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informazioni parlamentari: "Subito una legge a tutela d ell'agricoltura nazionale e delle produzioni tipiche e bio logiche"
- Subject: informazioni parlamentari: "Subito una legge a tutela d ell'agricoltura nazionale e delle produzioni tipiche e bio logiche"
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- Date: Tue, 4 May 2004 18:58:49 +0200
Vi giriamo il testo del comunicato stampa e della proposta di legge contro l'introduzione di OGM nella nostra agricoltura presentata dal gruppo parlamentare dei verdi. a cura di AltrAgricoltura Nord Est ----------------------------------------------- Si è tenuta questa mattina a Palazzo Madama la conferenza stampa dei Verdi per la presentazione del disegno di legge sugli OGM. Hanno partecipato Alfonso Pecoraro Scanio,presidente dei Verdi, Loredana De Petris, capogruppo in Commissione Agricoltura, Marco Moruzzi, consigliere regionale nelle Marche e i rappresentanti di diverse organizzazioni agricole ed ambientaliste. Di seguito vi inviamo il comunicato stampa e in allegato il testo integrale del disegno di legge già depositato al Senato ed alla Camera dei Deputati. COMUNICATO STAMPA OGM: VERDI, "Subito una legge a tutela dell'agricoltura nazionale e delle produzioni tipiche e biologiche" 29/04/04 - "La Commissione europea non deve autorizzare la commercializzazione del mais BT11 e di altri prodotti OGM prima della consultazione elettorale: sulla moratoria dovrà esprimersi il nuovo Parlamento europeo nell'interesse della stragrande maggioranza dei consumatori dell'Unione che è contraria alla diffusione di alimenti a rischio per la salute umana e per l'ambiente". Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente dei Verdi, ha aperto oggi la conferenza stampa svoltasi a Palazzo Madama dedicata alla presentazione del disegno di legge dei Verdi finalizzato a preservare l'agricoltura nazionale e le produzioni tipiche e biologiche dalla contaminazione transgenica. "Non si tratta di una decisione 'tecnica' - ha proseguito il Presidente dei Verdi - ma di una questione strategica per il futuro del sistema agroalimentare europeo che fonda le sue prospettive più concrete di sviluppo sulla valorizzazione della biodiversità agricola e sui prodotti a denominazione d'origine." "Dallo scorso mese di novembre - ha dichiarato Loredana De Petris, capogruppo dei Verdi nella Commissione Agricoltura del Senato - attendiamo inutilmente l'annunciato provvedimento di Alemanno sulla cosiddetta 'coesistenza' fra OGM e coltivazioni convenzionali, tipiche e biologiche. Il Governo è paralizzato dalle opinioni contrapposte dei Ministri competenti e questo espone il nostro Paese alla penetrazione delle sementi transgeniche in assenza di regole. La nostra posizione è chiara: l'agricoltura italiana non ha bisogno di OGM e la coesistenza è impossibile nel peculiare sistema agricolo e ambientale del Paese.". Marco Moruzzi, responsabile agricoltura dei Verdi e consigliere regionale nelle Marche, ha illustrato in dettaglio i sette articoli del disegno di legge già depositato al Senato ed alla Camera dei deputati. "Il nostro punto di riferimento giuridico - ha detto Moruzzi - resta il principio di precauzione, sancito dall'art.174 del Trattato di Amsterdam: in assenza di certezza scientifica devono essere vietate su tutto il territorio nazionale le coltivazioni OGM in campo aperto e l'allevamento di animali geneticamente modificati, in linea con le indicazioni già proposte da gran parte delle Regioni. Divieto inoltre di utilizzare materia prima agricola, mangimi e additivi OGM in tutte le produzioni con marchi di qualità regolamentata. Proponiamo infine - conclude Moruzzi - norme chiare per la ricerca scientifica e la sperimentazione e una nuova organizzazione dei controlli, senza i quali le nuove regole sull'etichettatura rischiano di essere facilmente evase." Il disegno di legge inizierà a breve l'iter nelle Commissioni Agricoltura delle Camere. ------------------------------------------------------- N.B. se volete essere cancellati da questa lista scrivete a altragricoltura at italytrading.com DISEGNO DI LEGGE Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari convenzionali, biologiche e a denominazione protetta d'iniziativa della senatrice Loredana De Petris RELAZIONE Onorevoli senatori, il dibattito in merito all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura e nell'alimentazione umana ed animale è tuttora molto acceso ed interessa trasversalmente i diversi attori della filiera alimentare e la comunità scientifica. Un ampio fronte di organizzazioni rappresentative degli agricoltori, delle imprese della trasformazione alimentare e dei consumatori ha a più riprese promosso anche nel nostro Paese iniziative tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze che potrebbero verificarsi nel sistema agroalimentare nazionale a seguito dell'introduzione delle biotecnologie in questo campo, in una situazione di perdurante incertezza del quadro scientifico e senza valutare adeguatamente le specificità della situazione italiana. Peraltro una serie di provvedimenti dell'Unione europea e di alcuni Stati membri lasciano presagire una imminente apertura del quadro comunitario alle sementi geneticamente modificate senza che sia stata ad oggi definita compiutamente la questione della cosiddetta 'coesistenza' fra colture OGM e produzioni convenzionali e biologiche. La recente approvazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati, nonchè in merito alla tracciabilità ed etichettatura dei medesimi (Regolamenti CE n. 1829 e n.1830 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003), le procedure autorizzative in corso presso il Comitato scientifico UE e l'Autorità europea per la Sicurezza Alimentare, i provvedimenti di apertura ad alcune specifiche colture annunciati dal governo spagnolo ed inglese, rischiano di produrre effetti a catena anche