informazioni parlamentari: "Subito una legge a tutela d ell'agricoltura nazionale e delle produzioni tipiche e bio logiche"



Vi giriamo il testo del comunicato stampa e della proposta di legge contro
l'introduzione di OGM nella nostra agricoltura presentata dal gruppo
parlamentare dei verdi.
a cura di AltrAgricoltura Nord Est
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Si è tenuta questa mattina a Palazzo Madama la conferenza stampa dei Verdi
per la presentazione del disegno di legge sugli OGM. Hanno partecipato
Alfonso Pecoraro Scanio,presidente dei Verdi, Loredana De Petris,
capogruppo in Commissione Agricoltura, Marco Moruzzi, consigliere regionale
nelle Marche e i rappresentanti di diverse organizzazioni agricole ed
ambientaliste.
Di seguito vi inviamo il comunicato stampa e in allegato il testo integrale
del disegno di legge già depositato al Senato ed alla Camera dei Deputati.


COMUNICATO  STAMPA

OGM: VERDI, "Subito una legge a tutela dell'agricoltura nazionale e delle
produzioni tipiche e biologiche"


        29/04/04 - "La Commissione europea non deve autorizzare la
commercializzazione del mais BT11 e di altri prodotti OGM prima della
consultazione elettorale: sulla moratoria dovrà esprimersi il nuovo
Parlamento europeo nell'interesse della stragrande maggioranza dei
consumatori dell'Unione che è contraria alla diffusione di alimenti a
rischio per la salute umana e per l'ambiente".
        Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente dei Verdi, ha aperto oggi
la conferenza stampa svoltasi a Palazzo Madama dedicata alla presentazione
del disegno di legge dei Verdi finalizzato a preservare l'agricoltura
nazionale e le produzioni tipiche e biologiche dalla contaminazione
transgenica.
        "Non si tratta di una decisione 'tecnica' - ha proseguito il
Presidente dei Verdi - ma di una questione strategica per il futuro del
sistema agroalimentare europeo che fonda le sue prospettive più concrete di
sviluppo sulla valorizzazione della biodiversità agricola e sui prodotti a
denominazione d'origine."
        "Dallo scorso mese di novembre - ha dichiarato Loredana De Petris,
capogruppo dei Verdi nella Commissione Agricoltura del Senato - attendiamo
inutilmente l'annunciato provvedimento di Alemanno sulla cosiddetta
'coesistenza' fra OGM e coltivazioni convenzionali, tipiche e biologiche.
Il Governo è paralizzato dalle opinioni contrapposte dei Ministri
competenti e questo espone il nostro Paese alla penetrazione delle sementi
transgeniche in assenza di regole. La nostra posizione è chiara:
l'agricoltura italiana non ha bisogno di OGM e la coesistenza è impossibile
nel peculiare sistema agricolo e ambientale del Paese.".
        Marco Moruzzi, responsabile agricoltura dei Verdi e consigliere
regionale nelle Marche, ha illustrato in dettaglio i sette articoli del
disegno di legge già depositato al Senato ed alla Camera dei deputati. "Il
nostro punto di riferimento giuridico - ha detto Moruzzi - resta il
principio di precauzione, sancito dall'art.174 del Trattato di Amsterdam:
in assenza di certezza scientifica devono essere vietate su tutto il
territorio nazionale le coltivazioni OGM in campo aperto e l'allevamento di
animali geneticamente modificati, in linea con le indicazioni già proposte
da gran parte delle Regioni. Divieto inoltre di utilizzare materia prima
agricola, mangimi e additivi OGM in tutte le produzioni con marchi di
qualità regolamentata. Proponiamo infine  - conclude Moruzzi - norme
 chiare per la ricerca scientifica e la sperimentazione e una nuova
organizzazione dei controlli, senza i quali le nuove regole
sull'etichettatura rischiano di essere facilmente evase."
        Il disegno di legge inizierà a breve l'iter nelle Commissioni
Agricoltura delle Camere.
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DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari convenzionali,
biologiche e a denominazione protetta

d'iniziativa della senatrice Loredana De Petris







RELAZIONE



Onorevoli senatori,
il dibattito in merito all'impiego di organismi geneticamente modificati
(OGM) in agricoltura e nell'alimentazione umana ed animale è tuttora molto
acceso ed interessa trasversalmente  i diversi attori della filiera
alimentare e la comunità scientifica. Un ampio fronte di organizzazioni
rappresentative degli agricoltori, delle imprese della trasformazione
alimentare e dei consumatori ha a più riprese promosso anche nel nostro
Paese iniziative tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle
conseguenze che potrebbero verificarsi nel sistema agroalimentare nazionale
a seguito dell'introduzione delle biotecnologie in questo campo, in una
situazione di perdurante incertezza del quadro scientifico e senza valutare
adeguatamente le specificità della situazione italiana.
	Peraltro una serie di provvedimenti dell'Unione europea e di alcuni
Stati membri lasciano presagire una imminente apertura del quadro
comunitario alle sementi geneticamente modificate senza che sia stata ad
oggi definita compiutamente la questione della cosiddetta 'coesistenza' fra
colture OGM e produzioni convenzionali e biologiche. La recente
approvazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di alimenti e
mangimi geneticamente modificati, nonchè in merito alla tracciabilità ed
etichettatura dei medesimi (Regolamenti CE n. 1829 e n.1830 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003), le procedure autorizzative
in corso presso il Comitato scientifico UE e l'Autorità europea per la
Sicurezza Alimentare, i provvedimenti di apertura ad alcune specifiche
colture annunciati dal governo spagnolo ed inglese, rischiano di produrre
effetti a catena anche nel nostro Paese, in assenza di un chiaro contesto
nazionale di riferimento e di garanzia per la netta separazione delle
filiere e la tutela delle produzioni di qualità. In tale ambito occorre
inoltre tenere conto delle iniziative già assunte autonomamente da alcune
Regioni che hanno emanato provvedimenti di tutela preventiva del territorio
di loro competenza.
	L'Italia presenta del resto un sistema agroalimentare unico,
fortemente interconnesso con i contesti territoriali e culturali delle
varie regioni del Paese. La nostra produzione si è affermata nel mondo per
la qualità: i prodotti certificati a vario titolo, a denominazione
d'origine protetta, classificati come tipici e tradizionali o ottenuti con
il metodo biologico costituiscono una realtà in crescita vertiginosa, la
più efficace 'carta vincente' che l'agroalimentare italiano può giocare in
uno scenario internazionale tendente alla globalizzazione ed
all'appiattimento del gusto.
	Questa qualità diffusa della nostra produzione ha origine nella
peculiarità del sistema produttivo. L'agricoltura italiana è esercitata su
un territorio a forte variabilità pedologica e climatica, con notevole
incidenza di aree collinari e montane, con una superficie aziendale molto
parcellizzata e con una stretta interazione fra aree coltivate ed aree
naturali e boschive.
	Rischiamo, a nostro giudizio, di incorrere in un errore
irreversibile immaginando a priori una 'coesistenza' fra colture
geneticamente modificate, convenzionali e biologiche in contesti di questo
genere, che hanno una particolare storia e configurazione produttiva. Le
stesse misure di prevenzione che suggerisce la Commissione europea nella
Raccomandazione del 23 luglio 2003 per assicurare la segregazione delle
filiere ed impedire la contaminazione configurano costi insostenibili per
l'intero sistema agroalimentare se applicate in realtà dove l'intreccio fra
qualità certificata delle produzioni, origine territoriale della materia
prima e biodiversità costituisce il valore aggiunto decisivo per
l'affermazione nel mercato e non garantiscono  una reale affidabilità.
	L'applicazione del principio di precauzione, sancito dall'articolo
174 del Trattato di Amsterdam, ci sembra inoltre doverosa in riferimento
all'ingegneria genetica applicata al comparto agricolo, una tecnologia ad
oggi tutt'altro che consolidata ed affidabile come sostiene una insistente
propaganda di parte. Una ampia corrente del pensiero scientifico in materia
sottolinea infatti l'inefficacia del modello riduzionistico applicato al
rapporto geni-sistemi viventi, rappresentando con preoccupazione che la
complicata rete di processi interattivi che connette i geni fra loro e
l'intero genoma all'organismo vivente ed al suo ambiente, non viene
indagata nei procedimenti che oggi conducono alla creazione ed alla
commercializzazione di piante geneticamente modificate. Solo per restare
all'ambito di più diretta pertinenza degli OGM attualmente presenti sul
mercato internazionale vengono evidenziati i seguenti rischi:
- i transgeni delle varietà resistenti agli erbicidi possono diffondersi
fra le piante selvatiche e fra le erbe infestanti, generando nuove varietà
particolarmente dannose per le coltivazioni;
- la contaminazione della biodiversità può portare alla perdita definitiva
delle caratteristiche di unicità di molte specie;
- le colture ingegnerizzate per produrre autonomamente i pesticidi possono
incentivare l'evoluzione di ceppi resistenti di insetti.
L'evidente sottovalutazione di queste problematiche e la carenza di ricerca
scientifica orientata ad indagare l'impatto ambientale degli OGM ha origine
del resto dal forte condizionamento esercitato sulla materia dalle poche
grandi compagnie multinazionali titolari dei brevetti sul genoma, mentre
scarse ed episodiche sono le risorse messe a disposizione della ricerca
pubblica.

	Il disegno di legge si propone pertanto di improntare alla cautela
la politica del nostro Paese in materia di biotecnologie applicate
all'agricoltura ed all'alimentazione. L'articolo 1 richiama espressamente
il principio di precauzione ed elenca i valori fondamentali che la
Repubblica tutela per garantire la sicurezza e la qualità della propria
produzione agroalimentare. L'art.2 dispone il divieto di coltivazione e
allevamento di OGM sul territorio nazionale e prevede la possibilità per le
Regioni e le Province autonome di adottare provvedimenti per la
salvaguardia delle produzioni tipiche biologiche e a denominazione
protetta. L'art.3 pone il divieto di utilizzare nella preparazioni di
prodotti a qualità regolamentata (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologici)
materia prima agricola, mangimi animali e additivi contenenti OGM, pena
l'esclusione delle imprese interessate dalla possibilità di utilizzo dei
relativi marchi. L'art.4 concerne la ristorazione scolastica e sanitaria:
in relazione alla particolare vulnerabilità dei soggetti destinatari viene
stabilito il divieto di somministrare in tali ambiti alimenti contenenti
OGM e l'obbligo dei soggetti gestori di verificare adeguatamente il
rispetto di tale prescrizione. L'art.5 contiene gli indirizzi in materia di
ricerca scientifica con particolare riferimento alla priorità assegnate
alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; sono inoltre
definite severe limitazioni territoriali per prevenire il rischio di
contaminazione derivante da eventuali iniziative sperimentali di
coltivazione di OGM, autorizzate ai sensi della normativa vigente in
materia di biosicurezza ed ammissibili solo previo consenso preventivo dei
Comuni interessati. L'art.6 disciplina l'intervento delle associazioni di
rappresentanza degli agricoltori, dei consumatori ed ambientaliste nel
sollecitare le azioni di tutela e nei procedimenti in sede di giurisdizione
amministrativa. L'art.7, infine, fissa le sanzioni e rafforza l'attività di
vigilanza e controllo sul territorio prevedendo il coordinamento di tutti
gli enti competenti.






DISEGNO DI LEGGE


ART.1. FINALITA'
	1. In applicazione del principio di precauzione, sancito
nell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998,
n.209,  a salvaguardia della sicurezza e della qualità della  produzione
agroalimentare e del valore tradizionale e turistico del paesaggio agrario
nazionale, la Repubblica tutela le risorse genetiche del proprio territorio
e la specificità  delle produzioni agricole e zootecniche tipiche,
biologiche e a denominazione protetta nei confronti del rischio derivante
dalla diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM)
e loro derivati.
2. Ai fini sopra indicati,  lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e
gli enti locali tutelano prioritariamente,  nell'ambito delle rispettive
competenze:
a. la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali,
nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali di cui al D.M. 25 luglio 2003 e sue successive modifiche e
revisioni, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine
controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita
(DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP),  a indicazione geografica tipica (IGT) e le relative aree
di origine;
b. le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche
dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio, del 24 giugno 1991;
c. le zone aventi specifico interesse agrituristico.

