[Prec. per data] [Succ. per data] [Prec. per argomento] [Succ. per argomento] [Indice per data] [Indice per argomento]
Leggi speciali
- Subject: Leggi speciali
- From: "Davide Bertok" <davide at bertok.it>
- Date: Thu, 29 Sep 2005 22:22:45 +0200
- Priority: normal
LEGGI SPECIALI
IL PACCHETTO PISANU
1. Cosa dice la legge 155
Il cosiddetto pacchetto Pisanu, dal nome del Ministro
dellInterno, o Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale è passato il 27 luglio 2005 al Senato con il voto
favorevole della maggioranza di centro-destra e della
maggioranza DS, di Margherita, SDI e Udeur. Contrari
Rifondazione, Verdi, Comunisti Italiani e la sinistra DS.
Il decreto è stato approvato senza modifiche alla Camera il 30
luglio con 385 voti favorevoli e 20 contrari (Verdi, Rifondazione,
Comunisti) e si è così convertito nella legge 155. La sinistra DS
non ha partecipato al voto e Margherita, Udeur e molti deputati
diessini hanno votato a favore
Il pacchetto Pisanu si compone di 19 articoli. Vediamone quelli
più significativi, cercando di capire il loro reale significato al di là
del linguaggio tecnico.
Larticolo 1 estende al contrasto del terrorismo le misure già
esistenti per la lotta alla criminalità organizzata in materia di
colloqui investigativi. In pratica questo significa interrogatori
senza la presenza di un avvocato difensore.
Nellarticolo 3 è prevista unespulsione più rapida da parte del
Ministro dellinterno e dei prefetti, nei confronti degli stranieri che
risultino rispettivamente pericolosi per la sicurezza nazionale o
che potrebbero in qualsiasi modo agevolare organizzazioni
terroristiche o la loro attività. Nei confronti degli stranieri che
collaborano può essere sospeso il provvedimento di espulsione.
Come si è già visto nel caso dellimam di Torino, questo significa
espulsioni rapide disposte dal prefetto senza il nulla osta del
magistrato e in base solo a sospetti, senza possibilità di
difendersi e avere un giusto processo in Italia. Si può fare ricorso
al TAR; ma solo dopo lespulsione e quindi dal proprio paese. Un
analogo provvedimento è stato inserito nelle leggi speciali anti-
terrorismo in Inghilterra, dove ha suscitato molte proteste da
parte delle associazioni dei diritti umani: non esiste infatti alcuna
garanzia che la persona espulsa non venga poi imprigionata e
torturata, specie se viene rimandata in paesi dove i diritti umani
sono continuamente violati. A parte le dichiarazioni dei partiti che
hanno votato contro il pacchetto, in Italia non si sono sentite
molte proteste del genere.
Nellarticolo 6 si interviene in materia di Internet e telefonini: gli
acquirenti di una tessera telefonica dovranno presentare un
documento di identificazione e i tabulati dovranno essere
conservati fino al 31 dicembre 2007. I dati sui traffici Internet
dovranno essere conservati dalle società che offrono servizi di
rete.
Le intercettazioni telefoniche possono essere disposte dal
procuratore della Corte d'Appello competente e non più dal
procuratore generale della Corte di Cassazione.
Larticolo 10 prolunga da 12 a 24 ore il fermo di polizia
giudiziaria per lidentificazione di persone sospette. Il pubblico
ministero può autorizzare la polizia giudiziaria a compiere
accertamenti sul DNA attraverso il prelievo dei capelli e della
saliva. Il prelievo serve a identificare un indagato e può essere
coattivo, ossia avvenire senza il consenso dellinteressato, ma
nel rispetto della sua dignità personale.
Larticolo 15 introduce il reato di terrorismo per chi tenta il
reclutamento e l'addestramento con obiettivi di creare il terrore.
Lo stesso accade per chi diffonde il know-how per attività
terroristica. Sempre secondo larticolo 15, vengono recepite nel
codice penale le definizioni di atto terroristico già adottate nelle
sedi europee e internazionali.
Larticolo 18 consente in ambito portuale, nelle stazioni
ferroviarie, della metropolitana e dei trasporti urbani di linea,
laffidamento dei servizi di pubblica sicurezza alle guardie giurate
e agli istituti di sorveglianza privata, allo scopo di concentrare le
forze di polizia sulle attività istituzionali di sicurezza primaria.
Uno degli aspetti più gravi del pacchetto viene introdotto
dallarticolo 18 bis, che riprende e modifica parti di legge
precedenti (la legge Reale del 1975 e quella del 2001 intitolata
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini) e sostanzialmente consente, limpiego dellesercito in
casi eccezionali di necessità e di urgenza, con compiti di polizia
giudiziaria I militari potranno identificare e fermare persone
sospette ed eventualmente fare perquisizioni, anche nelle auto,
per accertare il possesso di esplosivi o di armi. Entro 48 ore i
soldati dovranno dare notizia delle perquisizioni compiute al
procuratore della Repubblica, il quale avrà altre 48 ore di tempo
per convalidarle. Sembra che si parli solo di vigilanza anti-
terrorismo, ma se si va a vedere lart. 4 della legge Reale, che fa
da base a questa norma, si capisce che la possibilità di utilizzare
lesercito è molto più ampia e pericolosa. In questo articolo,
riferito agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza
pubblica nel corso di operazioni di polizia, infatti si parla della
possibilità di effettuare perquisizioni e fermi di persone il cui
atteggiamento o la cui presenza, in relazioni a specifiche e
concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono
giustificabili.
