[Nonviolenza] Una ulteriore bozza di proposta di legge per la formazione e l'addestramento delle forze dell'ordine alla nonviolenza



 

UNA ULTERIORE BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE ALLA NONVIOLENZA

 

Sperando di far cosa utile, a fini di documentazione inviamo copia di una ulteriore bozza di proposta di legge "per la formazione e l'addestramento delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche e delle strategie della nonviolenza" che fu elaborata nel 2001 e fu parte del percorso che poi porto' alla presentazione del disegno di legge n. 882 del 22 novembre 2001, "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia", d'iniziativa dei senatori Occhetto, Baratella, Battafarano, Battaglia Giovanni, Boco, Calvi, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Crema, D'Ambrosio, Dato, De Paoli, De Zulueta, Donati, Falomi, Fassone, Filippelli, Liguori, Longhi, Malabarba, Marini, Martone, Murineddu, Pascarella, Petruccioli, Ripamonti, Salvi, Tessitore, Turroni, Veraldi, Vicini, Viserta Costantini, Zancan, Bonfietti e Formisano.

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Art. 1. (Formazione delle forze dell'ordine alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche, delle strategie della nonviolenza). Si dispone che nei percorsi formativi, addestrativi e di aggiornamento delle forze dell'ordine sia prevista l'inclusione della conoscenza e dell'uso dei valori, delle tecniche, delle strategie della nonviolenza.

Art. 2. (Disposizioni e provvedimenti attuativi e regolamentari). Si demanda al Ministro dell'Interno, d'intesa con gli altri ministri interessati alla definizione dei percorsi formativi ed educativi ed alla formazione e gestione delle forze dell'ordine, di emanare le disposizioni ed i provvedimenti attuativi e regolamentari entro il termine di mesi sei dall'approvazione della legge.

Tali disposizioni e provvedimenti devono essere comprensivi della definizione di un percorso formativo obbligatorio standard per tutto il personale delle forze dell'ordine.

Art. 3. (Consulenza di esperti). Per l'approntamento della specifica normativa, la definizione della qualificazione dei docenti, la predisposizione della manualistica relativa, si prevede di avvalersi della consulenza sia dei docenti e ricercatori esperti in materia di peace research e di formazione alla nonviolenza, sia dei responsabili delle strutture formative e addestrative delle forze dell'ordine attualmente operanti.

Art. 4. (Finanziamento). Per il finanziamento di tale attivita' formativa, addestrativa e di aggiornamento alla conoscenza e all'uso dei valori, delle tecniche e delle strategie della nonviolenza, si prevede di incrementare il budget a disposizione per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento delle forze dell'ordine in ragione sia della necessaria inclusione nei ranghi del personale docente di nuove figure specificamente qualificate (eventualmente attraverso rapporti di convenzione con Universita' o istituti di ricerca e di formazione), sia dell'acquisizione o predisposizione di specifica manualistica (ed a tal fine si puo' far riferimento alle piu' qualificate e prestigiose pubblicazioni anche in lingua italiana gia' esistenti in tale ambito di studi), sia di ogni altro adempimento e strumentazione si rendessero necessari.

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In allegato le due bozze di proposta di legge gia' diffuse lo scorso mese, che entrambe riprendono il testo del disegno di legge effettualmente presentato nel 2001 da decine di parlamentari di tutti gli schieramenti politici.

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Per ulteriore documentazione di supporto si possono consultare on line i materiali ai seguenti link:

- http://lists.peacelink.it/nonviolenza/2014/06/msg00073.html

- http://lists.peacelink.it/nonviolenza/2014/07/msg00000.html

 

Documentazione a cura del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

 

Viterbo, primo luglio 2014

 

Mittente: "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it, centropacevt at gmail.com, centropaceviterbo at outlook.it, web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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Allegato primo. Una bozza di disegno di legge recante complessive "Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia" con relativo impegno di spesa (bozza che riproduce con un solo minimo adeguamento il disegno di legge gia' presentato nel 2001).

Articolo 1 (Norme di principio)

1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea.

Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione della Legge Finanziaria e della Legge di Bilancio, una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, e' inoltrata al Comitato di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

Articolo 4 (Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualita' delle forze di polizia, e' istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia.

2. Il Comitato e' composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sentiti i Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

3. Il Comitato

- elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

- svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

- discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell'Interno, di cui all'articolo 3 della presente legge;

- trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell'Interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle forze di polizia.

Articolo 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati complessivamente in venti milioni di euro si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2014.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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Allegato secondo. Una bozza di disegno di legge recante "Norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia", bozza che non prevede alcun aggravio di spesa ma solo l'inclusione - nelle attuali attivita' formative e di aggiornamento - della formazione alla conoscenza e all'uso delle risorse della nonviolenza (bozza che riproduce con i necessari minimi adeguamenti il disegno di legge presentato nel 2001).

Articolo 1 (Norme di principio)

1. Nell'ambito dell'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, svolte mediante programmi ed attivita' didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica con particolare riferimento agli articoli 2 e 27 e ai principi contenuti nella "Carta dei Diritti fondamentali" dell'Unione Europea, si includono anche attivita' didattiche volte alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza.

Articolo 2 (Direttive del Ministro dell'Interno)

1. Il Ministro dell'Interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorita' nazionale di pubblica sicurezza,

- impartisce annualmente le direttive generali per l'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle forze di polizia introducendo le metodologie didattiche piu' idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalita' di servizio e delle strategie della nonviolenza;

- fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo d'istruzione;

- vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualita' degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle forze dell'ordine;

- fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

- si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Articolo 3 (Relazione annuale sull'attivita' d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'Interno inoltra annualmente alle Camere una particolareggiata relazione sull'attivita' svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle forze di polizia, nella quale siano esposti:

- gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

- gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico operativo e gestionale;

- i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica e sia per la verifica dei risultati;

- i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese metodologie di servizio nonviolento;

- gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attivita' degli istituti e del miglioramento continuo della qualita' dei curricula formativi.

2. La relazione e' trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato.

Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. Consistendo la presente legge unicamente nella mera inclusione nei programmi e nelle attivita' gia' previsti di una materia di apprendimento ed addestramento - le risorse teoriche e pratiche della nonviolenza -, essa non comporta alcun ulteriore aggravio di spesa.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

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