Nota sul Decreto Missioni



 

PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI
Quattro commenti al D.L. n. 107 del 12 luglio 2011

1. L'INGANNO DEL TITOLO DEL DECRETO LEGGE

Dato il rapporto degli stanziamenti finanziari contenuti nel Decreto Legge: 1,5% per la cooperazione civile e 98,5% per la componente militare, i titolo va modificato, per onestà e verità. La politica deve assumere le proprie responsabilità, esplicitandole senza inganni e sotterfugi.
Titolo del DL: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
Corretta riformulazione: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, misure urgenti antipirateria (11G0148), nonché dissolvimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Il dissolvimento degli stanziamenti per la cooperazione civile è illustrato piu sotto.
Sono false, di conseguenza, anche le parole che aprono il testo del DL: “Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione *…+, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace  (...)

2) Artt. 1 e 2 – INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A FAVORE DELL’AFGHANISTAN E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE

Tra il 2008 e il 2011 l’ammontare finanziario approvato nei DL Missioni Internazionali è cresciuto del 50% (da 1 a 1,5 miliardi di €), mentre i finanziamenti previsti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, al loro interno, sono diminuiti del 45% con la seguente progressione negativa:
2008: 9,4% per iniziative di cooperazione su 1 miliardo di € del DL
2009: 6,1% su 1,4 miliardi
2010: 4,7% su 1,5 miliardi
2011: 3,6% su 754 milioni per il primo semestre
1,5% su 736 milioni per il secondo semestre.
Il nuovo DL prevede 5,8 milioni € per la cooperazione civile in Afghanistan che, sommati a quelli del 1° semestre, ammontano per il 2011 a 22 milioni, rispetto ai 117 milioni del 2008. Per i restanti paesi (Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan e “altre aree di crisi”) la previsione è di 5,9 milioni, che portano a 16 milioni lo stanziamento 2011, dimezzandolo rispetto al gia minimo ammontare di 31 milioni del 2010. La partecipazione allo sminamento umanitario (anche in paesi non lontani da noi come la Bosnia), prevista dalla legge 58/2001, viene inserita nel DL con un simbolico misero stanziamento di 300 mila €.
Per quanto riguarda la “missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan” prevista dall’art. 1, commi 2 e 3, per “sostenere” i governi dei due paesi, consolidare “processi di sviluppo” e “le istituzioni locali” e per “assistere la popolazione”, appare ridicolo il confronto tra le esigue disponibilita finanziarie e l’ambizioso programma degli interventi elencato. Sono previste infatti iniziative nei due paesi, a “sostegno del settore sanitario ed educativo, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, dei mezzi di comunicazione locale”, senza rendersi conto che l’eccessiva riduzione dei fondi comportera, nella realta, la soppressione di attivita gia avviate nell’area. Ancora piu grottesca è la moltiplicazione di strutture per gestire questo ‘nulla’. E’ confermata infatti una “Task force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi” (art. 3, comma 13), come se non bastasse l’attivita dell’Unita tecnica centrale della Direzione Generale cooperazione allo sviluppo (Dgcs).
Anche nei sei paesi e “altre aree di crisi” indicati nell’art. 2, in cui l’Italia è chiamata al suo ruolo di responsabilita internazionale, la drastica riduzione a 5,9 milioni di € comportera la chiusura di attivita vitali gia avviate. Questa è la verita del DL: dovrebbe prorogare ma in realta sopprime.

3) Art. 3 commi 14 e 15 – MODIFICA DELLA LEGGE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. UN BLITZ

Non si capisce dove sia la “straordinaria necessita ed urgenza” di queste norme. Si tratta in realta di un blitz della Dgcs, frettoloso, mal scritto e per nulla studiato. Gli errori e le omissioni nei due commi sono infatti gravi e carichi di problemi per le Ong nella gestione di quanto viene previsto, fino al rischio di paralisi nell’invio di personale nei progetti di cooperazione, in particolare in quelli sanitario-ospedalieri. Normalmente simili modifiche si valutano e possibilmente si concordano con i soggetti interessati, le Ong. La Dgcs e lo stesso Parlamento ha sempre fatto cosi. Questa volta si è preferito il blitz, alla faccia degli inviti a fare sistema e del rispetto dovuto a chi dedica parte della propria vita facendo onore all’Italia, fino anche a perderla, in silenzio, senza riconoscimenti e funerali di Stato.
Se da un lato il DL è ricco di benefici, garanzie, indennita, coperture di servizi per il personale dei ministeri impiegato nelle attivita internazionali, questi due commi dell’art. 3 eliminano alcune garanzie per i volontari e cooperanti delle Ong contenute nella legge 49/1997 sulla cooperazione allo sviluppo. Si tratta in particolare delle coperture previdenziali e assicurative di quelli impiegati nei progetti approvati e co-finanziati dal MAE (pochissimi, ormai!). Coperture finora gestite direttamente dalla Dgcs, come previsto dalla stessa legge, e che il DL scarica integralmente sulle Ong di punto in bianco, abrogando una serie di articoli in piu leggi.
E’ un discorso che puo'  essere discusso, dato che non vi e'  alcuna pregiudiziale da parte delle Ong. Ma non può essere pasticciato e tradotto in termini legislativi improvvisati e incompleti, che lasciano spazio a problematicita senza possibilita di soluzione e che richiederanno quindi ulteriori provvedimenti  legislativi, provocando nel frattempo interruzioni, ritardi e inadempimenti non da poco.

I principali punti a cui non si è prestata attenzione riguardano in particolare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: da chi viene richiesta l’aspettativa senza assegni per il periodo di cooperazione? e con quali obblighi per l’ente pubblico? Come potranno le Ong effettuare direttamente i versamenti contributivi all’INPDAP? Come ricongiungere i periodi contributivi se i contratti sono a progetto e quindi su gestione separata? E molti altri ancora. Con queste norme, ad esempio, Ong come "Cuamm-Medici con l’Africa" o "Emergency" e ogni Ong che impiega personale ospedaliero e di altri enti pubblici, si trova (il DL è in vigore dal 12 luglio) senza la possibilita di far valere il diritto all’aspettativa ai sensi della legge 49/87 e di provvedere ai versamenti contributivi all’INPDAP. Molti progetti rischiano di fermarsi per l’impossibilita di inviare personale.

I due commi devono essere quindi ritirati e si dia avvio ad un tavolo di lavoro per studiare attentamente la questione e trovare, tra Ong e Dgcs, la giuste modalità per arrivare allo stesso risultato senza pasticci e superficialità di sorta.

4) Art. 4, comma 31 – COOPERAZIONE TECNICA CON LA REPUBBLICA DI PANAMA

Vengono cedute unita navali, a seguito di un memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza. Cessioni gia presenti nel precedente DL ma a costo zero. Nella presente norma sono invece stanziati 17,4 milioni di €. A parte il fatto che questi accordi tecnici bilaterali non hanno alcun riferimento alle Missioni internazionali e agli impegni multilaterali, questi 17,4 milioni sono quasi il doppio di quanto il DL stanzia complessivamente per le attivita di cooperazione allo sviluppo. Sarebbe più giusto e onorevole che una simile cifra fosse destinata ad incremento parziale delle attivita di cooperazione previste dagli art. 1 e 2.

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