[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

profughi da Lecce: è inaudito!



E' INAUDITO!
 
Quella che segue è la copia, diffusa da fonte diretta e attendibile, di uno degli atti notificati (e non consegnati) a tutti o a gran parte dei 205 richiedenti asilo (106 kurdi dalla Turchia, 48 kurdi dall'Iraq, 2 pakistani, 1 bangladeshi, 2 afghani, 46 srilankesi) sbarcati a Gallipoli il 31 gennaio, attualmente detenuti nel Cpt "Regina Pacis" di Lecce dopo il diniego dell'asilo politico da parte della Commissione centrale.
Abbiate pazienza, e seguite (non solo i giuristi) i passaggi di questo orrore giuridico.
Dietro queste formule aride c'è il destino di duecento esseri umani.

 
(Il Questore di Lecce)
Esaminati gli atti di Ufficio dai quali risulta che le sedicenti cittadine straniere di nazionalità turca (nomi di dodici persone) ...
Ai suddetti stranieri, ascoltati dalla Commissione Centrale in data 14 u.s., è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato. Pertanto essendo entrati clandestinamente nel territorio dello Stato in data 31/01/02, sono stati colpiti da decreto di respingimento alla frontiera emesso dalla scrivente in data odierna.
Considerato che non ricorrono i motivi di cui all'art.8 comma 4, della legge 40/98;
Ritenuto che deve procedersi ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera A della L. 40/98;
DECRETA IL RESPINGIMENTO CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DELLE CITTADINE STRANIERE SUDDETTE
Informa che avverso questo decreto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della notifica al TAR di Lecce e che, comunque la presentazione del ricorso non sospende l'efficacia del presente decreto.
Il dirigente dell'ufficio stranieri disporrà in esecuzione del presente decreto la notifica dello stesso (...)
e l'accompagnamento alla frontiera di ROMA - FIUMICINO;
La comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza (...)
Lecce, 16/02/02"

 
IL QUESTORE DI LECCE (E QUINDI IL GOVERNO) STA COMPIENDO UN ATTO ILLEGALE.
 
L'art. 8 della legge 40/98 prevede lo sbrigativo respingimento, da parte della polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello Stato". Dunque, alla frontiera!
 
Il comma 2/A prevede un'eccezione, che già nel '98 la Rete antirazzista considerò pericolosa: il questore può disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo".
Ma i profughi di Lecce non si sono affatto "sottratti ai controlli di frontiera". Anzi: si sono precipitati incontro al personale di polizia, chiedendo aiuto e asilo. E da quel giorno, il 31 gennaio, sono passati ben diciotto giorni, nel corso dei quali hanno chiesto asilo, se lo sono visto rifiutare, hanno espresso chiaramente la volontà di far valere il diritto a un ricorso legale.
Dunque non sono stati "fermati subito dopo l'ingresso". Sono in Italia da un tempo così lungo, da aver maturato tutto il diritto di far valere le loro ragioni in giudizio. E lo potrebbero fare, nei confronti della magistratura ordinaria e amministrativa, nel caso che gli sia notificata l'espulsione "con intimazione a laasciare il territorio nazionale entro quindici giorni", prevista dal successivo articolo 11.
 
E' questa verifica da parte della magistratura che si vuole evitare a tutti i costi.
Ciosì si sceglie di non espellerli, ma  "respingerli", come se fossero ancora sugli scogli o a bordo di una nave.
Perchè contro il respingimento non è prevista dalla legge (purtroppo: la Rete antirazzista lo denunciò, inascoltata, già nel '98) nessuna possibilità di ricorso efficace.
 
Proprio perchè il parlamento allora si rese conto dei possibili abusi della procedura di respingimento nei confronti dei richiedenti asilo, inserì comunque nell'articolo 8 un limite, al comma 4: "le disposizioni del comma (...) 2 (...) non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovevro l'adizione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari".
Ovvero: se uno chiede asilo, o comunque ha diirtto a protezione umanitaria, non può essere respinto alla frontiera, e neppure "subito dopo" la frontiera.
E' proprio per questo che finora la polizia di frontiera di Gorizia, Ancona, Trieste, Venezia, Bari e Brindisi si guarda bene dal consentire agli stranieri che trova a bordo dei traghetti o ai valichi di terra di chiedere asilo. Perchè sanno che in quel caso non possono più respingerli: se mai, potranno espellerli dopo, con le garanzie previste dalla legge.
 
