In data 12 dicembre
2002 ho depositato presso gli uffici della procura della repubblica di bari una
formale denuncia contro il noto pregiudicato berlusconi silvio, per i reati di
cui agli artt. 414 e 415 c.p. (istigazione a delinquere e istigazione a
disobbedire alle leggi).
riporto qui sotto il testo della
denuncia.
chiunque fosse interessato
può esercitare analoga azione presso la procura della repubblica del
capoluogo del proprio distretto di corte di appello, in particolare per
rimediare a qualche problema di competenza sarebbe utile presentarla alla
procura della repubblica di Roma.
qualora il pm ritenga il reato
ipotizzato commesso nell'esercizio delle funzioni di presidente del consiglio
dei ministri (ma non è detto) dovrebbe rimettere la denuncia entro 15 giorni ad
un collegio di magistrati presso la corte d'appello che, previa attività
istruttoria, dovrebbe inviare, se ritiene non meritevole di archiviazione la
denuncia, la richiesta al ramo parlamentare di appartenenza per l'autorizzazione
a procedere (art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio
1989).
fin qui la parte tecnica. tuttavia è
evidente che l'iniziativa ha un significato provocatorio e simbolico,
poiche' volta a dimostrare che (ancora una volta) la legge non e' uguale
per tutti e che quanto vale per ogni cittadino non vale per i piu'
potenti.
e' una caratteristica "genetica" del
diritto e di quello penale in particolare, che nasce per tutelare l'"ordine
costituito", mica per sovvertirlo.
tuttavia, dato lo zelo di certe procure
pronte ad inventarsi teoremi dal nulla e senza il minimo fondamento giuridico
pur di colpire la "sovversione", farsi archiviare una denuncia non perche'
infondata o non lesiva degli interessi della comunita' (anzi), ma solo perche'
il potere "non vuole", puo' servire a riflettere ed a far riflettere.
e poi non e' proprio detto che non
serva...
ciao
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Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Bari
Oggetto: esposto – denuncia.
Il sottoscritto…………, nato a …… il ………. e residente a ………in via
…….., C.I. n………, rilasciata dal Comune di …………….in data …….,
DENUNCIA
- in data 7 dicembre 2002, nei telegiornali dell’emittente televisiva
nazionale "Retequattro" del Gruppo Mediaset, è stata trasmessa un’intervista
rilasciata ad un giornalista della medesima emittente dal sig. Berlusconi
Silvio, Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, sulla
situazione dei circa 5.600 lavoratori dipendenti della FIAT S.p.A. posti
recentemente in cassa integrazione. A tale intervista è stato inoltre dato
ampio risalto da parte di tutti i mezzi di informazione sia stampati che
televisivi;
- pertanto, sotto il profilo della competenza territoriale dell’Autorità
inquirente, il tipo di mezzo utilizzato è idoneo a configurare una
consumazione del fatto di reato di cui si ipotizza la sussistenza nell’ambito
dell’intero territorio nazionale;
- nel corso di tale intervista il sig. Berlusconi pronuncia le seguenti
parole: "gli operai che resteranno fuori dagli stabilimenti per alcuni mesi,
ma che poi rientreranno, resteranno dipendenti FIAT e riceveranno dallo Stato
un assegno pari all’80% del normale stipendio fino al giorno del rientro. Nel
frattempo, i più volenterosi troveranno certamente un secondo lavoro, magari
non ufficiale, dal quale deriverebbero entrate in più in famiglia";
- da tali parole, pronunciate in un contesto "didascalico", informativo sul
da farsi (il riferimento al regime giuridico di dipendenti – a differenza
della mobilità -, il quantum dell’assegno mensile), emerge la precisa
indicazione, rivolta ad una platea molto ampia di lavoratori interessati, a
programmare "certamente" un’ulteriore occupazione, "magari non ufficiale",
cioè non denunciata, in nero, per rimediare alle ristrettezze
economiche cui tante famiglie di lavoratori devono far fronte. Pertanto, il
messaggio che emerge è chiaro: chi è in cassa integrazione e, in particolare,
i lavoratori FIAT, si adoperino, se volenterosi e non improduttivi assistiti,
a ricercare un secondo lavoro, ed evitino di farselo registrare poiché, come è
noto, ai sensi dell’art. 8, commi 4 – 6, del DL n. 88/1988, come convertito
nella legge n. 160/1988, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo
o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al
trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre i vantaggi della non
ufficializzazione del secondo rapporto investono anche la denuncia dei redditi
al fisco, che non potrebbe essere fatta senza perdere non solo una parte
significativa di quell’"arrotondamento", ma persino lo stesso trattamento
economico di cassa integrazione straordinaria, a causa della decadenza
espressamente sancita dal su richiamato comma 5 dell’art. 8. Allo stesso modo
tale istigazione suona anche come una garanzia di impunità per gli stessi
datori di lavoro che volessero utilizzare questa "opportunità": non solo non
si tratterebbe, secondo quanto viene proclamato coram populo, di un
fatto lesivo di interessi pubblici e della dignità delle persone, ma
addirittura si configurerebbe come opera meritoria, di consentire ai
"volenterosi" di procurare il pane alle proprie famiglie, anziché come
deplorevole attività di sfruttamento e di illecito arricchimento, dando così
una parvenza "morale" ad un atto di autentico sciacallaggio;
