[Prec. per data] [Succ. per data] [Prec. per argomento] [Succ. per argomento] [Indice per data] [Indice per argomento]
proposta appello
- Subject: proposta appello
- From: giuseppe faso <g.faso at mclink.it>
- Date: Tue, 18 Jun 2002 12:36:05 +0200
Walter Peruzzi ha scritto un breve Appello da inviare ai parlamentari prima dlela votazione sulla Bosso-Fini Esso è corredato da due documenti, che allego Prego spedire proposte di emendamenti e firme a Walter (in indirizzo) Grazie Giuseppe Faso --- NO AL RAZZISMO, NON VOTATE LA BOSSI-FINI Sta per essere approvata in Senato la legge Bossi-Fini, che si colloca nel quadro di una campagna d'odio verso gli immigrati, di stampa xenofobo e razzista, condotta in particolare dalla Lega Nord ma condivisa da tutta la maggioranza di governo. Tale legge contrasta per più aspetti con la Costituzione italiana oltre che con le convenzioni internazionali, come è stato rilevato da varie parti, in particolare dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) [e dal documento allegato "Per i diritti di tutti, contro la legge Bossi-Fini"] L'attuale disegno di legge è stato criticato da tutte le associazioni del volontariato laico e cattolico mentre vari esponenti dell'associazionismo, firmatari dell'[allegato] appello "Non rispetteremo la legge di apartheid", invitano a trasgredirla nel caso fosse approvata. La sua approvazione segnerebbe infatti un imbarbarimento della società italiana e una grave minaccia per la nostra convivenza civile. Per questo chiediamo in modo pressante a tutte le forze dell'opposizione: a) di denunciare le intollerabili posizioni razziste della Lega e della maggioranza, mettendo in atto un deciso ostruzionismo per impedire la definitiva approvazione della legge; b) di abbandonare l'aula ove si arrivasse al voto finale senza sostanziali modifiche, per sottolineare la rottura insanabile che con tale legge si consuma nel parlamento e nel paese; c) di chiedere al Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, di non firmarla, impegnandosi comunque a denunciarla alla Corte Costituzionale e a chiederne l'abrogazione per via referendaria. (NOTA. Ho messo fra parentesi quadre due riferimenti agli allegati perché questi dovrebbero andare ai deputati e senatori ma non sui giornali che pubblicano l'appello). -------------------------------------------------- PER I DIRITTI DI TUTTI, CONTRO LA LEGGE BOSSI FINI Premessa Sono ormai numerose le prese di posizione dell'associazionismo cattolico e laico contro il DDL sull'immigrazione attualmente all'esame del Parlamento. Numerosi Forum sociali, l'Assemblea ONU dei popoli riunitasi a Perugia lo scorso anno, la Caritas, la Comunità di Sant'Egidio, e numerose altre associazioni si sono espresse in senso generalmente negativo nei confronti del nuovo provvedimento. Medici senza frontiere, Amnesty International e il Consorzio Italiano di Solidarietà hanno già lanciato una campagna contro la legge per coinvolgere associazioni ed enti locali nella difesa attiva di tutti i potenziali richiedenti asilo. Anche l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha espresso le sue perplessità sulla nuova disciplina dell'asilo. ( per una rassegna dei lavori parlamentari si veda http://www.briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/ ) . Si osserva già oggi come nella disciplina italiana dell'immigrazione e dell'asilo si sia sovvertito, con il prevalere delle prassi amministrative , il tradizionale ordine gerarchico delle fonti, che pone al vertice del sistema la Costituzione repubblicana del 1948. Secondo l'art. 2 del vigente Testo Unico sull'immigrazione n.286 del 25 luglio 1998, " allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". La Convenzione di Ginevra, la Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo, le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ed i principi affermati dalle Corti internazionali, a partire dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, costituiscono dunque parte integrante del nostro ordinamento giuridico in materia di immigrazione ed asilo. Gli articoli 2, 3.2, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 34 e 36 della Costituzione producono effetti diretti nel riconoscimento dei diritti fondamentali di "tutti", delle"persone", e quindi anche degli stranieri, e costituiscono un limite invalicabile per un legislatore che voglia rimanere nell'ambito della legalità costituzionale. Nel suo complesso, il disegno di legge sull'immigrazione attualmente all'esame del Parlamento (a differenza del carattere compromissorio della legge Turco-Napolitano del 1998, che cercava di conciliare l'aspetto repressivo con la prospettiva della integrazione) appare condizionato da una impostazione securitaria molto netta e dalla preoccupazione di considerare il fenomeno dell'immigrazione come una questione prioritariamente di ordine pubblico La nuova disciplina dei contratti di lavoro degli immigrati si pone in contrasto, non solo con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( n. 9047 dell' 11 luglio 2001), che riafferma la parità di trattamento in caso di licenziamento, ma con l'art. 1 