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4 NOVEMBRE 2004: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA



4 NOVEMBRE 2004: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA

RICORDIAMO LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE CON UN VOLANTINO E UNA BANDIERA

Comunicato con preghiera di massima diffusione

PeaceLink propone per il 4 novembre una iniziativa leggera e "lillipuziana" da realizzare nella propria citta', con un minimo dispendio di tempo e di denaro. L'associazione ha infatti lanciato una "chiamata alla pace", creando un gruppo composto da volontari che si sono resi disponibili per attivita' nonviolente. Per unirsi a questa rete di volontari si possono inserire i propri dati collegandosi all'indirizzo
http://db.peacelink.it/antiguerra


Per il 4 novembre proponiamo - nelle piazze dove vi siano celebrazioni ufficiali - UNA ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO E/O DI ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA PACE. Per il volantinaggio PeaceLink ha realizzato un mini/dossier in due pagine sulla "festa" del 4 novembre.

Per evitare noie legali, e per essere consapevoli dei propri diritti e doveri, e' INDISPENSABILE leggere le "INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE NONVIOLENTA IN PIAZZA" riportate in coda al testo. Portate con voi UNA COPIA STAMPATA di queste informazioni legali e fatele leggere alle autorita' se vi fossero contestazioni (le abbiamo preparate studiandole "a tavolino" con un avvocato).

Per la riuscita di queste azioni e' importante che tutto si svolga in spirito di pace e nonviolenza, e senza turbare o ostacolare la cerimonia "ufficiale".

--- IL VOLANTINO/DOSSIER DA DISTRIBUIRE
La "festa" del 4 novembre fu UNA RICORRENZA ISTITUITA DAL FASCISMO per trasformare le vittime di una guerra spietata e non voluta in eroi coraggiosi che si immolavano per la Patria. Furono costruiti monumenti ai caduti e agli insegnanti fu chiesto di celebrare le forze armate. Questa eredita' non e' stata sufficientemente sottoposta a critica con l'avvento della Repubblica. Tutto questo e molto altro e' documentato in UN PICCOLO VOLANTINO/DOSSIER CHE PUO' ESSERE DIFFUSO NELLE PIAZZE D'ITALIA DURANTE I FESTEGGIAMENTI "UFFICIALI" e durante le parate militari che si svolgono puntualmente ogni anno in questa data. Basta chiedere ai vigili urbani o alla questura per scoprire la piazza della propria citta' dove si svolgeranno i festeggiamenti militari.


Il volantino sul 4 novembre, in formato PDF e gia' pronto da stampare, e' disponibile all'indirizzo
http://www.peacelink.it/dossier/4novembre/4nov.pdf


Una delle cose che il movimento pacifista deve imparare a fare bene e' quella di pianificare le proprie azioni in modo meticoloso prima di realizzarle, prevedendo le reazioni e utilizzando le competenze di avvocati, giornalisti ed esperti di Internet. Occorre cioe' concepire la nonviolenza come un piano d'azione da programmare con la stessa precisione con cui si programma una guerra. Pertanto, prima di effettuare le azioni di volantinaggio consigliamo di leggere le "INFORMAZIONI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO" riportate in coda a questo documento.

La cura nel pianificare queste azioni deve servire proprio a ridurre al minimo i rischi di violenza ottenendo al contempo il massimo di efficacia dell'azione. Una delle prime cose da fare e' quella di dotarsi di macchina fotografica, possibilmente digitale, in modo da poter scattare fotografie in abbondante quantita' durante l'azione nonviolenta, inviandole alla stampa locale dopo l'iniziativa.

--- CHE SUCCEDE SE MI FERMANO LE FORZE DI POLIZIA?
Chi decide di fare volantinaggio nei pressi delle piazze in cui si svolgeranno manifestazioni o parate per la "festa" del 4 novembre, potra' essere scambiato per un disturbatore e fermato da agenti in borghese o in divisa. Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un manifestante, questi puo' chiedere che l'accertamento sia fatto sul posto, mediante presentazione di carta di identita': la conduzione in centrale infatti dovrebbe avvenire SOLO PER ARRESTO O FERMO in caso di commissione di reati. E' importante avere con se' un documento di identita' valido e in buono stato.


