berlusconi denunciato



 

    In data 12 dicembre 2002 ho depositato presso gli uffici della procura della repubblica di bari una formale denuncia contro il noto pregiudicato berlusconi silvio, per i reati di cui agli artt. 414 e 415 c.p. (istigazione a delinquere e istigazione a disobbedire alle leggi).

riporto qui sotto il testo della denuncia.

chiunque fosse interessato può esercitare analoga azione presso la procura della repubblica del capoluogo del proprio distretto di corte di appello, in particolare per rimediare a qualche problema di competenza sarebbe utile presentarla alla procura della repubblica di Roma.

qualora il pm ritenga il reato ipotizzato commesso nell'esercizio delle funzioni di presidente del consiglio dei ministri (ma non è detto) dovrebbe rimettere la denuncia entro 15 giorni ad un collegio di magistrati presso la corte d'appello che, previa attività istruttoria, dovrebbe inviare, se ritiene non meritevole di archiviazione la denuncia, la richiesta al ramo parlamentare di appartenenza per l'autorizzazione a procedere (art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989).

fin qui la parte tecnica. tuttavia è evidente che l'iniziativa ha un significato provocatorio e simbolico, poiche' volta a dimostrare che (ancora una volta) la legge non e' uguale per tutti e che quanto vale per ogni cittadino non vale per i piu' potenti.

e' una caratteristica "genetica" del diritto e di quello penale in particolare, che nasce per tutelare l'"ordine costituito", mica per sovvertirlo.

tuttavia, dato lo zelo di certe procure pronte ad inventarsi teoremi dal nulla e senza il minimo fondamento giuridico pur di colpire la "sovversione", farsi archiviare una denuncia non perche' infondata o non lesiva degli interessi della comunita' (anzi), ma solo perche' il potere "non vuole", puo' servire a riflettere ed a far riflettere.

e poi non e' proprio detto che non serva...

ciao

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Francesco Fanizzi - Bari
ultrared at libero.it
 
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Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Bari

Oggetto: esposto – denuncia.

Il sottoscritto…………, nato a …… il ………. e residente a ………in via …….., C.I. n………, rilasciata dal Comune di …………….in data …….,

DENUNCIA

  1. in data 7 dicembre 2002, nei telegiornali dell’emittente televisiva nazionale "Retequattro" del Gruppo Mediaset, è stata trasmessa un’intervista rilasciata ad un giornalista della medesima emittente dal sig. Berlusconi Silvio, Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, sulla situazione dei circa 5.600 lavoratori dipendenti della FIAT S.p.A. posti recentemente in cassa integrazione. A tale intervista è stato inoltre dato ampio risalto da parte di tutti i mezzi di informazione sia stampati che televisivi;
  2. pertanto, sotto il profilo della competenza territoriale dell’Autorità inquirente, il tipo di mezzo utilizzato è idoneo a configurare una consumazione del fatto di reato di cui si ipotizza la sussistenza nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
  3. nel corso di tale intervista il sig. Berlusconi pronuncia le seguenti parole: "gli operai che resteranno fuori dagli stabilimenti per alcuni mesi, ma che poi rientreranno, resteranno dipendenti FIAT e riceveranno dallo Stato un assegno pari all’80% del normale stipendio fino al giorno del rientro. Nel frattempo, i più volenterosi troveranno certamente un secondo lavoro, magari non ufficiale, dal quale deriverebbero entrate in più in famiglia";
  4. da tali parole, pronunciate in un contesto "didascalico", informativo sul da farsi (il riferimento al regime giuridico di dipendenti – a differenza della mobilità -, il quantum dell’assegno mensile), emerge la precisa indicazione, rivolta ad una platea molto ampia di lavoratori interessati, a programmare "certamente" un’ulteriore occupazione, "magari non ufficiale", cioè non denunciata, in nero, per rimediare alle ristrettezze economiche cui tante famiglie di lavoratori devono far fronte. Pertanto, il messaggio che emerge è chiaro: chi è in cassa integrazione e, in particolare, i lavoratori FIAT, si adoperino, se volenterosi e non improduttivi assistiti, a ricercare un secondo lavoro, ed evitino di farselo registrare poiché, come è noto, ai sensi dell’art. 8, commi 4 – 6, del DL n. 88/1988, come convertito nella legge n. 160/1988, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre i vantaggi della non ufficializzazione del secondo rapporto investono anche la denuncia dei redditi al fisco, che non potrebbe essere fatta senza perdere non solo una parte significativa di quell’"arrotondamento", ma persino lo stesso trattamento economico di cassa integrazione straordinaria, a causa della decadenza espressamente sancita dal su richiamato comma 5 dell’art. 8. Allo stesso modo tale istigazione suona anche come una garanzia di impunità per gli stessi datori di lavoro che volessero utilizzare questa "opportunità": non solo non si tratterebbe, secondo quanto viene proclamato coram populo, di un fatto lesivo di interessi pubblici e della dignità delle persone, ma addirittura si configurerebbe come opera meritoria, di consentire ai "volenterosi" di procurare il pane alle proprie famiglie, anziché come deplorevole attività di sfruttamento e di illecito arricchimento, dando così una parvenza "morale" ad un atto di autentico sciacallaggio;
  5. pertanto, sussiste una prospettazione illecita, volta alla violazione delle leggi dello Stato che regolano le assunzioni, nonché il prelievo contributivo previdenziale e fiscale, idoneo a far sorgere o, quanto meno, a rafforzare nell’ascoltatore il proposito di infrangere tali norme, anche perché tale infrazione dal contesto del discorso risulta non soltanto sempliciter richiesta, prospettata come compatibile con l’intento superiore di procurare un reddito dignitoso alla propria famiglia, ma persino accostata ad un giudizio morale positivo ("i più volenterosi") da cui deriverebbe una sorta di doverosità della condotta richiesta;
  6. la prospettazione criminosa risulta accresciuta nella sua idoneità lesiva dall’alta carica pubblica rivestita dal suo autore, investita del compito di dare esecuzione e corretta applicazione al deliberato del legislatore;
  7. per quanto riguarda i precetti di cui si richiede la violazione, si tratta di precetti di ordine pubblico che sono sottratti alla libera disponibilità delle parti poiché coinvolgono interessi pubblici rilevanti della comunità sia al regolare finanziamento del sistema previdenziale, sia al funzionamento del sistema fiscale, sia all’efficienza dei controlli amministrativi sulla regolarità delle assunzioni, tra i quali:

