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La Uranio Connection in Europa



[timbro: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso la Pretura Circ.le di Roma
UFFICIO RICEZIONE PRIMI ATTI 18.gen.2000 000036709]

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI DENUNCIA

Ill.Sig.Procuratore

La sottoscritta Danica Razlag, nata a (...) e residente in (...), in qualità
di Vicepresidente dell Associazione privata di volontariato denominata
"Osservatorio Etico Ambientale" ai fini del presente atto el.te domiciliata in
Roma, p.le Clodio, 22 presso lo studio degli Avv.ti Franco e Domenico Marconi


Premesso

1. L'Uranio naturale è composto da tre tipi di Uranio (isotopi): l'Uranio 234,
Uranio 235 e 238. Tutti hanno 92 protoni ma un numero differente di neutroni,
rispettivamente 142, 143 e 146. Per essere utilizzato nella maggior parte dei
reattori nucleari l'Uranio naturale deve essere arricchito in Uranio 235. A
livello nucleare tale processo di arricchimento fa avanzare UNA notevole
quantità di Uranio 238. Ora terminato lo scopo energetico tali quantità di
Uranio devono essere
stoccate e smaltite.

2. Che la ditta autorizzata a trattare scorie di Uranio, nei casi occorsi in
cui si sono sostituiti i contrappesi all'Uranio con quelli al tungsteno, è la
STARMET (Don King, Manager, Sales & Contracts - Starmet Corporation  2229 Main
Street Concorde, MA 01742 ( 978.369-5410 e mail dking@starmet.com) la quale
vende tale tipo di materiale al prezzo di circa $10 al chilo.

3. Che esistono nel mondo svariate migliaia di tonnellate (quasi 6 milioni di
tonnellate pari ad un chilo per ogni abitante della terra) di tali scorie e
che la Starmet almeno dal 1969 ha ben pensato di riciclare immettendole e
disperdendole sul pianeta per fini civili.

4. Che l'Uranio di cui stiamo parlando è notoriamente un elemento tossico e
radioattivo che provoca negli esseri viventi varie forme di tumori e danni
mutagenici.

5. Che almeno dal 1969 gli aerei civili utilizzano come zavorra e contrappeso
Uranio 238 nella parte delle ali e della coda nella misura di almeno 1500
chili di Uranio 238 nei Boeing 747

6. Che i modelli di tali aerei sono  Boeing B747, Mac Donnell & Douglas DC 10,
Lockheed 1011 e Lockheed C130 Hercules, C141.


7. Che i contrappesi in tali modelli sono individuabili attraverso il manuale
tecnico fornito dalla società produttrice e che dovrebbero essere punzonati in
modo indelebile dalla sigla "DU"  ma che nessun tecnico ha mai operato
manutenzione su parti del velivoli in cui risiedono tali contrappesi: di
conseguenza nessuno sa con precisione quanto gli eventuali contenitori stagni
abbiano sopportato le sollecitazioni nel tempo a cui sono stati sottoposti
tali contenitori; una cosa è certa e cioè che da rilevazioni sull'intera massa
planetaria si è constatato che sono state disperse nell'atmosfera anche a
causa dei voli di linea più di cento tonnellate di Uranio 238 le quali da
modelli di parametro desunti da dati ufficiali UNSCEAR (organismo ONU) il
totale del materiale radioattivo disperso ha provocato la morte di circa un
miliardo di persone dal 1940 ad oggi. In Italia le morti accertate secondo gli
indici di tale organismo e dovute anche alla dispersione dell'Uranio 238,
sarebbero 10 milioni.

8. Che l'Uranio 238 ha le caratteristica di essere un materiale piroforico e
cioè tendente ad autoincendiarsi e che quindi in caso di disastro aereo,
quando il velivolo prende fuoco, l'Uranio si trasforma in ossidi e diossidi di
Uranio sempre respirabile in forma di aerosol che si disperde per varie decine
di chilometri dal luogo di emissione (e ciò dipende anche dalle condizioni
atmosferiche) sono danno grave e rilevante.