della convenzione dell'OIL n. 143/75, già recepito dalla legge 943/86 e dal'art. 2 del T.U. 286/98 che vietano la discriminazione dei lavoratori stranieri. Desta preoccupazione in questo quadro la abolizione ( o il forte ridimensionamento) della previsione dello "sponsor", introdotta nel 1998, di quei soggetti individuali o collettivi che dovrebbero garantire per un primo limitato periodo il sostentamento dell'immigrato che giunge in Italia sempre su chiamata ma senza un contratto di lavoro. La previsione di titoli di prelazione, che gli immigrati conquisterebbero dopo corsi di formazione professionale all'estero, appare solo come un "escamotage" che vorrebbe nascondere la sostanziale abrogazione dell'unica possibilità di ingresso legale in Italia per ricerca di lavoro, finora consentita dalla vigente normativa. .La nuova disciplina dell'accompagnamento forzato in frontiera, già anticipata dal decreto legge n. 51 del 4 aprile scorso, renderà immediatamente esecutive tutte le diverse ipotesi di espulsione e di respingimento, trasformando in delitto il rientro illegale dell'espulso. L'intero sistema repressivo della clandestinità, così come previsto dalla legge Bossi Fini, si pone in contrasto con i principi costituzionali che affermano il rispetto della dignità della persona umana(art.2), la parità di trattamento(art.3), il diritto alla difesa(art.24), il principio di legalità e la presunzione di innocenza(art.27), il diritto alla salute (art.32): sotto questi profili, la nuova disciplina, come l'attuale normativa, in materia di respingimento, espulsioni e centri di detenzione amministrativa, va radicalmente respinta e non sembra sufficiente qualche modifica puramente nominalistica per superare i contrasti con i principi costituzionali. Malgrado i frequenti richiami ad una non meglio precisata disciplina comunitaria, la nuova disciplina dell'espulsione amministrativa contrasta con il quadro comunitario, perchè non garantisce i diritti di difesa degli immigrati da espellere ed omette di dare attuazione alla recente direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, alla quale ogni Stato membro dell'Unione deve adeguarsi entro il 2 dicembre 2002. La nuova disciplina priva gli immigrati di quei diritti di difesa e di ricorso che secondo l'art. 24 della Costituzione vanno riconosciuti a tutti, cittadini e stranieri. Secondo quanto previsto dal decreto legge 51, già convertito definitivamente in legge, e dalla nuova disciplina ancora all'esame del Senato, l'espulsione o il respingimento possono essere immediatamente eseguiti anche in presenza di un ricorso al giudice. I termini di ricorso rimangono brevissimi e, malgrado la possibilità del tutto teorica di presentare ricorsi dall'estero, dopo la esecuzione delle espulsioni, si viola la riserva di giurisdizione riconosciuta anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.105 del 2001; secondo la quale la misura di accompagnamento forzato in frontiera, traducendosi in una misura limitativa della libertà personale, deve essere sempre disposta o convalidata dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato . Si raddoppia il periodo di detenzione nei centri di permanenza temporanea, da trenta a sessanta giorni. Per la detenzione amministrativa pare non esista il principio di adeguatezza e di proporzionalità. Si deve ricordare in proposito che, fuori dai casi di flagranza di reato, la misura restrittiva della libertà personale si può imporre in base al codice di procedura penale solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o una pena superiore a tre anni. Per tutte queste ragioni bisogna continuare a battersi per la chiusura dei centri di detenzione amministrativa, contro ogni ipotesi di rinchiudervi anche i richiedenti asilo. Deve perciò essere soppresso per intero l'art. 12 del DDL Bossi-Fini che raddoppia la durata della detenzione amministrativa, misura costituzionalmente non legittima e inattuabile nella pratica. Rimane ancora in contrasto con la Carta costituzionale, e con la logica- oltre che con il principio della effettività della pena- la previsione di una espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione. La norma perseguirebbe il fine di decongestionare le strutture carcerarie. La previsione, peraltro, continua ad apparire gravemente contraria agli artt.3 e 27 della Costituzione perché consente all'immigrato che ha commesso un reato e subito una condanna, di sottrarsi all'applicazione della pena, a differenza dei cittadini e degli stranieri comunitari. L'unico canale reale di ingresso dei richiedenti asilo e protezione umanitaria rimane ancora quello clandestino. Questo vale anche per i richiedenti asilo e protezione umanitaria. Si verifica spesso dunque, proprio per effetto delle espulsioni e dei respingimenti indiscriminati disposti sulla base degli accordi di riammissione, la possibilità di una violazione del principio di "non refoulement" ( non respingimento) affermato dall'art.33 della Convenzione di Ginevra. La mancata garanzia dei diritti fondamentali degli stranieri potenziali richiedenti asilo o protezione umanitaria, allontanati coattivamente