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R: [africa] DDL Sicurezza - Comunicato Unione Camere Penali
- Subject: R: [africa] DDL Sicurezza - Comunicato Unione Camere Penali
- From: "valemanini at libero.it" <valemanini at libero.it>
- Date: Fri, 15 May 2009 15:12:47 +0200 (CEST)
Giuseppe magnani e Pellegrino Napoli
----Messaggio originale----
Da: luisa.rizzo at alice.it
Data: 15/05/2009 11.36
A: <africa at peacelink.it>
Ogg: [africa] DDL Sicurezza - Comunicato Unione Camere Penali
DDL Sicurezza in votazione alla Camera: misure incostituzionali e inutili
Dopo la richiesta di fiducia sul ddl "sicurezza" contro il quale il mese scorso i penalistiitaliani si sono astenuti dalle udienze per cinque giorni, l'UCPI torna ad intervenire denunciando l'adozione di provvedimenti inutili e propagandistici, in contrasto con i principi della Costituzione. Ma governo e maggioranza restano sordi.
Di seguito il Comunicato della Giunta UCPI ed i relativi lanci di agenzia.
http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=10729
COMUNICATO STAMPA
Lapprovazione del disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini impone, ancora una volta, la necessità di ribadire la nostra decisa e complessiva contrarietà alle innovazioni con esso introdotte, contrarietà che tante volte lUCPI ha espresso, anche ricorrendo alla misura estrema della astensione dallattività giudiziaria.
Si tratta di un provvedimento che, in linea con i precedenti interventi realizzati tramite decreto legge, si connota per una matrice squisitamente autoritaria dei rapporti fra cittadino e stato e che segna una profonda involuzione del sistema dei valori costituzionali.
Di una simile concezione è emblematica la reintroduzione del delitto di oltraggio, ormai da tempo rinunciato dal nostro ordinamento, che attesta non solo la volontà del legislatore di assegnare particolare ed autonomo rilievo allonore del pubblico ufficiale, ma anche di garantire ad esso una tutela affatto differenziata rispetto allonore del privato cittadino. La causa estintiva del reato prevista per lipotesi in cui limputato risarcisca al pubblico ufficiale ed al suo ente di appartenenza il danno cagionato dalloltraggio costituisce previsione affatto straordinaria nel sistema penale, atta peraltro a fornire una fortissima arma di ricatto che il cittadino, nellincertezza che connota sempre lesito di un processo, non potrà far altro che subire.
Le c.d. ronde, pur con tutti i correttivi introdotti allo scopo di renderne in qualche modo meno odiosa lintroduzione, inevitabilmente legittimano una concezione della giustizia che da strumento di garanzia di tutti i cittadini diventa strumento di vendetta privata del singolo ed implicitamente forniscono giustificazione a quei fenomeni di brutale linciaggio, che hanno contrassegnato anche recenti arresti.
Lintroduzione del reato di immigrazione clandestina, radicalmente inefficace al preteso fine di garantire sicurezza e destinato a produrre pesanti ricadute sul bilancio dello Stato, scardina lassetto dei valori costituzionali cui è improntato il nostro sistema penale elevando al rango di valore prioritario per lordinamento e dunque meritevole della più afflittiva delle sanzioni, lobbedienza a precetti amministrativi. E va nella stessa logica, di punizione estrema della condotta di disubbidienza al precetto, la modifica e laggravamento di pene previsti per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Né certo è tollerabile che una misura limitativa della libertà personale, quale è la restrizione nei centri di identificazione ed espulsione, possa protrarsi fino a centoottanta giorni in forza di un mero atto autorizzativo del Giudice di Pace, in assenza di contraddittorio e di ogni presupposto di rimproverabilità al soggetto che ne è destinatario, dinanzi ad un giudice radicalmente incompetente ad irrogare pene detentive e dunque misure massimamente restrittive del diritto fondamentale di libertà personale.
Un giudizio radicalmente negativo va poi espresso con riguardo a tute le modifiche introdotte al regime di carcere duro, destinate a trasformarlo in stabile regime detentivo, sottoposto al finto controllo di un giudice speciale, caratterizzato da condizioni la cui estrema afflittività, oltre a porsi in contrasto con i più fondamentali diritti delluomo, ha esclusivo sapore di propaganda non valendo in alcun modo a garantire la sicurezza dei cittadini.
Analogamente merita ferma opposizione lintroduzione del principio secondo il quale le misure di prevenzione di carattere patrimoniale possono essere adottate prescindendo da qualsivoglia pericolosità sociale del soggetto che vi è sottoposto. Simili previsioni sono destinate ad ulteriormente destabilizzare il sistema della prevenzione penale, inammissibilmente disancorandolo dalle garanzie proprie della giurisdizione, per trasformarlo in strumento di repressione di natura puramente amministrativa.
Non vi è misura adottata con questo ennesimo provvedimento sulla sicurezza dei cittadini che sia estranea a censure di incostituzionalità e che valga davvero a garantire sicurezza, laddove a tutte conseguiranno invece gravi pregiudizi in termini economici, di ritardo nei tempi della giustizia e di collasso del sistema carcerario.
Roma, 13 maggio 2009
La Giunta UCPI
http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=10729
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