9. Che la normativa italiana attualmente in vigore, in particolare la legge 31
dicembre 1962, n.1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), e il più
recente Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.230 (attuazione delle Direttive
Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti), prevede strettissimi controlli in ordine
alla produzione, importazione, esportazione, trattamento, impiego, commercio,
detenzione deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e
smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività o situazione
correlata che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni
ionizzanti.

10. Che gli aerei sia civili che militari di Roma non hanno piani idonei di
evacuazione decontaminazione e difesa contro l'irraggiamento da questo tipo di
materiale radioattivo.

11.  Che l'Alitalia Spa ha nella propria flotta svariati velivoli come
specificati al punto 6 con presenza di Uranio 238.

12. Che a comprova di quanto esposto al punto 10 le Compagnie si Assicurazione
di tale linea aerea (Generali ed Assitalia)
nelle loro polizze non coprono i rischi derivanti dalla contaminazione e/o
avvelenamento derivante da incendio delle parti in Uranio degli aerei di
questo tipo.

13. Che l'Agusta fabbrica in Italia un elicottero anche per uso civile su
licenza Bell che si chiama "Ab412" e che tale velivolo nella
versione B412A, ha nelle pale ben 13 chili di Uranio 238.

14.  Che dalla trasmissione "Report" su RAITRE del 19 dicembre 1999
(cfr.videocassetta allegata a partire da 20 minuti
circa dall'inizio:  intervista rilasciata da Silvano Manera del Servizio
Sicurezza Gruppo Alitalia e dal Sig. Benedetto Marasa, Direttore
dei Servizi Tecnici Ente Nazionale Aviazione civile), potrebbe arguirsi che i
responsabili degli Aeroporti Leonardo da Vinci, Ciampino, Urbe e Pratica di
Mare potrebbero essere ben a conoscenza di tali fatti e nonostante ciò
permettono  sia all'Alitalia che ad altre compagnie di utilizzare tali
pericolosi velivoli sulle proprie piste ad hangar ...

15. Che il tipo di indagine da fare per trovare tale sostanza sui velivoli
indicati è la spettrometria di massa oppure il rilievo delle radiazioni alfa
(ma anche gamma).

Con presente atto propone formale

DENUNCIA

Nei confronti dei responsabili della società Alitalia spa, della Agusta spa,
degli aeroporti Leonardo da Vinci, Ciampino, Urbe e Pratica di Mare nonché di
ogni altro eventuale, e identificando responsabili.

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma, ove in quanto su esposto ravvisi di fatti costituenti reato
voglia iniziare azione penale contro i denunciati e contro ogni
corresponsabile, dei quali si chiede espressamente la punizione.

Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali e
materiali.

Autorizza l'invio di ogni comunicazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di
archiviazione, di cui il sottoscritto chiede
espressamente di essere informato, presso il proprio domicilio eletto in Roma,
p.le Clodio 22 presso lo studio degli avv.ti Franco e Domenico Marconi,

Sin d'ora si indica a teste il Sig. Marco Saba domiciliato in ...MI)
via ...

Si allegano i seguenti documenti:

1. Atto costitutivo di associazione privata "Osservatorio Etico Ambientale"
del 13 dicembre 1999.

2. Rapporto informativo del 14/01/2000 Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di
Malpensa.

3. Lettera ANPA del 13 ottobre 1999, prot. N. 16254

4. Videocassetta contenete due trasmissioni televisive andate in onda su RAI 3
e Tele Padania nel dicembre 1999.
(particolarmente utili per inquadrare la problematica).

Roma 18/01/2000
Firmato: Sig.ra Danica  Razlag


PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

MEMORIA ILLUSTRATIVA

P.M.n. 4551/2000 - dott.ssa Delia

La sottoscritta Danica Razlag, con riferimento ad Atto di denuncia proposto
dalla Sig.ra Danica Razlag in qualità di Vicepresidente dell'Associazione
"Osservatorio Etico Ambientale" e depositato in data 18 gennaio 2000, con la
presente memoria riferisce alla  S.V.Ill.ma i chiarimenti af integrazione alla
suddetta denuncia.

