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Incostituzionali i centri di detenzione temporanea



Stranieri, espulsioni irregolari

Giudice contro la legge: "Č incostituzionale"
Milano, liberati nove clandestini: "Tocca a un magistrato decidere, non
al questore"

di MARCO MENSURATI


MILANO - "La legge sugli immigrati va contro l'articolo della
Costituzione che tutela la libertā individuale". Sostenendo questa tesi,
un giudice del tribunale di Milano ha sollevato la questione davanti
alla Corte costituzionale e ha poi liberato nove extracomunitari
clandestini che erano stati accompagnati dalle forze dell'ordine nel
centro di permanenza temporanea di via Corelli.
Č una decisione clamorosa, quella presa dalla dottoressa Rita Errico,
che torna inevitabilmente ad accendere la polemica sui centri di
accoglienza e sulla loro opportunitā. Se l'opposizione, come del resto č
possibile, venisse riproposta da altri magistrati, rischierebbe di
essere paralizzata definitivamente l'attivitā non solo della nuova e
costosissima struttura milanese - inaugurata una settimana fa - ma anche
di tutti gli altri centri di permanenza temporanea d'Italia.
Alla base dell'ordinanza di non convalida e della questione di
legittimitā costituzionale degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 286 del 1998, c'č la considerazione che i provvedimenti di
accompagnamento coatto alla frontiera - che sono preliminari alla
richiesta di trattenimento presso i centri - siano una sostanziale
riduzione della libertā personale. E che quindi debbano essere disposti
da un giudice. Oggi, invece, accade che a deciderlo siano il prefetto o
il questore, senza alcun tipo di autorizzazione o esame da parte della
magistratura.
"L'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - scrive la
dottoressa Errico - č misura che innegabilmente incide sulla libertā
personale, intesa come autonomia e disponibilitā della propria persona,
libertā tutelata dall'articolo 13 della Costituzione attraverso
inderogabili riserve di legge e di giurisdizione".
A sostegno della sua tesi la Errico porta anche una sentenza della Corte
costituzionale del '56, con la quale si bocciava l'articolo che
consentiva alle forze dell'ordine la traduzione al confino del
clandestino in attesa di rimpatrio. "In nessun caso - scrive la Corte -
l'uomo potrā essere privato o limitato nella sua libertā (...) se un
regolare giudizio non sia a tal fine instaurato (...) se non vi sia
provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni".
"I casi di accompagnamento alla frontiera - prosegue il giudice -
violano la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un
provvedimento dell'autoritā giudiziaria che dia le ragioni di quella
misura".
Ieri mattina, negli uffici del nuovissimo centro alla periferia di
Milano, il giudice ha quindi rimesso in libertā i nove fermati. Non ha
potuto fare altro, dato che la convalida del trattenimento nei centri di
permanenza temporanea, per legge, deve essere fatta entro le 48 ore dal
fermo del clandestino, e dato che era impensabile che l'alta Corte si
esprimesse entro quel termine.

Repubblica 3 novembre 2000