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Fw: commento alle anticipazioni sul pacchetto sicurezza
- Subject: Fw: commento alle anticipazioni sul pacchetto sicurezza
- From: lu-sa at clio.it
- Date: Wed, 21 May 2008 00:06:34 +0200 (CEST)
- Importance: Normal
Cari amici, qualche commento sui contenuti del pacchetto sicurezza, per come lo riassume il Messaggero. Cordiali saluti sergio briguglio " <briguglio at frascati.enea.it> ----------------- L'asilo. La prima stretta riguarda gli extracomunitari che presentano domanda di asilo: non potranno più circolare liberamente in attesa della risposta, ma dovranno risiedere presso centri che non sono i Cpt ma che hanno tuttavia particolari vincoli; il mancato rispetto comporterà la bocciatura della domanda. Commento: "il mancato rispetto" significa che lo straniero e' fisicamente libero di lasciare il Centro. Significa anche che questa misura non impedisce minimamente di utilizzare la richiesta d'asilo in modo abusivo: mi fermano in condizioni di soggiorno illegale; presento una domanda di asilo infondata; nelle more della decisione, me ne vado dal Centro, lasciando tanti cari saluti a Frattini. Ricongiungimenti familiari. La seconda stretta si riferisce ai ricongiungimenti familiari: si torna ai limiti previsti dalla Bossi-Fini, escludendo zii e nipoti. È previsto il test del Dna quando l'autorità consolare o diplomatica ha dubbi sull'effettiva sussistenza della parentela. Commento: gia' oggi la legge esclude zii e nipoti; come faranno a riescluderli? Riguardo al DNA: e se si tratta di minore affidato o adottato, a quale DNA fanno riferimento? A quello della zia del questore? Comunitari. Passiamo alle norme previste per i comunitari: viene stabilito il tempo certo entro il quale dichiarare la presenza sul territorio italiano. Trascorsi i tre mesi previsti dalla direttiva Ue N.38, entro dieci giorni andrà fatta. L'omessa dichiarazione associata all'assenza di reddito lecito costituisce "motivo imperativo" di sicurezza per l'allontanamento. Il comunitario viene rimandato al paese di provenienza con accompagnamento alla frontiera. Commento: da quando scatta il termine? dall'ingresso? e se il comunitario afferma di essere entrato ieri in Italia? come si fa a provare che e' entrato piu' di tre mesi e dieci giorni prima e che - badate bene - non se n'e' mai andato nel frattempo? Colf e badanti. Per quanto riguarda le colf e le badanti che si sono autodenunciate per essere assunte con il decreto flussi si interverrà in un secondo momento perché l'obiettivo prioritario del governo è quello di combattere la criminalità legata alla clandestinità. Commento: Nel frattempo, cioe', vengono punite anche loro? E se la richiesta del decreto flussi riguarda un muratore? e se una badante lavora senza che il badato sbadato abbia presentato domanda? Espulsioni. Arriviamo al criterio della pericolosità, più esteso, in materia di espulsioni. Sarà riferito a chi commette un reato che legittima l'arresto in flagranza. Non è necessaria una condanna definitiva per l'applicazione del provvedimento, ma un'informativa di polizia che qualifichi i reati in quei termini. L'espulsione compete ai prefetti, in base al decreto Amato ora in vigore. Commento: C'e' gia' oggi l'espulsione per motivi di prevenzione. Chi impedisce al questore, in presenza di pericolosita', di raccomandarne l'adozioen al prefetto? Forse gli stessi timori che impediscono alla polizia di Napoli di denunciare la signora napoletana che, a Primo Piano, raccontava di come avesse partecipato all'incendio del campo Rom? Sindaci. Sarà ospitata da uno o più disegni di legge la normativa che riguarda i sindaci e i loro poteri in materia di sicurezza e sostanzialmente riproporrà i provvedimenti presentati dal precedente ministro dell'Interno Giuliano Amato e concordati con i sindaci delle grandi città italiane e con l'Anci. Il successore, Roberto Maroni, quel lavoro l'ha definito "eccellente". I sindaci potranno emettere ordinanze interdittive come quelle varate a Firenze e Bologna contro lavavetri e accattoni. Provvedimenti che tuttavia dovranno essere concordati con l'autorità di pubblica sicurezza. Commento: ma e' un pacchetto sulla sicurezza o sulla assenza di fastidi? Ci e' chiaro che quando non avremo piu' mendicanti stranieri nelle nostre citta' vorra' dire che poveri siamo diventati noi? Certezza della pena. Sulla certezza della pena sono previste, con lo stesso strumento legislativo, modifiche alla legge Gozzini con una "rivalutazione della recidiva" per escludere i benefici che riguardano tanto le scarcerazioni anticipate quanto l'affidamento ai servizi sociali e i permessi premio. Commento: non me ne intendo. Reato di immigrazione clandestina. Arriviamo al punto più discusso del pacchetto: l'istituzione del reato di immigrazione clandestina. La soluzione è che diventerà un'aggravante la condizione di clandestinità per lo staniero che commette un reato, comportando l'aumento di un terzo della pena. Questa aggravante non sarà soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti. Commento: Se parliamo di reati da niente, non vedo l'effetto (un terzo di niente e' niente). Se parliamo di reati rilevanti, mi sembra che l'espulsione sostitutiva o alternativa alla pena, gia' prevista dalla legge, sia una misura molto piu' efficace. «Ci sarà una norma - annuncia il ministro Maroni a "Porta a porta" che sanziona in modo pesante chi affitta l'appartamento in nero a clandestini: le case saranno confiscate e consegnate ai sindaci che potranno destinarle ad uso sociale. Mi rendo conto che è una misura pesante, ma non si possono chiedere misure drastiche al governo e poi nel privato approfittare dell'illegalità». Su questo punto c'è ancora una margine d'incertezza. Commento: posso essere d'accordo. Gia' oggi, comunque chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dell'immigrato favorisce la permanenza illegale dello straniero in Italia, e' punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15 mila euro; l'affitto a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione rientra in questa fattispecie se le condizioni contrattuali sono eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003)
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