La legge 194 deve essere applicata per aiutare le donne a non
abortire....
ecco il testo.. da
conservare...
LEGGE 22 maggio 1978, n.
194
Norme per la tutela sociale
della maternità
e sull'interruzione volontaria della
gravidanza.
Art. 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente
legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze,
promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative
necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle
nascite.
Art. 2
I consultori
familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo
restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di
gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base
alla legislazione statale e regionale, e sui servizi
sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti
nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a
ottenere il rispetto delle norme della legislazione
sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o
proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel
territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino
problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui
alla lettera a); d) contribuendo a far superare le
cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della
gravidanza. I
consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni
possono avvalersi, per i fini
previsti dalla legge, della collaborazione
volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del
volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile
dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche
ai minori.
Art. 3
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori
assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui
all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base
agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere
di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 4
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro
i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio
pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di
salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle
circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a
una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di
sua fiducia.
Art. 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre
a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni
caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia
motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari
sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della
riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le
possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che
la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far
valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno
intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia
durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di
sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto
della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il
padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e
della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del
concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le
circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui
può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando
il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente
l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante
l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle
sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene
riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del
consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte
alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato
anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e
la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna
può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del
documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate.
Art. 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i
primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
Art. 7
I processi patologici che configurino i casi previsti
dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi
l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della
collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione
sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario
dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora
l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per
la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo
svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle
sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne
comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita
autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel
caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento
deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Art. 8
L'interruzione della gravidanza è praticata da un
medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra
quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il
quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli
interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici
specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26
novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano
richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere
praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di
requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il
Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura
autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza,
stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza
che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori
eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale
dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della
gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si
sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui
ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per
tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale
attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di
interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la
costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici
adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati
dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo
5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi
del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via
d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Art. 9
Il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e
7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di
personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore
sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal
conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a
fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione
di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta
anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico
provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della
gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli
enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad
assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e
l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti
secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione
di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le
attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro
personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in
imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per
l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei
casi di cui al comma precedente.
Art. 10
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale
degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste
dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo
8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge
17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese per
eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della
gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto
all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non
previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da
medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di
strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti
mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario
nazionale.
Art. 11
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il
poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare
al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale
il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della
documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione
dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
sono abrogate.
Art. 12
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo
le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna
è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è
richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano
o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela,
oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra
loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro
sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al
giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque
giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che
adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non
soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il
medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la
salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica
l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza.
Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della
gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso
di chi esercita la potestà o la tutela.
Art. 13
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la
richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente
separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve
essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal
marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice
tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta,
una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza,
sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie
dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il
giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro
cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 8.
Art. 14
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza
è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione
delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono
comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o
malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della
gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di
tali processi.
Art. 15
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti
ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le
arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui
metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso
delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica
della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni
promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate
ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della
gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per
l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli
articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di
informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali,
sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
Art. 16
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno
successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro
della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge
stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda
le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
Art. 17
Chiunque cagiona ad una donna per colpa
l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la
pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti
dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste
a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Art. 18
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza
senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia
ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla
donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se
ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a
dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le
pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli
anni diciotto.
Art. 19
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della
gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è
punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a
lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o
comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la
cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con
la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza
avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o
senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti
aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai
commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a
sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la
reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima
pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la
morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto
comma.
Art. 20
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi
procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è
commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo
9
.
Art. 21
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326
del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di
ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di
chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente
legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
Art. 22
Il titolo X del libro II del codice penale è
abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo
comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di
donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore
della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni
previste dagli articoli 4 e 6.