  1. art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997: "se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato […] si applica la sanzione amministrativa";
  2. art. 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988: "Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate";
  3. art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/1988: "Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività";
  4. art. 8, comma 6, del D.L. n. 86/1988: "Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze";
  5. art. 35 della legge n. 689/1981 in materia di omissioni totali o parziali del versamento di contributi o premi nelle forme di previdenza obbligatorie;
  6. art. 9 bis del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, in materia di iscrizione del lavoratore nel libro matricola (comma 3), di comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego (comma 2), le cui violazioni sono espressamente sanzionate.

  1. da tanto consegue l’ascrivibilità del fatto denunciato quanto meno nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 415 c.p.;
  2. tuttavia appare evidente che l’ampiezza sociale del fenomeno di collocamento in CIGS, che costituisce il contesto dell’intervista, e la concentrazione di esso in alcuni luoghi (tra questi Termini Imerese) consentono di integrare altresì i presupposti di cui all’art. 37 della legge n. 689/1981, in materia di omissione di una o più registrazioni o denunce obbligatorie, al fine di non versare in tutto o in parte contributi o premi previsti dalle leggi sulla previdenza o assistenza obbligatorie, configurandosi così, quando esse superino oggettivamente un limite quantitativo mensile, un fatto penalmente rilevante come ipotesi di delitto;
  3. l’ampiezza dell’istigazione rivolta dal sig. Berlusconi Silvio deve farla ritenere come non eccezionale, bensì come soluzione adeguata ed anzi preferibile per tutti coloro che si dimostrino "volenterosi", e quindi tale da poter (dover) essere praticata in massa, da cui l’idoneità lesiva della norma testé citata;
  4. pertanto i fatti denunciati potrebbero altresì ascriversi alla fattispecie di cui all’art. 414 c.p.;
  5. il tutto con le aggravanti di cui all’art. 61, n. 9, c.p. in relazione alle qualità rivestite dal soggetto ed alle gravi violazioni dei doveri connessi all’esplicito invito a disobbedire a norme imperative e vincolanti di legge;
  6. salvo l’accertamento di responsabilità a titolo di concorso nell’ipotesi di violazioni alla legge penale che dovessero essere effettivamente accertate a carico dei soggetti destinatari dell’istigazione, tra i quali per quanto si è innanzi esposto sono certamente anche i datori di lavoro.

Per i su esposti motivi il sottoscritto

CHIEDE

che i fatti esposti siano oggetto di attento esame da parte dell’Autorità Giudiziaria adita e, qualora siano effettivamente ravvisati elementi di rilevanza penale, quali quelli supra ipotizzati ovvero ulteriori o diversi, che il sig. Berlusconi Silvio sia punito, sulla base del principio per cui, in un moderno Stato di diritto, tutti i cittadini sono ugualmente sottoposti alle leggi sicché chi è istituzionalmente investito del compito di farle osservare non può essere legibus solutus ma, anzi, gravato di maggiore responsabilità.

Ai fini istruttori, chiede che l’Autorità Giudiziaria adita disponga il sequestro di copia della registrazione televisiva dell’intervista presso l’emittente "Rete Quattro" della Società Mediaset S.p.A. che l’ha diffusa.

Si depositano i seguenti documenti:

  1. copia dell’articolo apparso sul sito del quotidiano "La Repubblica" sui fatti denunciati, del 7 dicembre 2002.

Bari, li 9 dicembre 2002

firma