Divieto di segnalazione
Siamo medici e infermieri, non siamo spie
Il DIVIETO DI SEGNALAZIONE rimane legge!
Dall'8 agosto 2009 entra in vigore la Legge 94/2009, chiamata anche DDL "Sicurezza", che
lascia intatto l'articolo 35 comma 5 del D Lgs. 286/1998 che disciplina il "DIVIETO DI SEGNALAZIONE" per gli stranieri privi di permesso di soggiorno che ricevono cure sanitarie.
Nel medesimo provvedimento legislativo, tuttavia, viene introdotto
il reato penale contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro (art. 10 bis del testo unico sull'immigrazione).
V'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare e gli obblighi di denuncia che da esso discendono per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con il
DIVIETO DI SEGNALAZIONE prevista dal citato comma 5 dell'articolo 35.
Per tale ragione,
MSF, ASGI, SIMM e OISG auspicano l'approvazione di disposizioni che garantiscano la piena applicazione del DIVIETO DI SEGNALAZIONE, essendo palese che non sussiste alcuna facoltà di denuncia degli stranieri privi di permesso di soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Leggi il documento
"Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede ai servizi sanitari e le nuove disposizioni del DDL sicurezza. Analisi giuridica"
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