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(Fwd) [IxT]2004_05_13 - 064. Deposito legale obbligatorio per i siti web?




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Date forwarded: 	Thu, 13 May 2004 10:58:16 +0200
Date sent:      	Thu, 13 May 2004 08:57:21 +0000
From:           	Paolo Attivissimo <topone@pobox.com>
To:             	_NL_invio <internetpertutti@peacelink.it>
Subject:        	[IxT]2004_05_13 - 064. Deposito legale obbligatorio per i siti Web?
Forwarded by:   	internetpertutti@peacelink.it
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[IxT]2004_05_13 - 064. Deposito legale obbligatorio per i siti Web?

Questa newsletter vi arriva grazie alle gentili donazioni di
"dagghito", "ebay" e "cesarec".

Sta facendo molto discutere una legge che apparentemente richiede il
deposito legale obbligatorio di una copia di tutti i siti Web. Una
delle prime segnalazioni è giunta da un articolo di PC Self:

http://www.pcself.com/primopiano/04/05/0015.html



L'idea è talmente balzana che molti l'hanno presa per una bufala o 
per
un pesce d'aprile decisamente stantio. Purtroppo la legge citata
dall'articolo esiste realmente: è la legge 106/2004 del 15 aprile
2004, intitolata "Norme relative al deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all'uso pubblico" e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 e in vigore dal 12/5/2004
(cercate sotto "Serie Generale"):

http://www.gazzettaufficiale.it/

Il testo è reperibile anche qui:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm

In estrema sintesi, la nuova legge prevede un deposito obbligatorio,
denominato "deposito legale", dei "documenti destinati all'uso
pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione,
qualunque sia il 
  loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione".
  Lo 
scopo è " costituire l'archivio nazionale e regionale della 
produzione
editoriale".

Rientrano nell'obbligo i documenti "prodotti totalmente o 
parzialmente
in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non
diffusi in ambito esclusivamente privato". Sono inclusi anche i
documenti pubblicati su Internet, e in particolare " q) documenti
diffusi su supporto informatico; r) documenti diffusi tramite rete
informatica". E mi sembra abbastanza plausibile che un sito Web sia 
un
"documento", essendo composto da pagine, testo e immagini esattamente
come un libro.

Fra i soggetti obbligati ci sono anche "l'editore o comunque il 
responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica" e
"il produttore o il distributore di documenti non librari o di
prodotti editoriali similari". Quindi il testo della legge 
sembrerebbe
indicare che tutti, ma proprio tutti, debbano depositare copia dei
propri siti Web. Sembrerebbero compresi anche i siti amatoriali che
contengono semplicemente testi personali, blog e foto del proprio
gatto.

Chi non rispetta la legge "è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre
a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro."

Panico generale? Nuovo decreto Urbani? Non è detto. Ci sono infatti
due considerazioni che, pur non essendo io esperto in legge, mi
inducono a non agitarmi più di tanto.

La prima è che l'articolo 5 prevede un regolamento attuativo, da
emanare "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente
legge", che verrà redatto dopo aver consultato "le associazioni di
categoria interessate" (almeno così dice la legge). Questo 
regolamento
definirà le modalità di applicazione pratica della legge e, cosa più
importante, "i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei
documenti". Quindi esiste già nell'impianto della legge la 
possibilità
che il regolamento dica che i siti amatoriali sono esonerati.

Fra l'altro, il problema non riguarda soltanto i siti amatoriali:
riguarda anche le aziende, i cui siti offrono "documenti" (brochure,
manuali, eccetera) che vengono aggiornati in continuazione per ovvie
ragioni tecniche: la facilità di aggiornamento è proprio il pregio 
del
Web. Appioppare alle aziende l'onere di inviare copia di interi
mega-siti, con tanto di relativi continui aggiornamenti, è
semplicemente demenziale. Spero che il legislatore si sia documentato
un attimo prima di prendere in mano penna e calamaio per legiferare. 
I
tempi della carta assorbente e del ciclostile sono finiti, forse
qualcuno non l'ha ancora capito.

La seconda considerazione è che l'articolo 7, quello delle sanzioni,
dice che la sanzione si basa sul "valore commerciale del documento,
aumentato da tre a quindici volte". Ma un sito amatoriale non ha un
valore commerciale: ne ha certamente uno affettivo, ma chiamarlo
"commerciale" mi sembra difficile. E se il valore è zero, è chiaro 
che
zero moltiplicato per tre o quindici fa sempre zero.

Per il momento, insomma, non è il caso di correre in strada e gridare
allo scandalo. E' giusto che se ne parli, in modo che magari le
considerazioni pratiche giungano anche alle orecchie di chi stila
questi provvedimenti lunari, ma aspettiamo il regolamento attuativo
prima di disperarci. Nel frattempo, conserviamo i nostri polmoni per
gli scandali veri.

Ciao da Paolo.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(C) 2004 by Paolo Attivissimo (www.attivissimo.net).
Distribuzione libera, purché sia inclusa la presente dicitura.

Se ti piace quello che leggi, fallo sapere in giro, e mandami un po'
di focaccia!

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