Sui benefici previdenziali agli esposti all'amianto



Sui benefici previdenziali agli esposti all'amianto



Questo è l'emendamento allocato nella finanziaria



In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima
data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che
ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.



Finora si interpretava così :



le disposizioni previgenti si applicano non solo a coloro che, alla data
del due ottobre 2003, hanno già maturato il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali, ma anche a coloro che, entro quella data,  hanno
già ottenuto o vanzato domande di riconoscimento all'Inail o avviato cause.



Si dice invece che l'interpretazione corretta è questa :



per coloro che prima del 2 ottobre hanno ottenuto o avanzato domanda di
riconoscimento Inail o hanno avviato cause che ottengono sentenze
favorevoli, sono fatte salve le disposizioni previgenti. Però anche a loro
si  applica "la disposizione di cui al primo periodo" : cioè potranno
godere dei benefici previdenziali solo se il riconoscimento Inail o l'esito
della causa li porta ad averli maturati entro il 2 ottobre 2003.



Perché sindacati e politici che hanno vantato, davanti ai lavoratori scesi
in lotta, la conquista di questo emendamento non svelano cosa
effettivamente nasconde dietro ?