- pertanto, sussiste una prospettazione illecita, volta alla violazione
delle leggi dello Stato che regolano le assunzioni, nonché il prelievo
contributivo previdenziale e fiscale, idoneo a far sorgere o, quanto meno, a
rafforzare nell’ascoltatore il proposito di infrangere tali norme, anche
perché tale infrazione dal contesto del discorso risulta non soltanto
sempliciter richiesta, prospettata come compatibile con l’intento
superiore di procurare un reddito dignitoso alla propria famiglia, ma persino
accostata ad un giudizio morale positivo ("i più volenterosi") da cui
deriverebbe una sorta di doverosità della condotta richiesta;
- la prospettazione criminosa risulta accresciuta nella sua idoneità lesiva
dall’alta carica pubblica rivestita dal suo autore, investita del compito di
dare esecuzione e corretta applicazione al deliberato del legislatore;
- per quanto riguarda i precetti di cui si richiede la violazione, si tratta
di precetti di ordine pubblico che sono sottratti alla libera disponibilità
delle parti poiché coinvolgono interessi pubblici rilevanti della comunità sia
al regolare finanziamento del sistema previdenziale, sia al funzionamento del
sistema fiscale, sia all’efficienza dei controlli amministrativi sulla
regolarità delle assunzioni, tra i quali:
- art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997: "se nella dichiarazione è
indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a
quello accertato […] si applica la sanzione amministrativa";
- art. 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988: "Il lavoratore che svolga attività
di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate";
- art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/1988: "Il lavoratore decade dal diritto al
trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività";
- art. 8, comma 6, del D.L. n. 86/1988: "Il datore di lavoro che occupi un
lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di
disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di
collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare
alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale
indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi
è stato occupato alle sue dipendenze";
- art. 35 della legge n. 689/1981 in materia di omissioni totali o parziali
del versamento di contributi o premi nelle forme di previdenza
obbligatorie;
- art. 9 bis del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n.
608/1996, in materia di iscrizione del lavoratore nel libro matricola (comma
3), di comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego (comma 2), le
cui violazioni sono espressamente sanzionate.
- da tanto consegue l’ascrivibilità del fatto denunciato quanto meno
nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 415 c.p.;
- tuttavia appare evidente che l’ampiezza sociale del fenomeno di
collocamento in CIGS, che costituisce il contesto dell’intervista, e la
concentrazione di esso in alcuni luoghi (tra questi Termini Imerese)
consentono di integrare altresì i presupposti di cui all’art. 37 della legge
n. 689/1981, in materia di omissione di una o più registrazioni o denunce
obbligatorie, al fine di non versare in tutto o in parte contributi o premi
previsti dalle leggi sulla previdenza o assistenza obbligatorie,
configurandosi così, quando esse superino oggettivamente un limite
quantitativo mensile, un fatto penalmente rilevante come ipotesi di
delitto;
- l’ampiezza dell’istigazione rivolta dal sig. Berlusconi Silvio deve farla
ritenere come non eccezionale, bensì come soluzione adeguata ed anzi
preferibile per tutti coloro che si dimostrino "volenterosi", e quindi tale da
poter (dover) essere praticata in massa, da cui l’idoneità lesiva della norma
testé citata;
- pertanto i fatti denunciati potrebbero altresì ascriversi alla fattispecie
di cui all’art. 414 c.p.;
- il tutto con le aggravanti di cui all’art. 61, n. 9, c.p. in relazione
alle qualità rivestite dal soggetto ed alle gravi violazioni dei doveri
connessi all’esplicito invito a disobbedire a norme imperative e vincolanti di
legge;
- salvo l’accertamento di responsabilità a titolo di concorso nell’ipotesi
di violazioni alla legge penale che dovessero essere effettivamente accertate
a carico dei soggetti destinatari dell’istigazione, tra i quali per quanto si
è innanzi esposto sono certamente anche i datori di lavoro.
Per i su esposti motivi il sottoscritto
CHIEDE
che i fatti esposti siano oggetto di attento esame da parte
dell’Autorità Giudiziaria adita e, qualora siano effettivamente ravvisati
elementi di rilevanza penale, quali quelli supra ipotizzati ovvero
ulteriori o diversi, che il sig. Berlusconi Silvio sia punito, sulla base del
principio per cui, in un moderno Stato di diritto, tutti i cittadini sono
ugualmente sottoposti alle leggi sicché chi è istituzionalmente investito del
compito di farle osservare non può essere legibus solutus ma, anzi,
gravato di maggiore responsabilità.
Ai fini istruttori, chiede che l’Autorità Giudiziaria adita
disponga il sequestro di copia della registrazione televisiva dell’intervista
presso l’emittente "Rete Quattro" della Società Mediaset S.p.A. che l’ha
diffusa.
Si depositano i seguenti documenti:
- copia dell’articolo apparso sul sito del quotidiano "La Repubblica" sui
fatti denunciati, del 7 dicembre 2002.
Bari, li 9 dicembre 2002
firma
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