nel nostro Paese, in assenza di un chiaro contesto nazionale di riferimento e di garanzia per la netta separazione delle filiere e la tutela delle produzioni di qualità. In tale ambito occorre inoltre tenere conto delle iniziative già assunte autonomamente da alcune Regioni che hanno emanato provvedimenti di tutela preventiva del territorio di loro competenza. L'Italia presenta del resto un sistema agroalimentare unico, fortemente interconnesso con i contesti territoriali e culturali delle varie regioni del Paese. La nostra produzione si è affermata nel mondo per la qualità: i prodotti certificati a vario titolo, a denominazione d'origine protetta, classificati come tipici e tradizionali o ottenuti con il metodo biologico costituiscono una realtà in crescita vertiginosa, la più efficace 'carta vincente' che l'agroalimentare italiano può giocare in uno scenario internazionale tendente alla globalizzazione ed all'appiattimento del gusto. Questa qualità diffusa della nostra produzione ha origine nella peculiarità del sistema produttivo. L'agricoltura italiana è esercitata su un territorio a forte variabilità pedologica e climatica, con notevole incidenza di aree collinari e montane, con una superficie aziendale molto parcellizzata e con una stretta interazione fra aree coltivate ed aree naturali e boschive. Rischiamo, a nostro giudizio, di incorrere in un errore irreversibile immaginando a priori una 'coesistenza' fra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche in contesti di questo genere, che hanno una particolare storia e configurazione produttiva. Le stesse misure di prevenzione che suggerisce la Commissione europea nella Raccomandazione del 23 luglio 2003 per assicurare la segregazione delle filiere ed impedire la contaminazione configurano costi insostenibili per l'intero sistema agroalimentare se applicate in realtà dove l'intreccio fra qualità certificata delle produzioni, origine territoriale della materia prima e biodiversità costituisce il valore aggiunto decisivo per l'affermazione nel mercato e non garantiscono una reale affidabilità. L'applicazione del principio di precauzione, sancito dall'articolo 174 del Trattato di Amsterdam, ci sembra inoltre doverosa in riferimento all'ingegneria genetica applicata al comparto agricolo, una tecnologia ad oggi tutt'altro che consolidata ed affidabile come sostiene una insistente propaganda di parte. Una ampia corrente del pensiero scientifico in materia sottolinea infatti l'inefficacia del modello riduzionistico applicato al rapporto geni-sistemi viventi, rappresentando con preoccupazione che la complicata rete di processi interattivi che connette i geni fra loro e l'intero genoma all'organismo vivente ed al suo ambiente, non viene indagata nei procedimenti che oggi conducono alla creazione ed alla commercializzazione di piante geneticamente modificate. Solo per restare all'ambito di più diretta pertinenza degli OGM attualmente presenti sul mercato internazionale vengono evidenziati i seguenti rischi: - i transgeni delle varietà resistenti agli erbicidi possono diffondersi fra le piante selvatiche e fra le erbe infestanti, generando nuove varietà particolarmente dannose per le coltivazioni; - la contaminazione della biodiversità può portare alla perdita definitiva delle caratteristiche di unicità di molte specie; - le colture ingegnerizzate per produrre autonomamente i pesticidi possono incentivare l'evoluzione di ceppi resistenti di insetti. L'evidente sottovalutazione di queste problematiche e la carenza di ricerca scientifica orientata ad indagare l'impatto ambientale degli OGM ha origine del resto dal forte condizionamento esercitato sulla materia dalle poche grandi compagnie multinazionali titolari dei brevetti sul genoma, mentre scarse ed episodiche sono le risorse messe a disposizione della ricerca pubblica. Il disegno di legge si propone pertanto di improntare alla cautela la politica del nostro Paese in materia di biotecnologie applicate all'agricoltura ed all'alimentazione. L'articolo 1 richiama espressamente il principio di precauzione ed elenca i valori fondamentali che la Repubblica tutela per garantire la sicurezza e la qualità della propria produzione agroalimentare. L'art.2 dispone il divieto di coltivazione e allevamento di OGM sul territorio nazionale e prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare provvedimenti per la salvaguardia delle produzioni tipiche biologiche e a denominazione protetta. L'art.3 pone il divieto di utilizzare nella preparazioni di prodotti a qualità regolamentata (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologici) materia prima agricola, mangimi animali e additivi contenenti OGM, pena l'esclusione delle imprese interessate dalla possibilità di utilizzo dei relativi marchi. L'art.4 concerne la ristorazione scolastica e sanitaria: in relazione alla particolare vulnerabilità dei soggetti destinatari viene stabilito il divieto di somministrare in tali ambiti alimenti contenenti OGM e l'obbligo dei soggetti gestori di verificare adeguatamente il rispetto di tale prescrizione. L'art.5 contiene gli indirizzi in materia di ricerca scientifica con particolare riferimento alla priorità assegnate alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; sono inoltre definite severe limitazioni territoriali per prevenire il rischio di contaminazione derivante da eventuali iniziative sperimentali di coltivazione di OGM, autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di biosicurezza ed ammissibili solo previo consenso preventivo dei Comuni interessati. L'art.6 disciplina l'intervento delle associazioni di rappresentanza degli agricoltori, dei consumatori ed ambientaliste nel sollecitare le azioni di tutela e nei procedimenti in sede di giurisdizione amministrativa. L'art.7, infine, fissa le sanzioni e rafforza l'attività di vigilanza e controllo sul territorio prevedendo il coordinamento di tutti gli enti competenti. DISEGNO DI LEGGE ART.1. FINALITA' 1. In applicazione del principio di precauzione, sancito nell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.209, a salvaguardia della sicurezza e della qualità della produzione agroalimentare e del valore tradizionale e turistico del paesaggio agrario nazionale, la Repubblica tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la specificità delle produzioni agricole e zootecniche tipiche, biologiche e a denominazione protetta nei confronti del rischio derivante dalla diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM) e loro derivati. 