Fw: invitare all'astensione non è reato : Corte di Cassazione 12-6-1962 e 25-10-1984



Il procuratore di Firenze, non ha aperto nessun fascicolo perchè sa bene che le sentenze della CASSAZIONE ci sono e sono valide...
infatti i giornali hanno riportato la "non-notizia" cbe il procuratore era stato sfiorato dal desiderio di aprire una inchiesta....ma che comunque non c'era inchiesta...
 
....così come le varie denunce dei radicali (anti democratiche, perchè contro la libertà di espressione che tutti i no-global e centri sociali, giustamente, rivendicano da semopre) verranno come sempre ritirate dopo i referendum dato che sono solo modi di far notizia...
bye
 
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Sent: Thursday, June 09, 2005 2:51 AM
Subject: Re: invitare all'astensione non è reato : Corte di Cassazione 12-6-1962 e 25-10-1984

Movimento per la società di giustizia e per la speranza, Lecce
 
Cari Amici di Lazzaro,
                                        vi  pregherei di leggere il giudizio che sul responso della Cassazione dà il Procuratore di Firenze Nannucci, e che sta su Republica dei giorni scorsi. Qui la Cassazione si rivela accomodante.
Un saluto fraterno da Arrigo Colombo
 
 
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Sent: Wednesday, June 08, 2005 8:27 PM
Subject: invitare all'astensione non è reato : Corte di Cassazione 12-6-1962 e 25-10-1984

invitare all'astensione non è reato : Corte di Cassazione 12-6-1962 e 25-10-1984

 
Corsera odierno - Lettera a Sergio Romano -


Caro Romano, si legge su La Stampa dell' 1 giugno 2005 ( a firma del
costituzionalista Michele Ainis) che l'art. 98 del testo unico delle
leggi elettorali per la Camera dei deputati punisce « il ministro di
qualsiasi culto » che, « abusando delle proprie attribuzioni » , si
adopera a « indurre ( gli elettori) all'astensione » . E che l'art. 51
della legge sulla disciplina del referendum estende alla propaganda
referendaria quella incriminazione. Trascura, l'autore, che la
Cassazione ( 12 luglio ' 62) ha ritenuto non esservi abuso - e
pertanto reato - quando il ministro del culto prospetta la
peccaminosità dell'adesione a un'ideologia condannata dalla Chiesa. La
stessa Corte ( con la sentenza 25 ottobre ' 84) ha dichiarato che «
non commette il reato di cui all'art. 98 il ministro del culto
cattolico, il quale nell'interno della chiesa affigga manifesti che,
limitandosi a richiamare il valore della vita e ad affermare che essa
ha inizio all'atto del concepimento, invitino gli elettori senza
alcuna menzione di conseguenti vantaggi o danni, neppure di carattere
spirituale, a votare in favore del referendum ( cattolico)
sull'aborto. L'art. 98, infatti, non vieta ai ministri del culto
qualsiasi forma di propaganda elettorale. La valutazione relativa
all'eventuale abuso delle attribuzioni di ministro del culto cattolico
non può esser fatta in riferimento al diritto italiano anziché al
diritto canonico, poiché solo quest'ultimo indica quali siano le
attribuzioni di tali ministri » .
Non vi è abuso, insomma, quando il sacerdote esercita il suo ministero
secondo l'ordinamento canonico.

Romano Ricciotti presidente on. di sezione della Corte di cassazione,