Modalità accordi bilaterali e NATO



Accordi in forma semplificata:

Nella prassi dei rapporti tra Stati parti di un’alleanza militare vengono frequentemente conclusi accordi in esecuzione di altri accordi precedentemente conclusi nei quali si faceva esplicito riferimento ad un’ulteriore normativa internazionale di dettaglio o tecnica. Gli accordi in forma semplificata sono accordi che, contrariamente a quelli conclusi in forma solenne e che necessitano della ratifica del Capo dello Stato e quando occorra l’autorizzazione delle Camere (Artt. 80 e 87 Cost.), entrano in vigore grazie alla sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari. Nè in contrario può opporsi che gli accordi in forma semplificata non godano della necessaria pubblicità dal momento che, fin dal 1984, tutti gli accordi conclusi dal nostro Paese (e quindi anche quelli in forma semplificata) devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Roberto RIVELLO, magistrato e docente di Diritto e Organizzazione internazionale, scrive a proposito che negli accordi internazionali stipulati in forma semplificata si escludono le successive fasi, usualmente necessarie, della ratifica e dello scambio o deposito delle ratifiche del trattato stesso. La prassi degli accordi stipulati in forma semplificata è estremamente diffusa, e l’Italia ne ha fatto ampio uso proprio in materie di natura militare: basti ricordare i trattati, talvolta addirittura segreti, sulle basi NATO in Italia, ma anche i numerosi SOFA (Status of Force Agreement) ed altre forme di “Memorandum d’intesa” stipulati in ambito di Alleanza atlantica, che non possono che essere qualificati come tali. Inoltre nella più parte delle operazioni di pace keeping viene stipulato un SOFA fra il comando delle forze multinazionali e il Governo dello Stato in cui la missione ha luogo o dello Stato in cui avviene un transito delle truppe. Per Rivello l’accordo tra Italia e Stati Uniti d’America, del 20 ottobre 1954, sottoscritto dai rappresentanti dei governi dei due Stati e qualificato come “segreto”, è evidentemente un trattato internazionale stipulato in forma semplificata. La sua parziale comunicazione ai Comandanti militari italiani insieme a disposizioni dello Stato maggiore che ne prevedono l’applicazione, può essere intesa come atto di esecuzione nell’ordinamento interno. Poiché il trattato verte su materie rientranti fra quelle di cui al disposto dell’art. 80 della Costituzione, la sua stipulazione in forma semplificata può porre dubbi di legittimità costituzionale, difficilmente superabili sulla base della tesi, che oggi incontra solo sporadici consensi, secondo la quale in relazione agli accordi NATO sussisterebbe una generale fonte di “legittimazione” di accordi successivi nella presunta necessità di dare esecuzione al generico disposto dell’art. III del Trattato Nord Atlantico. Questo non muta la natura giuridica dell’accordo, né comporta conseguenze automaticamente “declassificanti” gli atti di “esecuzione”, in senso lato, del trattato: solo dall’eventualmente ritenuta incostituzionalità del procedimento di formazione del trattato potrebbe derivare l’invalidità delle norme interne di esecuzione. Le successive intese intercorse fra le Autorità militari e il Governo italiano e le Autorità militari e il Governo statunitense (Memorandum d’intesa del 1993, Accordo tecnico del 1994, Memorandum del febbraio 1995) e gli organi NATO (Memorandum del dicembre 1995), possono analogamente qualificarsi come accordi stipulati in forma semplificata. Lo stesso Trattato dell'Atlantico del Nord, all'articolo 9, è attento ad esplicitare che gli accordi di cooperazione militare tra alleati dovranno essere applicati nei vari Paesi "in conformità con le rispettive procedure costituzionali". Le "procedure costituzionali" dell'Italia sono quelle sancite dagli articoli 80 e 87 della Costituzione.

Accordi stipulati dall’Italia con gli USA:
L’accordo Bilateral Infrastructure Agreement (BIA) fu firmato a Roma il 20 ottobre 1954 dall’ambasciatrice Luce e dal ministro Scelba, ad esso sono strettamente collegati undici annessi per ciascuna base, un accordo tecnico aereo del 30 giugno 1954 ed un accordo tecnico navale del 20 ottobre 1954. Tale accordo regola le modalità per l’utilizzo delle basi ed infrastrutture concesse in uso alle Forze USA sul territorio nazionale. Il Memorandum sulle installazioni dell’aeroporto di Aviano del 14 maggio 1956, il memorandum del 30 novembre 1993 sull’uso della base di Aviano con il relativo accordo tecnico dell’11 aprile 1994 e lo Lo Shell Agreement, o Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, stipulato il 2 febbraio 1995, prevede la rinegoziazione dei precedenti accordi di ciascuna installazione concessa con il BIA, a livello militare, secondo un modello di Technical Arrangement, che contiene prevalentemente dei principi di gestione quotidiana senza riferimento alla quantità e qualità delle Forze interessate.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING USE OF INSTALLATIONS/INFRASTRUCTURE BY U.S. FORCES IN ITALY
http://rome.usembassy.gov/ussso/files/shell.pdf

Risposta del Ministro della difesa Martino presso le Commissioni congiunte 4 (Difesa) del Senato e della Camera avvenuta il giorno 21 gennaio 2003 a proposito delle attività di sorvolo del territorio nazionale da parte di più forze aeree di Paesi alleati:

I modelli degli accordi tecnici confermano che le basi militari utilizzate dagli Stati Uniti nel nostro Paese sono finora state soggette a una duplice forma di controllo operata dalle autorità statunitensi e italiane. I comandanti delle basi sono militari italiani ma essi non hanno poteri di controllo sostanziale sulle attività poste in essere dagli Stati Uniti, poiché si limitano a decidere in materia di numero di voli, orario dei voli, responsabilità di assistenza al traffico aereo. Il controllo di carattere militare sul personale, l’equipaggiamento, i tipi di attività che vengono posti in essere dagli stati Uniti ricadono nella competenza del comandante statunitense. Quanto al trattamento del personale nella base, gli schemi di accordi tecnici rinviano alle disposizioni contenute nel Trattato di Londra. Tali accordi bilaterali hanno una elevata classifica di segretezza e non possono essere declassificati unilateralmente, poiché il regime di segretezza è stato stabilito di comune accordo dai Governi italiano e statunitense. Il segreto militare, relativo alle infrastrutture, ai compiti, alla distribuzione di uomini e mezzi, al tipo di presenza militare nelle diverse località, si espande fino ad abbracciare le regole che disciplinano le funzioni di comando nelle basi ove operano forze USA, nonché le disposizioni sui rapporti fra le autorità militari italiane e statunitensi.