dal nostro territorio, ha un solo nome, di triste memoria: deportazione. La proposta contenuta nel DDL Bossi-Fini, che introduce la detenzione amministrativa dei richiedenti asilo, e istituisce commissioni decentrate ( anche queste già introdotte di fatto nella prassi dalle autorità amministrative soprattutto a seguito di sbarchi di profughi in Puglia ed in Calabria, con risultanti sconfortanti). La nuova disciplina aggraverà la situazione perchè limita fortemente il diritto di difesa anche per i profughi; e soprattutto perché non garantisce un giudizio imparziale, per la composizione della commissione di cui faranno parte in prevalenza funzionari di polizia o comunque rappresentanti del Ministero degli interni. Ai richiedenti asilo verrà sostanzialmente impedito l'esercizio del diritto di difesa, ed è prevista anche per loro la detenzione amministrativa, in casi che di fatto diventeranno la norma, così ad esempio in tutte le ipotesi di ingresso clandestino. Dal DDL 795 va dunque stralciata l'intera materia del diritto di asilo, con la soppressione degli artt. 24 e 25 che introducono procedure sommarie che non rispettano gli artt. 10 e 24 della Costituzione, più volte affermati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale a favore degli immigrati irregolari che chiedono asilo o protezione umanitaria. La materia dell'asilo e dei regimi di protezione complementare va affrontata organicamente, senza scorciatoie, ripartendo dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, dalla fondamentale pronuncia n. 4674 del 1997, riconosce la immediata precettività dell'art. 10.3 della nostra Carta costituzionale, e tenendo conto dei contenuti del DDL sull'asilo, giunto nella passata legislatura quasi all'approvazione definitiva, dopo un dibattito che - a differenza di quanto sta avvenendo adesso - aveva coinvolto tutte le associazioni . In ogni caso, la nuova disciplina che si vorrebbe introdurre contrasta con direttive comunitarie già approvate o in corso di approvazione in materia di asilo e protezione umanitaria, senza prevedere neppure misure di sostegno per gli immigrati ammessi alla procedura e per coloro ai quali venga riconosciuto il diritto di asilo. Palermo 13 giugno 2002 Prof. Fulvio Vassallo Paleologo Università di Palermo Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) -------------------------------------- NON RISPETTEREMO LA LEGGE DI APARTHEID Ci sono valori di uguaglianza e di umanità che stanno al di sopra di qualsiasi legge Come già deciso da mesi, contro la legge Bossi-Fini l'associazionismo antirazzista e i movimenti che fanno riferimento ai Forum sociali lanceranno un'iniziativa di sistematica denuncia presso la Corte Costituzionale e gli organismi internazionali di tutela dei diritti umani, insieme a una grande campagna di pratiche diffuse di consapevole violazione collettiva di una legge incivile. Se l'unica via di legalizzazione sarà la semischiavitù della collaborazione familiare, proponiamo di costruire una rete di decine di migliaia di "assunzioni solidali", anche per arginare le speculazioni e le estorsioni di cui il governo si renderà corresponsabile. Contro l'infamia delle impronte digitali, che manderà in tilt l'intero apparato di polizia, proporremo di presidiare giorno e notte le questure insieme agli immigrati che si vedranno rinviare di mesi la risposta a qualsiasi pratica in attesa delle rilevazioni d'identità. Le nostre sedi continueranno a dare rifugio e accoglienza a tutti gli immigrati e i profughi, che ci sforzeremo di sottrarre alla detenzione e all'espulsione anche a costo di incorrere nel reato di favoreggiamento. Considerando la legge Bossi-Fini l'altra faccia dell'attacco allo Statuto dei Lavoratori, chiediamo al movimento sindacale di estendere a livello nazionale l'indicazione di sciopero generale contro la legge razzista praticata con successo a Vicenza e in preparazione a Reggio Emilia, ed alle forze sociali e politiche di prenderne in considerazione l'abrogazione per via referendaria. Chiediamo agli enti locali e agli operatori dei servizi pubblici e privato-sociali di fare obiezione di coscienza rispetto ad ogni atto discriminatorio e attività di tipo custodiale, inquisitorio o repressivo, e di difendere e moltiplicare, anche contro le indicazioni del governo, i centri e i servizi che offrono accoglienza, tutela, istruzione e assistenza socio-sanitaria ai cittadini stranieri senza distinzione di status, con particolare attenzione alla sorte di profughi e rifugiati. Vittorio Agnoletto, Piero Bernocchi, Moreno Biagioni , Marco Bersani , Raffaella Bolini, Luca Casarini, Dino Frisullo, Eugenio Melandri, Sandro Mezzadra, Vincenzo Miliucci, Luciano Muhlbauer, Alfio Nicotra, Claudio Sabattini, Annamaria Rivera, Fulvio Vassallo Paleologo 3 giugno 2002
- Prev by Date: 21/06 Roma: Contesti migratori, diritti umani e prigioni nell'Europa allargata
- Next by Date: SCIOPERO GENERALE IN LOMBARDIA GIOVEDI' 20 GIUGNO
- Previous by thread: 21/06 Roma: Contesti migratori, diritti umani e prigioni nell'Europa allargata
- Next by thread: SCIOPERO GENERALE IN LOMBARDIA GIOVEDI' 20 GIUGNO
- Indice: