Consulta: no a espulsione clandestino se bisognoso di cure



Luogo: Roma
Tema: Consulta: no a espulsione clandestino se bisognoso di cure
Data: 21/7/2001
Fonte: AGI
All'extracomunitario il nostro ordinamento assicura, anche se clandestino,
"tutte" le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti per
la sua salute. Conseguentemente non si puo' procedere ad una espulsione se
dal provvedimento derivasse un "irreparabile pregiudizio" al suo diritto,
costituzionalmente garantito, alla salute.
Il punto fermo e' stato fissato dalla Corte Costituzionale in una sentenza
(la n. 252, depositata oggi in cancelleria) con la quale ha dichiarato
infondati i dubbi sollevati dal Tribunale di Genova sull'art. 19 del testo
unico delle disposizioni sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del
'98) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione
dell'extracomunitario che, entrato clandestinamente in Italia, vi resti solo
per sottoporsi ad un trattamento terapeutico "essenziale" per il suo
pregresso stato di salute.
Ci sono altre disposizioni, ha sentenziato la Corte, che tutelano il
"diritto fondamentale" di tutti alla salute, anche degli stranieri
"qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso
e il soggiorno nello Stato".