Se gli agenti insistono comunque per portarvi in questura o in caserma, chiedetegli se vi stanno contestando un reato, e spiegategli con calma e gentilezza che in teoria la conduzione in centrale non dovrebbe avvenire se voi non state compiendo nessun reato e se non siete in stato di fermo o di arresto.

Se nonostante le vostre spiegazioni gli operatori di polizia insistono nel volervi portare in caserma o in questura, assecondateli con gentilezza e durante il tragitto cogliete l'occasione per stabilire un dialogo sereno e costruttivo, spiegando nei minimi dettagli in cosa consiste la vostra attivita' e quali sono i contenuti del materiale che avevate intenzione di distribuire.

Non abbiate paura di nulla, perche' non puo' esservi contestato nessun reato, ma al limite vi verra' impedito di continuare a distribuire i volantini.

Cogliete la palla al balzo e riorganizzate "al volo" la vostra attivita' informativa cercando di trasmettere ai carabinieri o alla polizia, attraverso un colloquio sereno ed educato, gli stessi contenuti e gli stessi messaggi che volevate trasmettere ai passanti attraverso i volantini. In questo modo l'azione diretta nonviolenta sara' ugualmente riuscita.

Se volete tutelarvi ulteriormente, fate in modo che durante la vostra azione nonviolenta sia presente o sia comunque reperibile un avvocato di vostra fiducia, al quale segnalare eventuali contestazioni formulate dalle forze dell'ordine durante la vostra iniziativa.

--- LA BANDIERA DELLA PACE DA ESPORRE: COSA FARE E COSA EVITARE
Un'azione nonviolenta come l'esposizione della bandiera della pace durante la cerimonia del 4 novembre NON PUO' ESSERE ANNUNCIATA CON CONFERENZE STAMPA, altrimenti rientra nel reato di manifestazione non autorizzata. Tuttavia, AVVISANDO PRIVATAMENTE I GIORNALISTI prima dell'iniziativa e portando la macchina fotografica digitale (in modo da disporre subito delle foto in tempo reale e inviarle via e-mail ai giornalisti eventualmente assenti) SI PUO' FAR SI' CHE ANCHE UNA SOLA PERSONA POSSA ESPORRE LA BANDIERA E UN'ALTRA LA FOTOGRAFI.


L'"effetto sorpresa" si puo' moltiplicare: tre, quattro, dieci persone sparpagliate nel pubblico aprono altrettante bandiere con la scritta PACE. E' legittimo il loro diritto a presenziare alla cerimonia. L'importante e' mantenere un atteggiamento silenzioso, quieto e composto, non gridare, non manifestare "ostilita' verso la pubblica autorita'", non ostacolare o disturbare lo svolgimento delle manifestazioni "ufficiali" e... scattare foto alla bandiera della pace con lo sfondo del picchetto militare: saranno le immagini a "parlare" sulla stampa e su Internet.

--- UN PIZZICO DI FANTASIA NON GUASTA MAI
Quelle che avete letto finora sono solamente delle indicazioni generali, che ognuno puo' adattare al proprio contesto con creativita'. La nonviolenza e' anche fantasia e capacita' di adattamento. Negli anni passati, dopo aver raccolto il nostro invito, alcuni "volontari nonviolenti" hanno realizzato le seguenti iniziative, che segnaliamo a titolo di esempio e come fonte di ispirazione:


- A Campobasso il Social Forum Campobasso realizzato il volantinaggio con modalità innovative. Oltre ad un volantino su carta, è stato predisposto un floppy (150 copie) contenente alcune pagine del sito di PeaceLink. Un volantinaggio e un... floppaggio per le strade del centro della città. Al termine della serata sono stati deposti ramoscelli di ulivo e la bandiera della pace davanti al monumento dei caduti dove, la mattina, c'era stata la celebrazione ufficiale da parte delle autorità.

- A Parma sono state distribuite circa 150 copie del volantino messo a disposizione da PeaceLink sul proprio sito internet. E' stata anche recapitata una copia del dossier sulla guerra ad un consigliere provinciale che ha promesso di passarla anche ad altri colleghi.

- Davanti al monumento ai caduti di Casale Monferrato sono stati distribuiti altri volantini. La stragrande maggioranza delle persone, per lo più anziani ed ex partigiani ha capito ed apprezzato. Solo un alpino grande e grosso si è adirato, ma la ragazza oggetto dei suoi insulti è stata difesa addirittura dal Commissario in persona.

- A Mestre (Ve) un piccolo gruppetto di tre "volontari dell'informazione" ha distribuito 400 volantini in p.zza Ferretto, durante la cerimonia di festeggiamento (mini-parata militare, alzabandiera, inno di Mameli). I realizzatori di questa iniziativa ci hanno raccontato che "molta gente che stava assistendo ci richiedeva il volantino, suppongo perchè convinta fosse connesso alla cerimonia e non aspettandosi quindi un contenuto di "contro-informazione". Si è svolto tutto senza manifestazioni di assenso o dissenso; nessuno ha chiesto ulteriori spiegazioni.

--- FEEDBACK: TENETECI INFORMATI!

E' importante che chi realizza un'azione diretta nonviolenta per conto dell'Associazione Peacelink COMUNICHI IL RISULTATO DELLA SUA INIZIATIVA con un breve resoconto - da inviare all'indirizzo info at peacelink.it - specificando il numero di copie distribuite, il luogo della diffusione del materiale, la reazione delle persone a cui e' stato consegnato il volantino, eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia e qualsiasi altra informazione correlata allo svolgimento delle attivita' di volantinaggio e di esposizione delle bandiere.

--- CONTATTI E INFORMAZIONI
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su questa iniziativa verranno
pubblicati sul sito www.peacelink.it

Per ulteriori informazioni su questa proposta di azione diretta nonviolenta
e' possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Associazione PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto
info at peacelink.it
Tel. 3471463719 - 3492258342
Fax 1782279059

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--- DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

--- INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE NONVIOLENTA IN PIAZZA
(da stampare e tenere con se' durante le iniziative di azione nonviolenta)

In caso di contestazione da parte delle forze dell'ordine consegnate questo testo e chiedete quali norme state violando, dato che SOLO QUESTE sono le norme in vigore relative alla presenza in piazza di cittadini. Come si puo' notare dalla lettura di queste disposizioni occorre però agire con prudenza sul filo di una legge piena di spine ma che deve fare i conti con il diritto all'espressione del pensiero sancito all'articolo 21 della Costituzione.

"E' possibile esporre un vessillo (o distribuire uno stampato) durante una cerimonia ufficiale? La disciplina - in simili casi - e' data dagli articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940.

In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in "luogo pubblico" ad esempio una piazza, una via... Quanto alla "riunione", essa e' caratterizzata dalla presenza di piu' persone che si incontrino per un fine determinato, in cio' distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice agglomerazione.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che NON VI E' OBBLIGO DI AVVISO QUANDO, PER LE RIDOTTISSIME DIMENSIONI DELLA RIUNIONE, NON PUO' ESSERVI, NEPPURE IN ASTRATTO, ALCUNA LESIONE DELL'INTERESSE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

A cio' deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che puo' esservi riunione anche in un raggruppamento di persone "sollecitato da un appello estemporaneo". L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che "Quando, in occasione di riunioni...in luogo pubblico...avvengono MANIFESTAZIONI O GRIDA SEDIZIOSE...le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti".

L'articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull'aggettivo "sediziose" la Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha precisato che e' tale quella nella quale "SI MANIFESTA OSTILITA' VERSO LA PUBBLICA AUTORITA'". La giurisprudenza di merito ha chiarito che l'atteggiamento e' sedizioso quando "implica RIBELLIONE ED OSTILITA' E RISULTI IN CONCRETO IDONEO A PRODURRE UN EVENTO PERICOLOSO PER L'ORDINE PUBBLICO".

Se quindi l'attività di esposizione della bandiera o di diffusione del volantino avviene con SPIRITO DI PACE E NONVIOLENZA vengono a cadere le possibili accuse di "manifestazioni o grida sediziose" e pertanto non vi è ragione di applicare la norma in senso repressivo la quale potrebbe confliggere con l'art.21 della Costituzione (libera espressione del pensiero) se applicata in modo incauto o indiscriminato contro ogni manifestazione pacifica e nonviolenta delle opinioni che non rechi disturbo alla cerimonia ufficiale".

