazione del diritto di accesso alle medesime".

Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti
d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto".

Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone che "Con
la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi
esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che, per un periodo non
inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore
al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia
stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".

Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata dell'esposizione
all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL".

Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è
stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003,
devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli
stessi benefici".

Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione del presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto".

Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53, è entrato in
vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio pensionistico
previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi
dell'Istituto la certificazione INAIL recante data non anteriore a quella
del 1° ottobre 2003.

I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da ritenersi
utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla
previgente normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2
ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto in argomento, ivi
comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003.

Si fa riserva di successive istruzioni.


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Prauscello