2. Ai fini sopra indicati, lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali tutelano prioritariamente, nell'ambito delle rispettive competenze: a. la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. 25 luglio 2003 e sue successive modifiche e revisioni, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tipica (IGT) e le relative aree di origine; b. le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c. le zone aventi specifico interesse agrituristico. ART. 2 Divieto di coltivazione e allevamento di OGM 1. Nelle more della definizione di protocolli scientifici che assicurino l'innocuità per la salute umana ed animale e l'assenza di impatti negativi per le risorse genetiche autoctone, sono vietate su tutto il territorio nazionale la coltivazione in campo aperto di OGM e l'allevamento di animali geneticamente modificati. E' fatto altresì divieto di porre in vendita in qualsiasi forma, sul territorio nazionale, sementi geneticamente modificate. 2. Le Regioni e le Province autonome possono adottare, a fini cautelativi e di prevenzione, provvedimenti finalizzati alla tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione protetta sui territori di rispettiva competenza. ART.3 Marchi di qualità regolamentata 1.Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità regolamentata di cui al Regolamento CEE n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, al Regolamento CEE n.2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, al Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, è vietato l'impiego di materia prima agricola, mangimi animali e additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità. ART.4 Ristorazione collettiva scolastica e sanitaria 1. Al fine di tutelare in via precauzionale la salute dei soggetti particolarmente vulnerabili, nelle attività di ristorazione scolastica delle scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali e dei luoghi di cura gestiti dall'amministrazione pubblica o da titolari privati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti o derivati da OGM. 2. I soggetti titolari dei servizi scolastici e sanitari di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione dell'erogatore del servizio di ristorazione, l'assenza di OGM e prodotti derivati negli alimenti somministrati e di pubblicizzare in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli stessi. ART.5 Ricerca scientifica 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo, con l'obiettivo di mantenere la biodiversità, assicurare la diversificazione e l'efficienza dei sistemi agricoli nella direzione di uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali, prevedendo criteri di priorità per le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone e dei genotipi locali e tradizionali. 2.Le iniziative sperimentali e di ricerca in materia di OGM possono essere autorizzate esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, e di eventuali misure specifiche di precauzione disposte dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, previo consenso dei Comuni interessati. 3.Le sperimentazioni di cui al comma 2 sono comunque vietate nelle seguenti aree: a) aree naturali protette di livello nazionale e regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394; b) aree protette della rete Natura 2000, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; c) aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono, a qualunque titolo, sostegno per l'applicazione di misure agroambientali nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale; d) aree dove si realizzano prodotti garantiti dai marchi di qualità regolamentata di cui all'articolo 3. 4.Le Regioni e le Province autonome definiscono adeguate distanze di sicurezza per assicurare la tutela delle aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3. ART.6 INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 1.Le associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni ambientaliste di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti competenti ai controlli, possono denunciare fatti lesivi della presente legge e chiedere l'inibizione o la sospensione di attività. 2.Le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti in contrasto con la presente legge. ART.7. SANZIONI E CONTROLLI 1. Per la violazione dei divieti di cui all'art.2, comma 1, ed all'art.5, comma 3, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino ad euro 51.700. 2. Per la violazione dei divieti di cui all'art.3, comma 1, e all'art.4, comma 1, si applica la sanzione da euro 3.000 ad euro 30.000. 3. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano annuale, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, che assicuri l'effettuazione di un numero minimo di ispezioni per ogni comparto della filiera e forme di coordinamento fra le amministrazioni competenti. Per le sementi importate di mais e soia tale piano prevede comunque il campionamento del 100 per cento dei lotti posti in commercio. 4. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei materiali geneticamente modificati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni; possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni all'ambiente e alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.
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