RIA: la manifesta infondatezza



RIA: "la manifesta infondatezza"



Ancora una ordinanza della Corte Costituzionale colpisce profondamente le
aspettative dei lavoratori pubblici.

Infatti, con l'ordinanza n. 263 del 17 giugno 2002, l'autorevole Corte
Costituzionale ha dichiarato la "manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre
2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103,
104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I".

E' bene ricordare, che secondo i giudici rimettenti, la norma censurata,
nella parte in cui dispone che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992,
"si interpreta nel senso che la proroga al 31.12.1993 della disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29.3.19983
n. 93, relativi al triennio 1.1.88 - 31.12.1990, non modifica la data del
31.12.1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio
prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianità", avrebbe imposto un'interpretazione che avrebbe vanificato il
diritto all'incremento stipendiale a titolo di retribuzione individuale di
anzianità maturata successivamente al 1990, ponendosi così in contrasto con
i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela dell'affidamento,
oltre ad una interferenza di dubbia ammissibilità rispetto all'esplicazione
della funzione giurisprudenziale e al diritto di agire e difendersi in
giudizio, influendo sull'esito dei processi in corso, in pregiudizio della
funzione giurisprudenziale.

Inoltre, ad avviso del Tribunale di Parma, l'art. 51, comma 3, della legge
n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) "realizzerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento in danno di coloro i quali, benché abbiano
proposto domanda giudiziale, non hanno ancora ottenuto una sentenza,
violando, non ragionevolmente, il diritto alla tutela giurisdizionale
(artt. 3 e 24 della Costituzione), sopprimendo altresì il diritto
dell'interessato, anche per il caso di fondatezza della domanda, a vedersi
tenuto indenne dal pagamento delle spese processuali".

Infine, sempre secondo il Tribunale di Parma, la norma impugnata, vietando
la corresponsione dell'aumento di stipendio riferito all'anzianità di
servizio, violerebbe gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma della
Costituzione, dal momento che influirebbe sulla proporzionalità della
retribuzione rispetto alla qualità del lavoro svolto, impedendo
l'elevazione professionale dei lavoratori.



La Corte Costituzionale, nei motivi della predetta ordinanza n. 263
(visionabile sul nostro sito web
http://www.rdbtesoro.too.it/ oppure
http://utenti.lycos.it/rdbtesoro/index.html)
ha dichiarato, invece, sotto ogni profilo, manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata.



In questo contesto giurisprudenziale, l'unica strada valida da percorrere è
quella della mobilitazione e della lotta dei lavoratori del pubblico
impiego proprio nel momento del rinnovo contrattuale.

Articolare iniziative di lotta, partecipare alle future mobilitazioni, fino
allo sciopero generale, rimane l'unica e la sola via da intraprendere.



Roma, 17 settembre 2002







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