Ma ora il questore di Lecce (e il ministero dell'Interno) ha trovato la soluzione: dichiara che "non ricorrono i motivi di cui al comma 4"!
Che significa? Sono o non sono richiedenti asilo, sia pure "rigettati"? Le condizioni in cui sono sbarcati, le circostanze che denunciano, ne fanno o no, in ogni caso, delle persone bisognose di "protezione umanitaria"?
Si nega l'evidenza, per giustificare l'arroganza del potere.
E' come se io dicessi: la legge mi consente di guidare una macchina su strada, salvo che il semaforo sia rosso; ma io dichiaro che non ricorrono i motivi per cui si applica quest'eccezione: non c'è bisogno di motivare il perchè, se sono un questore posso anche affermare che il semaforo è un albero di Natale; dunque sono libero dalla legge, posso passare col rosso e anche ammazzare un pedone...
 
E' un drammatico salto di qualità, che anticipa la sostanza degli ultimi articoli del ddl Berlusconi-Bossi-Fini: quelli che consentono di detenere nei Cpt, e di deportare oltre frontiera dopo un sommario esame locale, chi chiede asilo in Italia.
Fra l'altro, il salto logico del questore gli consente anche di scavalcare i limiti che la legge pone per la reclusione nei Cpt come il Regina Pacis: gli "espellendi" possono esservi ristretti solo se non hanno documenti, o sono considerati pericolosi per lo stato o la società, o si sono trattenuti in Italia oltre l'intimazione... Tutte condizioni che non ricorrono in questo caso, così che il giudice difficilmente avrebbe convalidato la detenzione entro le 48 ore (da sabato scorso) previste dalla legge.
Così invece tutto diventa facile: sono "respingendi", possono essere reclusi fino a quando li si verrà a prendere.
 
Il questore non si cura nemmeno di citare, d'altra parte, l'articolo 17 della legge 40, tuttora in vigore, che dice che "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, (...) di lingua, (...) di opinioni politiche...": sfido chiunque a dire che la Turchia, da cui provengono la maggior parte dei "respingendi", o lo Srilanka in guerra, non rientrino in queste categorie!
 
La mostruosa illegalità di questa procedura non ne attenua la pericolosità, nel caso in questione e come precedente per tutti i richiedenti asilo.
 
Credo che dovremo immediatamente denunciare questo atto alla Corte europea dei diritti umani, chiedendone un intervento urgente (previsto nel caso in cui un atto, anche non definitivo, comporti gravi pericoli per l'incolumità degli interessati). Chiedo a un giurista di elaborare immediatamente un testo, da inviare oggi stesso via fax alla Corte di Strasburgo.
 
Credo anche che l'Acnur dovrebbe intervenire immediatamente, e nel modo più fermo, nei confronti del governo italiano. Mi risulta che avesse già intenzione di far presente la sommarietà delle audizioni tenute a Lecce: ma questo atto supera ogni limite!
 
Chiedo che si moltiplichino le prese di posizione ed i fax di protesta alla Divisione profughi del ministro dell'Interno (06.4741991: l'altro numero di fax precedentemente diffuso, 06.485957 corrispondente fino a due giorni fa al ministro Scaiola, è stato non casualmente disattivato). Datene notizia, per favore, alla mail ass.azad@libero.it .
 
Per il pomeriggio di oggi sono già previsti i presìdi a Roma davanti al Senato, ed a Lecce davanti alla Prefettura. Dovrebbero moltiplicarsi in tutte le città, anche solo nella forma di delegazioni e petizioni da consegnare ai prefetti. Vi partecipino i parlamentari, e chiedano con forza al ministro Scaiola di rispondere di ciò che sta facendo!
 
Propongo che si organizzi una forte protesta alla frontiera da cui passeranno i profughi, che sia Fiumicino (come pare dal foglio citato) o Malpensa (come avvenne nella scorsa estate).
 
SE IL QUESTORE HA DECISO DI CALPESTARE LA LEGGE, E' PROBABILE CHE IL GOVERNO VOGLIA CHIUDERE SUBITO LA PARTITA: DUNQUE LA DEPORTAZIONE POTREBBE AVVENIRE GIA' OGGI.
 
E' vero infatti che l'articolo 12 della legge 40 prevede che il pretore convalidi il trattenimento nel Cpt entro 48 ore anche nel caso di respingimento. Ma le 48 ore, saltando la domenica, scadono oggi, martedì. E d'altra parte, illegalità per illegalità, il governo potrebbe decidere di non attendere neppure l'atto di convalida per deportare tutti...
 
SE QUEI PROFUGHI SARANNO RIGETTATI NELLE PRIGIONI TURCHE, NELLA GUERRA INCIPIENTE IN IRAQ O IN QUELLA GIA' IN ATTO IN SRILANKA, SAREMO TUTTI MENO LIBERI!
 
Dino Frisullo (Associazione Azad)