Portale europeo della qualita' dell'aria



INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Qualita' dell'aria, tutti i dati nell'archivio UE pubblico 


La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, istituisce un archivio dati e lo rende accessibile attraverso il portale della qualità dell’aria ambiente. Gli Stati membri trasmettono all’archivio dati le informazioni utilizzate per la comunicazione e lo scambio reciproco di informazioni. L’Agenzia europea per l’ambiente gestisce l’archivio dati. Il pubblico ha accesso gratuito all’archivio dati.
La direttiva 2004/107/CE fissa i valori obiettivo da raggiungere entro una certa data, definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle sostanze inquinanti in essa elencate, stabilisce le informazioni da trasmettere alla Commissione e garantisce che adeguate informazioni sui livelli di concentrazione di tali inquinanti siano messe a disposizione del pubblico.

Essa prevede che vengano adottate modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.

La direttiva 2008/50/CE stabilisce un quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente.

Essa prevede che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e il calendario secondo il quale tali informazioni devono essere rese disponibili da parte degli Stati membri siano stabilite ai fini della comunicazione e dello scambio reciproco di informazioni sulla qualità dell’aria.

La direttiva dispone inoltre che vengano individuate soluzioni per razionalizzare il modo in cui le informazioni vengono comunicate e scambiate.

La decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri, elenca le informazioni sulla qualità dell’aria che gli Stati membri sono tenuti a fornire in vista dello scambio reciproco.

La direttiva 2008/50/CE stabilisce che la decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle misure di attuazione in materia di trasmissione e comunicazione di informazioni.

Di conseguenza, è opportuno che le disposizioni della decisione 97/101/CE siano riportate nella presente decisione.

L’ambito della presente decisione riguarda la relazione annuale sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente e la presentazione di informazioni sui piani e i programmi relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente attualmente disciplinati dalla decisione 2004/224/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente e dalla decisione 2004/461/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annaule da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Di conseguenza, per esigenza di chiarezza e coerenza della legislazione dell’Unione, occorre abrogare le predette decisioni.

È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga un’interfaccia internet chiamata «portale della qualità dell’aria ambiente», nella quale gli Stati membri possano rendere disponibili le informazioni sulla qualità dell’aria e dove il pubblico abbia accesso alle informazioni sull’ambiente fornite dagli Stati membri.

Per razionalizzare la quantità di informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, massimizzare l’utilità di tali informazioni e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri trasmettano le informazioni in un formato standardizzato leggibile automaticamente.

È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga tale formato standardizzato, leggibile automaticamente, conformemente alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti

Per ridurre l’onere amministrativo e la possibilità di errori, è opportuno che, ai fini della trasmissione delle informazioni, gli Stati membri utilizzino uno strumento elettronico basato sulle tecnologie di internet, accessibile dal portale della qualità dell’aria ambiente.

Tale strumento deve essere utilizzato per verificare la coerenza delle informazioni e la qualità dei dati nonché per aggregare i dati primari nei casi in cui la presente decisione prevede che le informazioni siano disponibili in forma aggregata.

Gli Stati membri devono essere in grado di utilizzare lo strumento indipendentemente dalla trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente alla Commissione per adempiere a un obbligo di notifica o per scambiare dati sulla qualità dell’aria ambiente.

È necessario che l’Agenzia europea per l’ambiente coadiuvi la Commissione, se del caso, nella gestione del portale della qualità dell’aria ambiente e nello sviluppo dello strumento per la coerenza delle informazioni, la qualità dei dati e l’aggregazione dei dati primari.

L’Agenzia europea per l’ambiente deve in particolare assistere la Commissione nel monitoraggio dell’archivio dati e nell’analisi relativa al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi a essi imposti dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e valutino informazioni aggiornate relative alla qualità dell’aria per meglio comprendere gli effetti dell’inquinamento atmosferico e per formulare strategie adeguate.

Al fine di agevolare il trattamento e il confronto di informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria, tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione nella stessa forma standardizzata dei dati convalidati entro un lasso di tempo ragionevole dopo essere state rese disponibili al pubblico.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell’aria ambiente.


(Decisione Commissione 12/12/2011, n. 850)


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