Taranto: illegittimità delle procedure del rigassificatore e della nuova centrale Ilva



INTERVENTO DELL’AVV. NICOLA RUSSO- PRESIDENTE DISTRETTUALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE - SULLA ILLEGITTIMITA’ DELLE PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEL RIGASSIFICATORE A TARANTO E SULLA FUTURA INSTALLAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMOELETTRICA DELL’ILVA.

In ordine al tentativo di installazione a Taranto del rigassificatore e della nuova centrale termoelettrica dell’Ilva, devo far rilevare, al di là delle inopportune iniziative dal punto di vista ambientale, che andavano seguite determinate procedure per quanto riguarda l’insediamento del rigassificatore, mentre vanno rispettate altre procedure per quanto riguarda la nuova centrale elettrica dell’Ilva. Invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli di legge: a) art. 1-ter, comma 2, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare “gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali); b) art. 1,comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti “da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che “la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 281/97; d) art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che “l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici” da parte dello Stato avvenga d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; e) art. 1,comma 8, lettera a), punto 3, della legge 239/2004, nella parte in cui non prevede che “l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale” da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto leg.vo 281/97; f) f) art. 1, comma 24,lettera a), della legge 239/2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell’art. 1-ter del decreto legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare “gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto leg.vo 281/97; g) art. 1, comma 8, lettera a),punto 7, della legge 239/2004, nella parte in cui prevede che “la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW”( quella dell’Ilva dovrebbe essere di 600 MW) da parte dello Stato debba avvenire “sentita la Conferenza unificata”, anziché “previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legv.o 281/97”. Non resta che riportare quanto statuito dal citato art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: “La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. La Conferenza Stato- città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministro, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del Tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionali dei comuni d’Italia-ANCI, il presidente dell’Unione provinciale d’Italia-UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani-UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 19990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici”. Al cittadino-lettore ogni valutazione in merito, tenendo conto degli accorpamenti di alcuni Ministeri.

Avv. Nicola Russo