I militari dovranno anche sorvegliare i cosiddetti obiettivi sensibili
e presidiare piazze e monumenti.
In una circolare del Ministro dell'Interno Pisanu, inviata a
Ferragosto a prefetti e questori per spiegare il pacchetto
antiterrorismo, si parla tra laltro di telecamere per la video-
sorveglianza di metropolitane, linee urbane ed extraurbane e
porti.
I Comuni e le aziende dei trasporti sono chiamati a collaborare con il ministero dellInterno.
I Comuni e le aziende dei trasporti sono chiamati a collaborare con il ministero dellInterno.
Una norma voluta dalla Lega vieta luso di chador e burqua in
luoghi pubblici, inasprendo la legge 152 del 1975, che proibisce
di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto: la pena passa da
6 mesi-1 anno a 1-2 anni, l'ammenda da 1000 a 2000 euro.
2. Significato e possibili conseguenze del pacchetto
Pisanu
Approvato sullonda degli attentati di Londra, il pacchetto Pisanu
riprende la politica delle leggi speciali già avviata allindomani
dell11 settembre 2001 negli Stati Uniti e in Inghilterra, politica che
si può sintetizzare così: davanti al terrorismo e alla necessità di
sconfiggerlo, vale la pena di sacrificare qualche diritto. La
sicurezza è più importante della libertà.
Molte delle norme sono redatte in modo tale da rassicurare e
ottenere lapprovazione del cittadino medio, terrorizzato
dallimmagine del terrorista islamico che comunica via Internet o
cellulare con i suoi complici e prende un autobus o la
metropolitana con una zaino pieno di bombe. Davanti a questa
prospettiva, lidea delle intercettazioni telefoniche o delle video-
camere che sorvegliano i mezzi pubblici appare del tutto legittima
e giustificata.
Qui non si tratta tanto di difendere chi compie un attentato,
quanto di riflettere sulle conseguenze di una legge che, introdotta
come strumento per la lotta al terrorismo, cancella conquiste
giuridiche che parevano assodate (come il diritto a essere
interrogati in presenza di un avvocato) e punta a far accettare
come normale e addirittura positiva la presenza capillare
dellesercito per le strade e nei mezzi pubblici. Inoltre viene da
chiedersi: chi decide
quale comportamento è sospetto e
ingiustificabile? Un militare armato di mitragliatrice? Il caso
dellelettricista brasiliano inseguito e ucciso per errore dalla
polizia in una stazione della metropolitana di Londra illustra
chiaramente i rischi di un simile potere discrezionale affidato alle
forze dellordine.
Nella legge 155 si fa riferimento alle definizioni di atto terroristico
adottate nelle sedi internazionali, ma qui la questione si fa
spinosa: la definizione ufficiale di terrorismo fornita dal governo
USA parla di minaccia o uso della violenza contro le popolazioni
civili per raggiungere obiettivi politici, religiosi o di altro tipo tramite
l'intimidazione, inducendo la paura. Altre definizioni, molto simili,
parlano di minaccia o uso di violenza con l'intento di causare
timore in un determinato gruppo di persone, al fine di conseguire
un obiettivo politico
E difficile non far rientrare in questa definizione chi bombarda
popolazioni indifese e invade altri paesi per difendere i propri
interessi economici e portare avanti i propri disegni di dominio
politico, come hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq.
Allo stesso modo, se ci atteniamo a questa definizione,
dichiarazioni intolleranti e intimidatorie come quella del ministro
Calderoli Prepariamoci a mostrare i denti e forse vinceremo la
guerra senza colpo ferire, ma disponibili anche a sparare, o come
quella del presidente del Senato Pera Dobbiamo difendere
l'Occidente, perché le nostre libertà e democrazia non sono
questioni locali, ma riguardano l'essenza della natura umana.
Dobbiamo accettare la sfida e fare la nostra parte.. Ci difendiamo
con la diplomazia, la politica, la cultura, i commerci, i negoziati, gli
accordi. Ci difendiamo offrendo rispetto e chiedendo rispetto. E
alla fine ci difendiamo con la forza delle armi potrebbero
tranquillamente rientrare nel reato di terrorismo.
In sostanza, le leggi speciali si presentano come una risposta al
bisogno di sicurezza dei cittadini atterriti dalla prospettiva di un
attentato terroristico, ma in realtà limitano libertà che sono di tutti.
Oggi infatti si parla di contrastare il terrorismo, ma chi ci dice che
queste leggi non vengano presto usate per intimidire e
perseguitare persone o categorie del tutto estranee al terrorismo
armato, ma scomode per chi è al potere?
In realtà, esiste un metodo semplicissimo per fermare il
terrorismo: smettere di praticarlo.
- Prev by Date: Gianni Vattimo + Libera chiesa in libero Stato
- Next by Date: Re: a proposito del cardinale Ruini
- Previous by thread: Gianni Vattimo + Libera chiesa in libero Stato
- Next by thread: La "carta della pace" di Bouteflika è in realtà un golpe istituzionale
- Indice: