Industria della difesa e libera circolazione delle armi in Europa



L'industria della difesa europea si prepara alla fase post Bush organizzando seminari che hanno come scopo quello di analizzare le tendenze e anticipare i futuri orientamenti strategici. E' un settore che probabilmente entrerà in una fase di consolidamento, a una ripresa delle fusioni e acquisizioni, ad un aumento della concorrenza. Ogni membro della NATO ha il compito di assegnare un minimo del 2 per cento del PIL annuo verso la difesa (ad oggi solo cinque membri europei, Bulgaria, Francia, Grecia, Turchia e Regno Unito lo fa) ed è prevista una spesa per progetti legati alla difesa EU-NATO per il 2009 di circa 280 miliardi di dollari. Ciò che viene evidenziato è che invece di essere raggruppati verso piattaforme comuni, queste risorse vengono spesso sprecate in singoli programmi destinati a sostenere la difesa delle industrie locali.

Ed ecco che l'Europa comincia a darsi una legislazione comune. Un dato è certo, invece di preoccuparsi del benessere sociale sconvolto da una drammatica crisi economica, e di guardare ad un futuro volto a curare gli aspetti diplomatici della politica della difesa, si mira a fare dell'Europa un continente armato che arma i conflitti.

Les industries européennes de défense face aux mutations du secteur
http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/seminaire/secteur/aeronautique-defense/defense/presentation.html

Nuove regole per le esportazioni di prodotti destinati alla difesa
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/054-44252-350-12-51-909-20081211STO44251-2008-15-12-2008/default_it.htm
Verso un codice di condotta vincolante per l’esportazione di armi?
http://www.aje.it/Sessioni-PE/03-04-12-08.html#9

Parlamento Ue: direttiva sulla libera circolazione delle armi, di aerei e mezzi militari Strasburgo, Francia - Volta al trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa: armi da fuoco, carri armati, navi e aerei da guerra, apparecchiature varie e agenti chimici "Il Parlamento ha adottato una direttiva per semplificare il trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa: armi da fuoco, carri armati, navi e aerei da guerra, apparecchiature varie e agenti chimici. E' quindi instaurato un sistema di autorizzazione preventiva, con la facoltà di chiedere garanzie sulla destinazione finale dei prodotti. I fornitori dovranno tenere un registro dei trasferimenti e l'affidabilità dei destinatari dovrà essere certificata da un ente statale.

Approvando con 545 voti favorevoli, 66 contrari e 44 astensioni la relazione di Heide RÜHLE (Verdi/ALE, DE), il Parlamento ha adottato una direttiva che mira a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti destinati alla difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Come precisato dal maxi-emendamento di compromesso (sostenuto da commissione parlamentare, PPE/DE, PSE, ALDE e Verdi), la direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa e non pregiudica loro la possibilità di proseguire e intensificare cooperazioni intergovernative. Gli Stati membri avranno due anni per adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva e dovranno renderle applicabili entro l'anno successivo.

Campo d'applicazione

La direttiva si applica a una lunga serie di prodotti elencati da un allegato. Questo include fucili, carabine, revolver, pistole, mitragliatrici, silenziatori, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciafiamme militari, lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici e congegni di mira. Comprende anche bombe, siluri, granate, razzi, mine, missili, cariche di profondità e cartucce, nonché apparecchiature appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione, lancio, posizionamento, disinnesco, interferenza, detonazione o rilevazione di questi materiali. Sono compresi poi calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi.

La direttiva si applica inoltre al trasferimento intracomunitario di carri armati, veicoli corazzati, mezzi anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde e per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma. Sono incluse anche le navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive e i relativi sistemi di propulsione, reti antisommergibile e reti antisiluri, aeromobili da combattimento e loro componenti appositamente progettati per uso militare (inclusi i veicoli aerei senza equipaggio e le attrezzature per il rifornimento in volo), nonché paracaduti e sistemi simili di frenata per uomini, mezzi e armi.

Rientrano nel campo d'applicazione anche gli apparati di contromisura elettronica, quelli progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, i sistemi d'arma ad energia cinetica, a fascio di particelle, a radio frequenza ad elevata potenza e laser 'Appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo'. Ma anche taluni software militari, le corazzature o equipaggiamenti di protezione e le apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari. Infine, sono compresi gli agenti biologici e materiali radioattivi 'Adattati per essere utilizzati in guerra' per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente, quali agenti nervini (come il Sarin) per guerra chimica e i relativi equipaggiamenti di protezione e decontaminazione.

Licenza di trasferimento

Il trasferimento di prodotti destinati alla difesa tra Stati membri sarà soggetto a un'autorizzazione preventiva. Non sarà richiesta l'autorizzazione di altri Stati membri per il transito attraverso Stati membri o l'ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti destinati alla difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, come ad esempio quelle in materia di sicurezza dei trasporti. La direttiva precisa anche i casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva. Ad esempio, se il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate, oppure se si tratta di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla Nato, dalla Iaea o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti.

Le licenze potranno essere generali, globali o individuali. In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno definire tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di Paesi terzi, tenendo conto, tra l'altro, 'Dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità'. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri potranno avvalersi della possibilità di richiedere 'Garanzie circa l'impiego finale, inclusi certificati relativi all'utilizzatore finale'. Inoltre, potranno in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l'uso delle licenze, 'Per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata la licenza'.

Registro dei trasferimenti e certificazione dell'affidabilità delle imprese

Gli Stati membri dovranno garantire che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le restrizioni, relative all'impiego finale o all'esportazione di prodotti destinati alla difesa. Dovranno inoltre assicurarsi che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo Stato membro, e definire gli obblighi in materia d'informazione cui è subordinata l'utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro dovrà essere conservato per almeno tre anni.

Gli Stati membri saranno anche tenuti a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti destinati alla difesa stabiliti nel loro territorio che usufruiscono di licenze emesse da altri Stati membri. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità - valutata sulla base di una serie di criteri comuni - di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento.

Una serie di disposizioni precisano le norme in materia di cooperazione doganale e amministrativa".