--- INFORMAZIONI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
Nel volantino distribuito da PeaceLink sono indicati il luogo di stampa e lo stampatore (L'Associazione Peacelink e' lo stampatore responsabile della diffusione del volantino). Quindi I SINGOLI VOLONTARI NON DEVONO AGGIUNGERE NULLA A QUANTO GIA' RIPORTATO NEI DOCUMENTI DIFFUSI VIA INTERNET.


I responsabili legali della distribuzione di volantini NON SONO I VOLONTARI che porteranno materialmente le fotocopie nelle piazze italiane, la responsabilita' e' DELL'ASSOCIAZIONE PEACELINK. Si prega pertanto di seguire in dettaglio le istruzioni che seguono, perche' la mancata osservazione degli obblighi relativi al volantinaggio potrebbe avere conseguenze legali per l'associazione PeaceLink, anche se a realizzare materialmente queste azioni sono persone che non sono legate in alcun modo all'associazione.

Per evitare problemi durante il volantinaggio, nei giorni precedenti alla diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite POSTACELERE (non posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta dell'invio) oppure VIA FAX quattro copie del dossier e del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera FIRMATA in cui si scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre prossimo. Cordiali Saluti. Data e Firma".

Alla locale PROCURA DELLA REPUBBLICA spedite UNA sola copia del dossier e del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare una copia del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre prossimo. Cordiali Saluti. Data e Firma".

Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il fax da un UFFICIO POSTALE in modo da avere una ricevuta della spedizione.

--- APPROFONDIMENTI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 374/1939. In tal senso si e' pronunciata la giurisprudenza di legittimita'.


Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l'esatta e ben visibile INDICAZIONE DEL NOME E DEL DOMICILIO LEGALE DELLO STAMPATORE nonche' dell'anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1). L'articolo 2 della legge 47/48 impone anche l'indicazione del LUOGO DELLA PUBBLICAZIONE: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.

Per STAMPATORE deve intendersi ogni PERSONA O ENTE che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma 1).

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione dello stampato provvede un ente o un'associazione di fatto la responsabilita' per violazione dell'art.1 della legge 374/1939 NON E' DI COLUI CHE HA PROVVEDUTO MATERIALMENTE ALLA PRODUZIONE DELLO STAMPATO MA DELL'ENTE O DELL'ASSOCIAZIONE CHE DISPONE DEL MEZZO MECCANICO DI RIPRODUZIONE e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le sanzioni.

In tal caso LA INDICAZIONE RELATIVA ALL'ENTE E' SUFFICIENTE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI, posto che in tal modo sara' possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.

La legge 374/1939 prevede inoltre che LO STAMPATORE HA L'OBBLIGO DI CONSEGNARE QUATTRO ESEMPLARI ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA SEDE L'OFFICINA GRAFICA ED UN ESEMPLARE ALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).

L'articolo 8 punisce con un'ammenda da £.40.000 a £.400.000, la violazione dei precetti di cui agli articoli citati.

Cosicche', la mancata consegna alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica e la mancata indicazione degli elementi prescritti dall'art.5 della legge costituiscono contravvenzioni punite ai sensi dell'art.8 della legge.

Si tratta, pertanto, di CONTRAVVENZIONE punita CON LA SOLA PENA DELL'AMMENDA (MULTA), cosicche' e' applicabile l'oblazione ex art.162 cp ed IL REATO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA SUA COMMISSIONE.

E' bene precisare che GLI OBBLIGHI INCOMBONO SULLO STAMPATORE, NON GIA' SU CHI DIFFONDE LO STAMPATO: in tal senso si e pronunciata la Corte di Cassazione.

Inoltre, l'omessa indicazione e' punita solo quando riguardi la pubblicazione degli stampati: orbene, poiche' la giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che per pubblicazione deve intendersi la messa a disposizione dello stampato in favore di una cerchia di persone piu' o meno ampia, l'accertamento delle mancate indicazioni prescritte dalla legge avvenuto prima della pubblicazione non consenta la punizione, non integrandosi la fattispecie di reato. (ad esempio accertamento avvenuto presso lo stampatore prima della distribuzione del volantino).

Quanto alle modalita' di comunicazione dello stampato alle competenti autorita', esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente dette modalita'.

In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi VANNO CONSEGNATI IN "PIEGO RACCOMANDATO", O A MANI O PER POSTA.

Spetta, a chi consegna, una ricevuta.