ART. 2  Divieto di coltivazione e allevamento di OGM
	1. Nelle more della definizione di protocolli scientifici che
assicurino l'innocuità per la salute umana ed animale e l'assenza di
impatti negativi per le risorse genetiche autoctone, sono vietate su tutto
il territorio nazionale la coltivazione in campo aperto di OGM e
l'allevamento di animali geneticamente modificati. E' fatto altresì divieto
di porre in vendita in qualsiasi forma, sul territorio nazionale, sementi
geneticamente modificate.
2. Le Regioni e le Province autonome possono adottare, a fini cautelativi e
di prevenzione, provvedimenti finalizzati alla tutela delle produzioni
agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione protetta sui territori
di rispettiva competenza.


ART.3  Marchi di qualità regolamentata
1.Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da
marchi di qualità regolamentata di cui al Regolamento CEE n. 338/79 del
Consiglio del 5 febbraio 1979, al Regolamento CEE n.2092/91 del Consiglio
del 24 giugno 1991, al Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14
luglio 1992, è vietato l'impiego di materia prima agricola, mangimi animali
e additivi contenenti OGM.  Il mancato rispetto del divieto comporta per le
imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti
marchi di qualità.

ART.4 Ristorazione collettiva scolastica e sanitaria
	1. Al fine di tutelare in via precauzionale la salute dei soggetti
particolarmente vulnerabili, nelle attività di ristorazione scolastica
delle scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali  e dei luoghi di cura
gestiti dall'amministrazione pubblica o da  titolari privati, è vietata la
somministrazione di prodotti contenenti o derivati da OGM.
    2. I soggetti titolari dei servizi scolastici e sanitari di cui al
comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione
dell'erogatore del servizio di ristorazione, l'assenza di OGM e prodotti
derivati negli alimenti somministrati e di pubblicizzare in modo adeguato
le informazioni sulla provenienza degli stessi.

ART.5 Ricerca scientifica
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono la ricerca e la sperimentazione nel
settore agricolo, con l'obiettivo di mantenere  la biodiversità, assicurare
la diversificazione e l'efficienza dei sistemi agricoli nella direzione di
uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali, prevedendo
criteri di priorità per le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
risorse genetiche autoctone e dei genotipi locali e tradizionali.
2.Le iniziative sperimentali e di ricerca in materia di OGM possono essere
autorizzate esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni in materia di
biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, e di
eventuali misure specifiche di precauzione disposte dal Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, previo consenso dei Comuni
interessati.
3.Le sperimentazioni di cui al comma 2 sono comunque vietate nelle seguenti
aree:
a)  aree naturali protette di livello nazionale e regionale di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n.394;
b)  aree protette della rete Natura 2000, tutelate ai sensi della Direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
c)  aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che
ricevono, a qualunque titolo, sostegno per l'applicazione di misure
agroambientali nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale;
d) aree dove si realizzano prodotti garantiti dai marchi di qualità
regolamentata di cui all'articolo 3. 
4.Le Regioni e le Province autonome definiscono adeguate distanze di
sicurezza per assicurare la tutela delle aree di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 3.

ART.6  INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA,  DELLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E  DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
1.Le associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori, le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni ambientaliste
di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349,  al fine di sollecitare
l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti competenti ai controlli,
possono denunciare  fatti  lesivi della presente legge e chiedere
l'inibizione o la sospensione di attività.
2.Le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti in contrasto con la
presente legge.

ART.7.   SANZIONI E CONTROLLI
1. Per la violazione dei divieti di cui all'art.2, comma 1, ed all'art.5,
comma 3, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o
dell'ammenda fino ad euro 51.700.
2. Per la  violazione dei divieti di cui all'art.3, comma 1, e all'art.4,
comma 1, si applica la sanzione da euro 3.000 ad euro  30.000.
3. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi precedenti, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle
regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano
annuale, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, che assicuri
l'effettuazione di un numero minimo di ispezioni per ogni comparto della
filiera e forme di coordinamento fra le amministrazioni competenti. Per le
sementi importate di mais e soia tale piano prevede comunque il
campionamento del 100 per cento dei lotti posti in commercio.
4.  Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono
funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per
l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate
dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei
materiali geneticamente modificati, richiedendo i dati, le informazioni e
le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni;
possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi
ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni all'ambiente e alle
filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.