1. Con L.7 agosto 1982 n.704 pubbl. in G.U. 7 ott.82 n. 277 (doc.1)  "lo Stato
Italiano ratifica e dava esecuzione alla Convenzione sulla protezione fisica
dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York
il 3 marzo 1980".

2. All'art. 1 della suddetta  Convenzione, per materiale nucleare si intende,
tra gli altri, anche l'Uranio 238.

3. Relativamente al trasporto, così come si evince dall'art.4 comma 3, ebbene
si prescrive che uno stato sul quale  transitano aeromobili contenenti detti
materiali deve ottenere assicurazioni che il materiale nucleare sarà protetto
durante il trasporto internazionale così come richiesto conformemente ai
livelli di protezione di cui all'allegato 1
(doc.2)

4. All'allegato 1.art.1 par.b si stabilisce che i materiali della categoria II
( a cui appartiene l'Uranio impoverito - vedansi
allegato 2-doc.3 -)  devono essere immagazzinati all'interno di una zona
costantemente sorvegliata da guardie e dispositivi elettronici,
circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti di acceso
adeguatamente controllati o in qualsiasi zona con un equivalente livello di
protezione fisica: certamente le ali di un velivolo (che contengano uranio)
non rientrano tra quelle zone con equivalente livello di protezione fisica:
infatti, negli aeroporti civili non esistano misure
né tantomeno dispositivi atti ad assicurare un'adeguata protezione.

5. L'art.7 della Convenzione stabilisce che il commettere dolosamente uno
degli atti elencati dal presente articolo (uso, detenzione, dispersione del
materiale nucleare e quant'altro) che cagioni o sia in grado di cagionare la
morte o il ferimento grave di persone o  danneggiamento considerevole a cose
deve essere considerato reato e per tanto punito.  Ed infatti la Convenzione
all'art.8 del comma 3  non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a
norma delle leggi nazionali.

a) Tutto ciò premesso e relativamente  al caso in esame le ipotesi  di reato
che possono configurarsi, volendo, sono: art.432 C.P."
Attentati alla sicurezza dei trasporti" (doc. 4) e art. 679 C.P." Omessa
denuncia di materie esplodenti " ( doc. 5 "ovvero materie infiammabili ") e
art.10 Legge 14 ott.1974, n. 497 (doc.6: riguardo alla detenzione di
aggressivi chimici) ed infatti: a.L'art. 432 c.p. prevede il reato ogni volta
che si configura un comportamento, attivo o omissivo, idoneo a
determinare un evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno
materiale.  Quanto alla forma la legge non specifica la condotta delittuosa,
ma considera tali tutti gli atti e le  omissioni del reo che da soli o insieme
con eventuali forze naturali esterne siano tali da determinare un pericolo per
la sicurezza dei trasporti. Si tratta di reato con evento di pericolo perché
la sua esistenza non richiede il verificarsi di un effettivo danno materiale
che costituisce circostanza aggravante, ma è sufficiente l'insorgenza di uno
stato di fatto che renda possibile il danno ( vedansi al riguardo
giurisprudenza allegata al doc. 7 - 8 - 9).

b) L'art. 679 c.p. riguarda, appunto, la detenzione tra le altre cose di
materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità.
Ora è noto che l'Uranio 238 ha un alto potere di infiammabilità (la quale tra
le altre cose è il mezzo con cui sopra, associata all'art.10
L. 497/74 (vedansi doc. 6) può essere applicata al caso di specie: la
giurisprudenza, addirittura punisce la detenzione associata alla omessa
denuncia delle micce a lenta combustione ed i giocattoli pirici in quanto li
ricomprenda tra le materie esplodenti: non far rientrare  in tale categoria
l'Uranio 238 sarebbe come dire che un c.d."reato" è più
pericoloso di svariati chilogrammi di Uranio che  "svolazzano" liberamente sul
cielo del nostro stato e di conseguenza sulle nostre teste.

E', pertanto, opinione della sottoscritta che i fatti esposti con denuncia del
18 gennaio 2000. possono integrare gli estremi di  illeciti penali.

Con Osservanza
Sig.ra Danica Razlag

Roma 9 marzo 2000

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... la fonte: http://stop-U238.i.am

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