L'Italia era femmina e non lo avevamo notato






Saluto cordialmente le Presenti,

cui vorrei subito offrire la lieta presa di coscienza che l'Italia, da un punto di vista Costituzionale, non è un maschio, uno Stato, bensì a tutti gli effetti una femmina, una Repubblica.

L'Italia infatti non è posseduta da una Elite sovrana bensì dallo stesso suo intero popolo, nelle due forme di proprietà: pubblica e privata. L'Italia non è nemmeno guidata da una immutabile ed inamovibile Elite bensì da cittadini periodicamente rinnovati con libere elezioni cui il popolo tutto può partecipare sia come elettore e/o come candidato. Proprio in questo una Repubblica si differenzia da uno Stato.

Vi prego allora di accompagnarmi nella seguente esposizione della tuttora errata e fuorviante presenza della parola "Stato" nel testo della nostra Costituzione. Dapprima troverete l'Articolo nella sua forma attuale e di seguito in una auspicabile forma riveduta:



La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali

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Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo ...

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi di sua appartenenza od essa pertinenti il più ampio decentramento amministrativo ...

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Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Art.7
La Repubblica e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

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Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono ... I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono ... I loro rapporti con la Repubblica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti della Repubblica e degli enti locali sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende alla Repubblica e agli enti locali.

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Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per la Repubblica. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non pubbliche che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole pubbliche. È prescritto un esame ad opera degli organi della Repubblica per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

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Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ... Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ... Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dalla Repubblica.

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Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati ... La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono alla Repubblica, ad enti o a privati ... La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti della Repubblica sulle eredità.

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Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, alla Repubblica, ad enti locali o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

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Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo del Governo e rappresenta l'unità nazionale ... Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo del Governo e rappresenta l'unità nazionale ... Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Repubblica.

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Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ...

Art. 100.
Il Consiglio della Repubblica è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio della Repubblica. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui la Repubblica contribuisce in via ordinaria ...

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Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Art. 103.
Il Consiglio della Repubblica e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

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Art. 111.
... Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 111.
... Contro le decisioni del Consiglio della Repubblica e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

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etc. etc.



Nel salutare, notiamo che l'uso della parola Stato è dovuto ad una mera abitudine storica e non ad una legittima necessità. Tale uso avrebbe dovuto mutare appena possibile, vista l'importante differenza tra il concetto di Stato e quello di Repubblica, letteralmente agli antipodi politico/istituzionali, ma purtroppo ciò non è ancora avvenuto. Dobbiamo ad Internet, che ha concesso a semplici cittadini come il sottoscritto la possibilità di sviluppare le proprie intuizioni autonomamente da scuole ed università finto pubbliche in mano agli statali, se questo passo avanti, non da poco perché all'improvviso si apre un immenso spazio partecipativo rimasto fino ad ora serrato, potrà finalmente compiersi.

Con buona pace degli statali che hanno fatto di tutto per impedirlo ...


Alors vive le féminin et vive la différence!



Danilo D'Antonio

Monti della Laga
Appennino Centrale

tel. 339 5014947
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