Interrogazione



SENATO DELLA REPUBBLICA
    XIV  LEGISLATURA
566ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO

 STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 17 Marzo 2004
(Pomeridiana)
Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente DINI


 Per la risposta scritta ad un'interrogazione

        PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.
        PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
        PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, desidero sollecitare la
risposta scritta all'interrogazione 4-06278, con la quale si sollecita il
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad emanare
il decreto regolamentare di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e del comma 132
dell'articolo 3 della legge finanziaria, poiché hanno modificato le norme
relative ai benefici dei lavoratori ex esposti all'amianto.
        Con quella norma si sottolinea che il Ministro del lavoro, entro
centoventi giorni dall'approvazione, deve emanare le norme circa la
ripresentazione della domanda, che riguarda decine di migliaia di persone.
        Poiché i termini sono scaduti da gennaio (mancano meno di settanta
giorni alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda), mi
permetto - e mi scuso se lo faccio questa sera al termine di una giornata
molto faticosa e tesa - di sollecitare la Presidenza ad intervenire sul
Ministero, non tanto per rispondere all'interrogazione del sottoscritto e
dei colleghi firmatari, quanto per dare una risposta tranquillizzante a
decine di migliaia di lavoratori preoccupati perché non sanno se fare la
domanda, come farla e a chi compete farla quando mancano meno di settanta
giorni.
        La ringrazio se potrà operare nei confronti dei due Ministri
interessati perché emanino rapidamente il regolamento e in questo modo
rispondano anche all'interrogazione.
        PRESIDENTE. Sono assolutamente d'accordo con lei, senatore
Pizzinato. Sarà cura della Presidenza sollecitare la risposta e
indirettamente anche qualcosa di più propositivo della risposta stessa.

  PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MACONI, PIATTI. - Ai Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
            nei mesi dal settembre a dicembre 2003 si sono introdotte
modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, riguardante i benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, che hanno determinato
incertezza ed insicurezza tra decine di migliaia di lavoratori già esposti
all'amianto circa la certezza dei loro diritti;
            in particolare l'art. 47 ("Benefici previdenziali ai lavoratori
esposti all'amianto") del decreto-legge n. 269/03, convertito dalla legge
n. 326/03, ai commi 5 e 6 stabilisce: "5. I lavoratori che intendano
ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli
cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1º ottobre 2003,
devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli
stessi benefici. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
            successivamente, con la legge n. 350/03, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria), all'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) si
precisa: "132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data
del 2 ottobre 2003, il diritto di conseguimento dei benefici previdenziali
di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla
medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo
si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento
all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la
stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.
All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133,
valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004 (...)";
            numerosi lavoratori già esposti all'amianto, di varie località
italiane, segnalano che alla richiesta di certificazioni avanzata agli
Istituti previdenziali e assicurativi competenti, relative alla loro
posizione previdenziale collegata ai benefici previdenziali previsti dalla
legge n. 257/92 e successive modifiche, nonché dagli articoli di legge
sopra riportati, non hanno ottenuto le certificazioni o informazioni
necessarie e puntuali che costituiscono condizione per avanzare la domanda
di pensione la quale presuppone la presentazione della domanda di
cessazione del rapporto di lavoro;
            detti Istituti hanno motivato il mancato rilascio della
indispensabile certificazione quale conseguenza della mancata emanazione
delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 47 della legge n.326/03,
        gli interroganti chiedono di sapere:
            quali siano i motivi e le cause per i quali i Ministri in
indirizzo non hanno ancora emanato le norme attuative poiché il comma 6
dell'art. 47 citato stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso
"sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (...)
entro 60 giorni dall'entrata in vigore (...)" , termine scaduto il 24
gennaio 2004;
            quali decisioni i Ministri in indirizzo intendano assumere al
fine di emanare urgentemente le norme attuative del comma 132 dell'art. 3
della legge n. 350/03, al fine di dare certezza dei loro diritti e
conseguentemente tranquillità a decine di migliaia di lavoratori ed alle
loro famiglie;
            quali iniziative si intenda assumere - in raccordo con gli
Istituti previdenziali ed assicurativi - per la rapida emanazione delle
certificazioni - sia dell'INAIL che degli Istituti previdenziali - ai
lavoratori già esposti all'amianto, nonché di adeguate informazioni alle
imprese e ai lavoratori sull'insieme delle normative riguardanti l'amianto
e gli ex esposti.

(4-06278)